Diritti audiovisivi sportivi e libertà creativa videoludica: il Tribunale di Genova respinge il ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A

Con l’ordinanza del 27 giugno 2025, il Tribunale di Genova si è pronunciato in una controversia inedita in materia di diritti audiovisivi sportivi e contenuti videoludici, respingendo il ricorso cautelare presentato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nei confronti di un gamer accusato di averne violato i diritti esclusivi mediante l’illecita pubblicazione online di “immagini salienti”, cosiddetti highlights realizzati sfruttando il videogioco EA Sports FC25 per ricreare le azioni.

Secondo la Lega, i “diritti audiovisivi” su eventi sportivi di cui è titolare ricomprendono i diritti di riproduzione delle immagini dell’evento, compresi gli highlights, ossia i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata. Per questa ragione, le elaborazioni grafiche condivise dal gamer sui propri canali social (YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, Telegram e altri), costituivano riproduzioni non autorizzate delle immagini protette.

Peraltro, sempre secondo la ricorrente, il gamer offriva un servizio concorrenziale al proprio, arrecando danno economico e svalutazione dei diritti concessi ai vari licenziatari, considerando che le pubblicazioni avvenivano subito dopo la conclusione degli eventi sportivi o - in alcuni casi - in contemporanea.

La difesa del resistente sosteneva invece che le creazioni non fossero riproduzioni di immagini reali, ma simulazioni videoludiche autonome, frutto di abilità creative e di gioco, prive di carattere sostitutivo rispetto ai contenuti ufficiali tutelati dall’art. 78-quater L. 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.), e comunque rientranti nelle fattispecie di libera utilizzazione ex artt. 65, 70 e 102-novies L.d.A.

Il Tribunale, nel rigettare il ricorso della Lega, ha escluso che le simulazioni di azioni realizzate con il videogioco potessero essere qualificate come highlights in base alla definizione di “immagini salienti” contenuta nell’art. 2 comma 1 del D. Lgs 9 gennaio 2008 n. 9, che disciplina la titolarità e la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

Il Tribunale ha poi sottolineato come, nel caso di specie, l’oggetto della tutela non fosse la partita di calcio in sé o le specifiche azioni in campo - che non sono opere protette dal diritto d’autore - ma le relative riprese audiovisive. La ricostruzione delle azioni tramite videogame non comportava quindi una riproduzione vietata di tali riprese, ma una rappresentazione autonoma, connotata da differenze strutturali rispetto agli highlights ufficiali, considerato tra l’altro che il concetto di “elaborazione grafica” presuppone un’attività effettuata su immagini reali preesistenti, mentre i contenuti proposti dal gamer derivavano da un processo creativo distinto, basato sull’uso del software di gioco e non su riprese audiovisive delle partite.

Il Tribunale ha anche escluso la sussistenza dei presupposti per la concorrenza sleale, rilevando come il gamer non avesse operato come professionista del settore, considerando che i guadagni derivanti dalla sua attività social erano marginali, senza elementi concreti di concorrenzialità rispetto all’attività della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

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