Marchi deboli e rischio di confusione: la decisione della Commissione dei Ricorsi dell’UIBM sul caso VAPOSTORE / ESVAPO STORE

Con la decisione n. 57 del 3 aprile 2025, la Commissione dei Ricorsi dell’UIBM si è pronunciata, rigettandola, su un’opposizione alla registrazione di un marchio ritenuto debole e perciò dalla tutela limitata.

La controversia prende le mosse dall’opposizione proposta dalla società francese Vapostore, titolare dell’omonimo marchio figurativo europeo, avverso la domanda di registrazione del marchio denominativo nazionale “ESVAPO STORE” per prodotti riconducibili, in parte, alle medesime classi merceologiche della Classificazione di Nizza.

L’UIBM aveva rigettato l’opposizione ritenendo insussistente un rischio di confusione tra i due segni. Su ricorso di Vapostore alla Commissione, quest’ultima ha quindi confermato il rigetto con la decisione in commento.

Tale decisione ruota appunto attorno al concetto di marchio debole. Infatti, i segni a confronto sono ritenuti entrambi deboli in quanto largamente descrittivi, posto che fanno riferimento al neologismo “svapare”, definito dall’Accademia della Crusca come l’"atto di fumare una sigaretta elettronica”; inoltre, entrambi utilizzano il termine “store”, parola inglese, ormai entrata nel lessico comune, dal significato di “negozio, punto vendita”.

Ciò detto, la Commissione ricorda che un marchio debole, seppur validamente registrato, beneficia di una protezione limitata, per cui può essere escluso il rischio di confusione per i consumatori – e quindi esclusa l’interferenza tra i segni – in presenza di differenze anche modeste con il marchio successivo; ciò, come da consolidato orientamento giurisprudenziale espresso, ex multis, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5924/1996.

In aggiunta, un ruolo rilevante è rivestito dal pubblico di riferimento, in particolare, dal livello di attenzione nelle scelte d’acquisto di tale pubblico. Infatti, rileva la Commissione, sebbene in genere il livello di attenzione all’acquisto sia più alto per prodotti costosi e di consumo durevole e più basso per quelli a buon mercato, spesso oggetto di acquisto impulsivo, il pubblico dei consumatori di prodotti da fumo è peculiare: il relativo consumatore medio effettua scelte d’acquisto ponderate, sviluppando una forte fedeltà al marchio.

In ragione di ciò, la Commissione rileva l’assenza di un effettivo rischio di confusione per il pubblico: la somiglianza tra i segni - sebbene medio-alta - non è idonea a indurre in confusione il consumatore, attento e fedele al marchio scelto.

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