Green claims: l’Italia recepisce la direttiva UE e ridefinisce le regole della comunicazione ambientale d’impresa
Con il recente Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, in vigore dal 24 marzo 2026, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825, anche nota come "Direttiva Green Claims" (di cui avevamo parlato qui), inserendosi nel più ampio quadro del Green Deal europeo, volto a rafforzare la tutela dei consumatori contro pratiche commerciali scorrette legate ai temi di sostenibilità ambientale ed ecologica.
Il recente decreto ha modificato il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), ampliando l’elenco delle pratiche vietate, rafforzando il contrasto al greenwashing — inteso come utilizzo di dichiarazioni ambientali fuorvianti o non verificabili — e introducendo specifici obblighi di trasparenza in materia di durabilità, riparabilità e impatto ambientale dei prodotti.
L’intervento è volto a promuovere scelte di consumo consapevoli, migliorare la qualità delle informazioni rese ai consumatori e favorire la transizione verso un’economia circolare.
Le principali novità
Tra le innovazioni più rilevanti si segnalano:
Definizione e regolazione dei “green claims”: vengono introdotte nozioni quali “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica” e “etichetta di sostenibilità”, con l’obiettivo di delimitare con precisione l’ambito delle comunicazioni ambientali.
Divieto di claim generici o non comprovati: viene introdotta una "black list" di pratiche commerciali considerate sleali in ogni circostanza, senza più la necessità di valutazioni caso per caso. Dichiarazioni come “eco-friendly” o “sostenibile” o “green” o "amico della natura" risultano vietate se non supportate da prove verificabili e scientificamente fondate. Inoltre, è vietato affermare che un prodotto è "carbon neutral" o "a impatto zero" solo sulla base della compensazione delle emissioni.
Regolamentazione delle etichette di sostenibilità: è vietato utilizzare marchi o label non basati su sistemi di certificazione riconosciuti o istituiti da autorità pubbliche.
Maggiore trasparenza informativa: le imprese sono tenute a fornire informazioni chiare, comparabili e verificabili sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, incluse durabilità e riparabilità, prima della conclusione del contratto, anche a distanza.
Sanzioni e il ruolo di AGCM
Nel decreto attuativo, le asserzioni ambientali ingannevoli sono espressamente ricondotte nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette. Conseguentemente, trova applicazione il sistema di enforcement già previsto dal Codice del consumo, con attribuzione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dei relativi poteri inibitori e sanzionatori anche in materia di green claims.
In sintesi, l’Autorità può adottare le seguenti misure:
Sanzioni amministrative pecuniarie: da 5.000 euro fino a 10 milioni di euro o, nei casi più gravi (ad es. violazioni diffuse o transfrontaliere), fino al 4% del fatturato annuo dell’impresa;
Ordini inibitori e misure correttive;
Pubblicazione del provvedimento, quale misura di trasparenza e deterrenza;
Sanzioni per inottemperanza.
Accanto al sistema amministrativo, restano esperibili azioni inibitorie da parte di consumatori o associazioni e, nei casi più gravi, possono emergere anche profili di responsabilità penale (ad esempio, in ipotesi di truffa).
Cosa devo fare le aziende?
Le aziende hanno ora tempo sino al 27 settembre 2026 per riesaminare la validità dei propri claim ambientali e, se del caso, procedere ai necessari adeguamenti, così da conformarsi al nuovo assetto normativo ed evitare le sanzioni sopra richiamate. Questo periodo di transizione può inoltre costituire un’occasione per le imprese più strutturate per ripensare le proprie strategie in chiave sostenibile, contribuendo allo sviluppo di un mercato più equo, basato su trasparenza e tracciabilità.