La CGUE sulle inibitorie cautelari in materia IP: fine della “stabilità” senza il giudizio merito

Con la sentenza M.M. Ristorazione / Villa Ramazzini del 23 aprile 2026 (C-132/25), la Corte di Giustizia UE è intervenuta su una questione estremamente rilevante per il contenzioso IP italiano: la sorte dei provvedimenti cautelari anticipatori quando il titolare del diritto non introduce il successivo giudizio di merito.

La questione attiene al coordinamento tra la disciplina italiana e quella europea. L’art. 132, comma 3 del Codice della Proprietà Intellettuale (c.p.i.) prevede che il provvedimento cautelare perda efficacia se non viene iniziato, nel termine previsto, il successivo giudizio di merito. Il comma 4, tuttavia, esclude tale perdita di efficacia per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito, vale a dire, per quel che qui interessa, le inibitorie cautelari in materia IP.

La Corte di Cassazione ha chiesto alla CGUE se questa eccezione sia compatibile con l’art. 9(5) della Direttiva Enforcement 2004/48/CE, secondo cui (in linea con l’art. 50 TRIPS) le misure cautelari devono essere revocate o cessare di produrre effetti, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove il giudizio di merito entro il termine fissato dal giudice o, in mancanza, entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario.

La risposta della CGUE è negativa: una disciplina nazionale non può consentire che un provvedimento cautelare IP continui a produrre effetti se il titolare del diritto non avvia il merito nei termini previsti e il convenuto ne chiede la revoca.

l ragionamento della Corte si articola su tre piani: letterale, sistematico e teleologico. Sul piano letterale, la formulazione dell'art. 9, par. 5 ricomprende un ampio spettro di misure provvisorie e non prevede eccezioni per quelle anticipatorie. Sul piano sistematico, la norma è finalizzata a conferire al convenuto il diritto di porre fine alla misura se l'attore non prosegue verso il merito: è una garanzia strutturale del sistema. Sul piano teleologico, la Corte richiama esplicitamente i principi di proporzionalità e di divieto di abuso: mantenere indefinitamente un'inibitoria cautelare senza controllo nel merito espone il convenuto a un pregiudizio non giustificato.

La Corte aggiunge che il principio di economia processuale — invocato in passato per giustificare il comma 4 — non può prevalere sulle garanzie espresse del diritto derivato UE. E che l'art. 2, par. 1 della Direttiva (che fa salve le norme nazionali più favorevoli ai titolari dei diritti) non può essere letto come un'autorizzazione a introdurre eccezioni che alterano l'equilibrio tra diritti della difesa e tutela della proprietà intellettuale.

Le conseguenze pratiche della decisione sono evidentemente significative.

Per i titolari di diritti IP (ricorrenti), ottenere un’inibitoria cautelare non sarà più sufficiente a chiudere stabilmente la controversia senza introdurre il merito. La strategia processuale dovrà quindi tornare a considerare sin dall’inizio anche la fase successiva alla cautelare, come del resto accadeva prima che fosse introdotta la regola della “stabilità” dei provvedimenti anticipatori.

Per i resistenti, la sentenza rafforza uno strumento difensivo importante: se il ricorrente non instaura il giudizio di merito, potranno chiedere la revoca o la cessazione degli effetti della misura. Si pone peraltro il tema delle inibitorie pronunciate in passato a cui non sia seguita azione nel merito, che potrebbero essere messe in discussione alla luce di questa pronuncia.

Per i giudici italiani, infine, sorge la necessità di interpretare l’art. 132, comma 4 c.p.i. in modo conforme al diritto UE, o, se ciò non fosse possibile, di disapplicarlo in quanto incompatibile con la Direttiva Enforcement, in attesa che il legislatore italiano intervenga sulla norma.

La decisione non ridimensiona il ruolo della tutela cautelare nel contenzioso IP, che resta spesso decisiva. Ne delimita però gli effetti: la tutela cautelare anticipatoria può essere incisiva, ma non può diventare definitiva senza merito se il resistente si oppone.

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