Marchi sonori e carattere distintivo: il Tribunale UE accoglie il ricorso della BVG

Con un’interessante pronuncia in tema di marchi sonori - sentenza del 10 settembre 2025 (causa T-288/24) - il Tribunale UE ha annullato la decisione della Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO, che aveva respinto la domanda di registrazione del marchio sonoro UE n. 018849003 presentata dalla società dei trasporti pubblici di Berlino, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Nel marzo 2023 la BVG aveva depositato una domanda di marchio sonoro costituito da un jingle composto da una sequenza di quattro suoni percepibili della durata complessiva di due secondi, per contraddistinguere servizi della classe 39 della Classificazione di Nizza (“Trasporto; Trasporto di passeggeri; Servizi di confezionamento e imballaggio; Immagazzinamento; Organizzazione di trasporti per giri turistici”).

L’EUIPO aveva respinto la domanda ritenendo il segno privo di carattere distintivo, in quanto troppo breve e generico, e riconducibile a un elemento funzionale tipico degli avvisi sonori utilizzati nei contesti di trasporto. Tale valutazione era stata successivamente confermata anche in sede di ricorso dalla competente Commissione.

A seguito di ulteriore ricorso da parte della BVG, il Tribunale UE ha invece integralmente riformato la decisione, rilevando in particolare che:

  • ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b) RMUE, è sufficiente un livello minimo di distintività per superare l’impedimento assoluto alla registrazione. Tale criterio vale per tutte le categorie di marchi, compresi quelli sonori. Infatti, né la durata del marchio richiesto né la sua presunta semplicità o banalità, che di per sé non impediscono la riconoscibilità della melodia corrispondente, determinano automaticamente un’assenza di carattere distintivo;

  • notoriamente gli operatori del settore utilizzano jingle sonori al fine di creare un'identità riconoscibile dal pubblico. Tali melodie servono a catturare l’attenzione in ambienti rumorosi (stazioni, aeroporti) e a creare un’identità sonora riconoscibile;

  • la melodia oggetto della domanda non riproduceva alcun suono tipico del settore dei trasporti (ad esempio, il rumore dei freni di un treno o il decollo di un aereo). Proprio perché non imposta da esigenze tecniche o funzionali, essa era idonea a essere percepita dal pubblico come indicatore dell’origine commerciale dei servizi;

  • anche mediante il confronto con altri marchi sonori registrati dall’EUIPO, le caratteristiche della domanda di marchio in termini di durata, di melodia utilizzata e di suoni percettibili risultavano coerenti con la prassi consolidata dell’EUIPO in materia di esame e registrabilità di marchi sonori.

Il Tribunale UE ha pertanto ritenuto che la Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO avesse errato nel ritenere la sequenza sonora troppo breve e semplice, posto che proprio la brevità costituisce un tratto tipico dei jingle ed è funzionale alla loro memorizzazione da parte del pubblico. In definitiva, il Tribunale ha ritenuto la valutazione di assenza di distintività del marchio errata.

La decisione impugnata è stata quindi annullata, con condanna dell’EUIPO alle spese.

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