Software su commissione: il Tribunale di Venezia conferma l’obbligo di consegna del codice sorgente al committente
L’ordinanza del 24 giugno 2025 del Tribunale delle Imprese di Venezia qui commentata conferma un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza italiana circa la proprietà dei software creati su commissione (ne avevamo parlato anche qui).
Il caso riguarda una start-up friulana, costituita nel 2023 attorno all’idea di creare un social-marketplace di articoli sportivi di seconda mano (del tipo di Vinted), che aveva commissionato a una società veneta specializzata lo sviluppo di un’apposita applicazione web e mobile (in codice nativo per iOS e Android).
A diversi mesi dall’avvio del progetto e dal pagamento dell’intero corrispettivo pattuito (oltre sessantamila euro), tuttavia, l’applicativo presentava ancora difetti di funzionamento e la versione iOS non risultava ancora realizzata.
La committente aveva quindi chiesto, per poter far intervenire altri professionisti sul software, la consegna del codice sorgente, che la sviluppatrice le aveva però negato.
La committente si era dunque rivolta con ricorso d’urgenza al Tribunale delle Imprese di Venezia per ottenere un ordine di consegna del codice, vantando la titolarità di tutti i diritti patrimoniali sul software e lamentando il sostanziale blocco dell’attività d’impresa derivante dal diniego della controparte.
Quest’ultima si era costituita eccependo che la cessione del codice sorgente non fosse mai stata pattuita espressamente e che il trasferimento non fosse compreso nel corrispettivo pattuito, che, altrimenti, avrebbe dovuto essere almeno triplicato in ragione della complessità dell’architettura dell’applicazione.
Il Giudice ha accolto il ricorso, rilevando in diritto che:
i programmi per elaboratore, purché originali, costituiscono opere dell’ingegno tutelate dalla legge sul diritto d’autore;
l’art. 12-bis della Legge sul diritto d’autore stabilisce che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore creato dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore stesso;
la giurisprudenza consolidata ritiene che tale disposizione sia applicabile in via analogica anche ai rapporti di appalto o di opera intellettuale, esprimendo il principio generale per cui, quando le parti si accordano per lo sviluppo o la creazione di un’opera creativa dietro compenso, tutti i diritti di utilizzazione economica – che comprendono, in materia di software, il diritto alla materiale disponibilità del codice sorgente - spettano in via esclusiva al committente;
nel caso esaminato, l’oggetto del contratto era, appunto, la realizzazione a pagamento della specifica opera dell’ingegno controversa;
Sussisteva inoltre l’urgenza (periculum in mora), dato che la disponibilità del codice sorgente è essenziale per la manutenzione, per evitare il blocco dell’attività e per aumentare l’attrattiva dell’impresa verso potenziali investitori.
Il Giudice ha dunque ordinato alla resistente di consegnare il codice sorgente alla ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, imponendo una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo nel rispetto dell’ordine e condannandola a rifondere le spese di lite.