Il Brevetto Unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti: cosa funziona e cosa si può migliorare

Il 19 febbraio 2026 ho avuto l’onore e il privilegio di essere invitata dalla Commissione Europea a discutere del Brevetto Unitario (Unitary Patent, UP) e del Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court, UPC) con alcuni tra i principali esperti europei in materia brevettuale. Questo articolo riporta le riflessioni che ho condiviso in quella occasione: dove il sistema sta già offrendo risultati, dove stanno emergendo i punti di attrito e quali aggiustamenti tecnici potrebbero migliorare usabilità, prevedibilità e legittimazione.

 

1. Da progetto politico a realtà di mercato

Il pacchetto UP/UPC ha superato la sua fase più delicata: il momento in cui gli utenti decidono se un nuovo tribunale è un foro credibile o soltanto un esperimento.

L’adozione del titolo unitario cresce in modo costante e il Tribunale sta emettendo decisioni con tempistiche sensibilmente più brevi rispetto a molte strategie europee multi‑giurisdizionali. Altrettanto importante, la Corte d’appello ha iniziato a fornire quel tipo di guida procedurale e sostanziale che limita le divergenze tra divisioni e consente alle imprese di valutare il rischio.

Al tempo stesso, il “successo” iniziale non va confuso con la “maturità”. Un sistema può essere rapido e attraente per operatori sofisticati ed esperti, e tuttavia risultare intimidatorio o persino strutturalmente scoraggiante per PMI, università e organismi di ricerca. La fase successiva dovrebbe quindi riguardare il perfezionamento del modello operativo.

 

2. Il Brevetto Unitario: efficienza, ma con compromessi inevitabili

Il brevetto unitario offre semplicità amministrativa e una logica chiara dei rinnovi, ed è diventato una scelta naturale per brevetti che hanno valore commerciale in più Stati membri partecipanti. Il suo punto di forza, tuttavia, è anche il suo vincolo: l’effetto unitario è indivisibile. Gli utenti non possono “ridurre” l’estensione territoriale per adattarla a un mercato più ristretto, né possono rinunciare parzialmente al diritto per ridurre la loro esposizione.

Questa impostazione spinge inevitabilmente le imprese – soprattutto quelle con una commercializzazione geograficamente disomogenea – a considerare il brevetto unitario come una delle opzioni all’interno di una più ampia architettura di portafoglio. In pratica, molti depositanti sofisticati oggi segmentano: effetto unitario per tecnologie per le quali è prezioso un enforcement ampio e, invece, brevetti europei “classici” convalidati a livello nazionale dove il rischio di revoca centralizzata è ritenuto inaccettabile.

 

3. L’UPC: i punti di forza sono reali, ma creano nuovi punti di pressione

Il principale valore dell’UPC è strutturale: un tribunale specializzato capace di adottare rimedi efficaci in più Stati partecipanti, senza la duplicazione (e il rischio di decisioni confliggenti) propria del contenzioso nazionale parallelo.

La procedura “front‑loaded” del tribunale, poi, impone disciplina: ci si aspetta che le parti mettano sul tavolo fatti, argomentazioni e prove sin dalle fasi iniziali, e le divisioni hanno mostrato di considerare inammissibili integrazioni tardive.

È proprio qui che emergono i punti di stress più acuti del sistema. L’impostazione “front-loaded” è efficiente quando le parti sono economicamente solide e preparate; diventa problematica quando un convenuto – soprattutto una PMI – si trova ad avere un lasso di tempo estremamente ridotto per raccogliere prove tecniche, anteriorità, esperimenti, dichiarazioni testimoniali e documentazione interna.

 

4. Ciò che non sta funzionando bene in pratica (e perché conta)

4.1 Divergenze tra divisioni e concentrazione dei fori

Una preoccupazione operativa ricorrente è la disomogeneità delle prassi tra divisioni locali e regionali: differenze nella calendarizzazione, nelle aspettative probatorie, nella gestione della riservatezza e negli approcci alla garanzia per le spese possono tradursi in differenze sostanziali nel rischio di lite.

Dove la prevedibilità è diseguale, la scelta del foro diventa una decisione quasi “sostanziale”.

Questo effetto è amplificato dall’attuale distribuzione dei casi, che resta fortemente concentrata in Germania (Monaco/Düsseldorf/Mannheim/Amburgo). Le divisioni tedesche sono attivamente promosse come favorevoli ai titolari dei brevetti (benchè le statistiche mostrino omogeneità in questo senso tra le divisioni) e quindi attraggono cause; il risultato è che prassi e cultura del UPC rischiano di diventare molto “tedesco‑centriche” anziché genuinamente sovranazionali.

