Inibitorie cautelari IP dopo la CGUE: il termine per il merito decorre anche se pende il reclamo?

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Con ordinanza del 22 giugno 2026, il Tribunale di Milano è intervenuto su uno dei primi profili applicativi sorti dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-132/25: quando decorre il termine per instaurare il giudizio di merito necessario a mantenere efficace un’inibitoria cautelare in materia di proprietà intellettuale (IP)?

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Come abbiamo già osservato nel nostro precedente post sulla decisione europea, la Corte ha chiarito che l’art. 9, par. 5 della Direttiva Enforcement 2004/48/CE osta a una disciplina nazionale che consenta il mantenimento di provvedimenti cautelari anticipatori, quali le inibitorie IP, se il titolare del diritto non introduce il giudizio di merito entro il termine previsto e il convenuto ne chiede la revoca.

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Il legislatore Italiano è quindi intervenuto a regolare la questione con un decreto-legge d’urgenza (n. 100 del 12 giugno 2026) attualmente in fase di conversione. In base ad esso, se il giudizio di merito non viene iniziato nei termini oppure si estingue, il provvedimento non perde efficacia automaticamente, ma l’inefficacia deve essere chiesta dalla parte destinataria della misura; tale richiesta va proposta entro 30 giorni dalla scadenza del termine per iniziare il giudizio di merito o dall’estinzione del giudizio, se questo era stato iniziato. Per le misure cautelari già disposte prima dell’entrata in vigore del D.L. 100/2026, invece, il termine per la richiesta di inefficacia è di 60 giorni e decorre dal 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del decreto, per cui scade l’11 agosto 2026. In sede di conversione in legge è tuttavia probabile che la norma sia modificata, anche alla luce dei contributi delle associazioni dei professionisti specializzati in proprietà intellettuale.

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La decisione del Tribunale di Milano si colloca esattamente in questo contesto. Nel caso deciso, la parte resistente, in pendenza del giudizio di reclamo cautelare, aveva chiesto la revoca dell’inibitoria per mancata introduzione del giudizio di merito. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo che il termine per proporre il merito non fosse ancora iniziato a decorrere.

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Secondo il Collegio, infatti, la fase cautelare non può dirsi conclusa finché pende il reclamo proposto dal resistente. Il reclamo, infatti, è uno strumento attivato dalla parte che subisce l’inibitoria e mira a ottenere la revoca della misura già nella fase cautelare. In tale prospettiva, l’attesa dell’esito del reclamo non frustra la ratio dell’art. 9, par. 5 della Direttiva Enforcement, perché non lascia la misura indefinitamente priva di controllo: al contrario, la sottopone a un ulteriore vaglio giudiziale, richiesto proprio dal resistente. Ne consegue che la richiesta di revoca per mancata instaurazione del merito può essere avanzata solo dopo la conclusione del reclamo.

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Il Tribunale aggiunge anche un argomento di economia processuale. Se il ricorrente fosse costretto a introdurre il giudizio di merito mentre è ancora pendente il reclamo, dovrebbe avviare una causa ordinaria che potrebbe rivelarsi inutile qualora l’inibitoria venisse poi revocata. Ciò determinerebbe una diseconomia evidente, tanto più considerando che, in caso di revoca della misura, il ricorrente potrebbe non avere più interesse a proseguire nel merito.

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Si auspica che la questione venga affrontata in sede di conversione del Decreto Legge menzionato all’inizio, in modo da non lasciare spazio a diverse interpretazioni giudiziali.

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