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1 minute Martini Manna
Modello, marchio di forma e “valore artistico” dell’opera post-Cofemel:il Tribunale di Bologna sul design di alta gioielleria
La recente sentenza del Tribunale di Bologna n. 3744/2025 del 17 dicembre 2025 rappresenta un caso emblematico di interazione tra tutela del design, diritto d’autore e segni distintivi.
Il giudizio ha affrontato diverse questioni di particolare rilievo sistematico: il ruolo del materiale costruttivo nella valutazione dell’aspetto dei modelli registrati; i limiti della tutela del marchio di forma; la perdurante operatività del requisito del “valore artistico” dopo la sentenza Cofemel.
I fatti
Nel 2023, la nota maison gioielliera Bulgari ha indirizzato ad un’azienda romagnola una diffida dalla commercializzazione di un modello di collana modulare in plastica, contestandole la violazione di diritti di modello, d’autore e di marchio di fatto su alcuni gioielli della propria linea “Viper”, caratterizzata da design serpentiforme.
Forma funzionale e marchi tridimensionali: quattro sentenze “gemelle” del Tribunale UE sul Cubo di Rubik
Con quattro sentenze rese in pari data - cause T-1170/23, T-1171/23, T-1172/23 e T-1173/23 - il Tribunale dell’Unione Europea ha definitivamente confermato la nullità di altrettanti marchi UE tridimensionali, tutti di titolarità di Spin Master Toys UK Ltd e tutti aventi ad oggetto varianti del celebre rompicapo a cubo. Si tratta di decisioni sostanzialmente sovrapponibili, sia per struttura argomentativa sia per soluzione adottata, che possono essere lette come un unico coerente intervento sul tema della forma funzionale nell’ambito del diritto dei marchi, di cui ci siamo in precedenza occupati, ad esempio, qui.
Le partnership commerciali e i diritti sulle invenzioni realizzate “in corso d’opera”: una sentenza della Corte d’Appello di Milano
Nel mondo del business accade spesso che collaborazioni tra imprese generino nuove soluzioni tecniche o creative. Non è raro, in tali casi, che sorgano controversie tra le parti in ordine alla titolarità dei diritti sui risultati della partnership.
Quando simili conflitti approdano in giudizio, l’esito è quasi sempre determinato da ciò che gli accordi intercorsi tra le parti contengono o non contengono. Ne è conferma una recente decisione della Corte d’Appello di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa (sentenza n. 68/2026 del 14 gennaio 2026).
L’elemento figurativo non preclude la descrittività del segno complesso: il Tribunale UE annulla la decisione dell’EUIPO sul marchio “WASHTOWER”
Con la sentenza del 12 novembre 2025 (causa T-252/24), il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato in tema di marchi descrittivi soffermandosi sul delicato equilibrio tra elementi verbali evocativi e componenti figurative nei marchi complessi.
La vicenda riguarda il marchio dell’Unione Europea WASHTOWER, registrato nella classe 20 della Classificazione di Nizza per “mobili, vale a dire mobili per lavatrici o asciugatrici”, e oggetto della domanda di nullità presentata da LG Electronics Inc. (LG) sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’art. 7, par. 1, lettere b) e c) del Regolamento UE 2017/1001 (RMUE).
Il Tribunale di Milano sulla violazione dei diritti di marchio in ambito di distribuzione selettiva
Con l’ordinanza del 3 marzo 2025, la Sezione Specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare per inibitoria ex art. 131 c.p.i. e art. 700 c.p.c. proposto da Chanel e dalla sua distributrice italiana, vietando la commercializzazione dei profumi della maison all’interno dei punti vendita delle resistenti, due note catene specializzate nella vendita al dettaglio di prodotti generalisti per la cura della persona e della casa.
La compresenza di due marchi simili su Amazon può valere a dimostrare “tolleranza” del marchio posteriore, secondo il Tribunale delle Imprese di Torino (Sent. n. 4050/2025 del 18/09/2025)
Com’è noto agli specialisti, la normativa in materia di marchi (cfr. art. 28 del C.p.i. per quelli nazionali e art. 61 comma 2 del RMUE per quelli europei) preclude al titolare di un marchio che abbia tollerato l’uso di un marchio confliggente posteriore, essendone a conoscenza, per cinque anni consecutivi, di chiedere la nullità od opporsi all’uso del secondo in relazione ai prodotti e servizi per i quali esso è stato usato. Si tratta della cosiddetta convalidazione del marchio, esclusa solo nel caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Ne abbiamo parlato qui e qui.
Detenzione di software non licenziato da parte dell’azienda e responsabilità personale degli amministratori: una sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano
Con sentenza n. 6240/2025 del 26 luglio 2025, il Tribunale delle Imprese di Milano ha condannato al risarcimento dei danni per detenzione di copie abusive di applicativi software, in solido con la società detentrice, il Presidente del Cda della stessa.
Si tratta della conferma di una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza specializzata.
Marchi deboli e rischio di confusione: la decisione della Commissione dei Ricorsi dell’UIBM sul caso VAPOSTORE / ESVAPO STORE
Con la decisione n. 57 del 3 aprile 2025, la Commissione dei Ricorsi dell’UIBM si è pronunciata, rigettandola, su un’opposizione alla registrazione di un marchio ritenuto debole e perciò dalla tutela limitata.
Software su commissione: il Tribunale di Venezia conferma l’obbligo di consegna del codice sorgente al committente
L’ordinanza del 24 giugno 2025 del Tribunale delle Imprese di Venezia conferma un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza italiana circa la proprietà dei software creati su commissione (ne avevamo parlato anche qui).
Contraffazione del brevetto e rivendicazioni invalide: sì alla tutela anche in caso di nullità della rivendicazione principale
Con sentenza n. 1599/2025 del 5 maggio 2025, la Corte d’Appello di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ha sancito la possibilità di ottenere una sentenza dichiarativa di contraffazione ed i conseguenti rimedi inibitori e risarcitori anche rispetto a un brevetto la cui rivendicazione principale sia dichiarata nulla.