Una correzione pragmatica potrebbe essere introdurre meccanismi che riducano gli incentivi strutturali alla concentrazione, in particolare: i) una regola che consenta di trasferire le cause se il tribunale adito è sovraccarico; e ii) una composizione di tre giudici di diverse nazionalità in ciascuna divisione.

 

4.2 Atti introduttivi “front‑loaded”

La logica procedurale dell’UPC è rigorosa: la completezza iniziale è premiata; le correzioni tardive sono penalizzate. In pratica, ciò pone due questioni tecniche:

i)       gli atti non sono semplicemente “atti nazionali in un nuovo modello”: richiedono un livello di sostanziazione tecnica e probatoria fin dall’inizio che molti utenti sottovalutano;

ii)     le conseguenze processuali delle omissioni possono essere sproporzionate, soprattutto quando il materiale mancante non deriva da una scelta tattica ma è un esito prevedibile di tempistiche compresse o di risorse interne limitate.

 

4.3 Misure probatorie e tutela cautelare

L’UPC ha fatto ampio uso di misure di conservazione della prova e di ispezione, spesso in occasione di fiere. Tali misure possono essere legittime e necessarie, ma sono anche altamente dirompenti. In un contesto inaudita altera parte, l’equilibrio tra efficacia ed equità procedurale diventa delicato: i destinatari possono subire accessi improvvisi a locali, dispositivi, software e informazioni riservate prima di potersi difendere in tribunale.

Le “protective letters” sono una valvola di sicurezza importante, ma non costituiscono sempre uno scudo affidabile, soprattutto quando il richiedente inquadra l’istanza come di ispezione o conservazione della prova, anziché come di classica inibitoria cautelare. Il risultato pratico è che la gestione del rischio richiede sempre più una preparazione proattiva: protocolli interni per accessi “a sorpresa”, immediata nomina dei difensori e richieste rapide di misure di riservatezza.

 

4.4 Riservatezza vs trasparenza

I procedimenti dinanzi all’UPC coinvolgono spesso segreti commerciali di elevato valore: codice sorgente, formule, parametri produttivi, prezzi, roadmap di R&S e termini di licenza. Il tribunale dispone di strumenti per proteggere le informazioni riservate e recenti decisioni della Corte d’Appello hanno sottolineato le necessità di proporzionalità e garanzie di equità, incoraggiando oscuramenti mirati e “confidentiality club” anziché segreti generalizzati.

Dall’altro lato, la trasparenza resta disomogenea. L’accesso pubblico ad atti e prove non è automatico e le prassi possono variare. Ciò rileva per due ragioni:

i)    incide sulla capacità di professionisti e imprese di apprendere dalla giurisprudenza del tribunale, che è in via di formazione; e

ii)   incide sulla legittimazione: in un tribunale sovranazionale nuovo, l’opacità favorisce letture di parte, soprattutto dove gli stakeholder già sospettano inclinazioni di foro o squilibri procedurali.

 

4.5 Spese e garanzie

L’esposizione ai costi è il deterrente più citato dalle PMI. L’UPC può essere efficiente sul piano dei costi rispetto a più azioni nazionali parallele, ma può anche essere estremamente oneroso, soprattutto in caso di soccombenza. I massimali di rifusione, le decisioni sulle garanzie per le spese di lite e le strutture tariffarie possono trasformare scelte procedurali in decisioni aziendali esistenziali.

Inoltre, una disfunzione ricorrente è che le spese di lite possono diventare una questione a sé stante, formando oggetto di specifici procedimenti separati. L’UPC dovrebbe invece puntare alla prevedibilità e all’assenza di procedimenti separati: o le parti raggiungono un accordo sui costi di lite, oppure il Tribunale determina le spese recuperabili facendo riferimento a tabelle fisse (potenzialmente più granulari degli attuali massimali di rifusione).

 

4.6 Gestione di validità e contraffazione

Nell’attuale prassi dell’UPC, molte divisioni locali tendono a trattare insieme contraffazione e validità, ma le parti stanno sempre più esplorando quando separarle, in particolare quando un’azione di revoca è già pendente ed è in fase avanzata altrove.

Il sistema beneficerebbe di una guida più chiara della Corte d’Appello su separazione/sospensione, anche con indicazioni più esplicite sul rapporto tra opposizione dinanzi all’EPO e contenzioso UPC.

 

4.7 Rimedi e proporzionalità

La giurisprudenza dell’UPC suggerisce che l’inibitoria definitiva resta la conseguenza ordinaria dell’accertata contraffazione, ma la proporzionalità è sempre più trattata come un meccanismo di controllo strutturato. Ciò allinea l’UPC a un’impostazione moderna dei rimedi in ambito UE e crea spazio per considerare interessi di terzi (ad esempio l’accesso dei pazienti ai farmaci contestati, nelle controversie life‑science) o periodi di transizione calibrati ove opportuno.

D’altro canto, la proporzionalità diventa anche un terreno di scontro probatorio. Le parti investono maggiormente nella ricostruzione del quadro fattuale in relazione ai rimedi richiesti: alternative, catene di fornitura, impatti di interesse pubblico e danni. Il sistema beneficerà quindi di indicazioni più chiare su quali evidenze probatorie siano richieste e su come la proporzionalità sia applicata nelle diverse divisioni.

 

4.8 Interazione con il diritto UE e questioni di “long‑arm”

L’UPC è un tribunale internazionale, non un’istituzione dell’Unione, e non è prevista un’impugnazione diretta dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Nondimeno, l’UPC è concepito per operare come un giudice nazionale ai fini del diritto UE, anche attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ciò crea al tempo stesso opportunità e tensioni.

La tensione è più evidente dove la prassi del UPC intercetta questioni sensibili per il diritto UE, come l’estensione della competenza giurisdizionale e la proporzionalità delle misure nel quadro UE dell’enforcement. Il recente dibattito sulla possibilità di giudicare gli effetti delle violazioni che coinvolgono brevetti europei convalidati in Stati non UPC mostra perché una guida della Corte d’Appello – e, potenzialmente, al momento opportuno, un rinvio alla CGUE – possa essere necessaria per evitare frammentazioni.

 

5. Un’agenda di miglioramento mirato

Le riforme più incisive sono verosimilmente operative più che rivoluzionarie. A mio avviso, i seguenti miglioramenti aumenterebbero in modo efficace prevedibilità, accessibilità e fiducia, senza compromettere rapidità ed efficacia dell’UPC.

 

5.1 Strumenti di prassi armonizzati tra divisioni.

Pubblicare e mantenere note di prassi/linee guida armonizzate, insieme a modelli di qualità per gli atti.

Adottare moduli standardizzati da notificare al convenuto in caso di sequestri/descrizioni inaudita altera parte, per fornirgli informazioni base sulla procedura così da migliorare in modo concreto l’equità procedurale e ridurre le controversie su quali informazioni debbano essere fornite al momento dell’esecuzione.

 

5.2 Prevedibilità dei costi e gestione semplificata delle spese.

Ridurre il contenzioso accessorio sulle spese di lite. Favorire, ove possibile, l’accordo tra le parti; in mancanza, orientarsi verso decisioni fondate su tabelle più chiare e granulari degli attuali massimali.

 

5.3 Adeguamenti delle Regole di Procedura dove l’esperienza pratica ha evidenziato lacune.

Valutare aggiustamenti procedurali quali: ammettere l’invalidità come mera difesa (non solo tramite domanda riconvenzionale); assicurare che un brevetto revocato non “riviva” in caso di rinuncia all’appello; estendere le lettere di protezione ai provvedimenti per la conservazione della prova; e semplificare le decisioni rese in contumacia, laddove un esame pieno del merito non è necessario per garantire l’equità di base.

 

5.4 Trasparenza come risorsa di sistema.

Potenziare le statistiche ufficiali e la ricercabilità delle decisioni. Pubblicare brevi digest ufficiali per temi (es. interpretazione delle rivendicazioni, attività inventiva, inibitorie, risarcimento).

 

5.5 Coerenza con l’EPO e con la normativa nazionale quando torna rilevante.

Sviluppare convenzioni più chiare su come i procedimenti UPC dovrebbero interagire con opposizioni parallele dinanzi all’EPO (inclusi criteri di sospensione). Laddove l’UPCA intende regole uniformi, interpretarle in modo autonomo, anziché importare una tradizione nazionale. E affrontare il principale punto di frammentazione – il preuso – attraverso standard minimi comuni.

 

6. Considerazione conclusiva

Il pacchetto UP/UPC ha già modificato la strategia brevettuale europea: ha accelerato le tempistiche, accresciuto il valore della preparazione iniziale e creato una vera opzione di enforcement continentale.

La fase successiva non riguarda la riprogettazione del sistema. Riguarda la riduzione di attriti evitabili: armonizzare la prassi, rendere più prevedibili i costi, rafforzare la trasparenza.

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