Crocs: il Tribunale UE conferma l’assenza di carattere individuale dei famosi sandali
Con la sentenza del 22 aprile 2026 (causa T-228/25), il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la decisione della Terza Commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 febbraio 2025, e, quindi, la nullità del modello n. 000257001-0001 registrato da Crocs, rappresentato sotto:
Il design riguardava il noto modello di sandali, caratterizzato da:
tomaia traforata con fori circolari;
punta arrotondata;
suola spessa;
cinturino posteriore.
La vicenda ha origine nel 2022, quando la società spagnola Gor Factory SA ha presentato domanda di nullità contro il modello registrato da Crocs nel 2004. Secondo la società spagnola il design era privo di carattere individuale rispetto a un modello anteriore (“Holey Soles”), già divulgato nel 2003:
Sia la Divisione di annullamento, sia la Commissione di ricorso dell’EUIPO hanno accolto tale tesi, ritenendo il design di Crocs non conforme all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari (recentemente abrogato dal Regolamento (UE) 2026/715 sui disegni e modelli dell’Unione europea).
Crocs ha quindi impugnato la decisione della Commissione davanti al Tribunale UE, contestando principalmente:
la valutazione del grado di libertà del designer;
la comparazione delle impressioni complessive tra i modelli;
il peso attribuito al cinturino posteriore quale elemento distintivo del proprio design registrato.
Crocs sosteneva che la libertà del designer fosse limitata dalle esigenze funzionali della calzatura, considerate forma, suola e struttura tipiche dei sandali. Il Tribunale ha invece ritenuto che il margine creativo fosse ampio: il designer avrebbe potuto quindi differenziare il prodotto sotto diversi aspetti, come materiali, colori, decorazioni e disposizione dei fori. Proprio perché la libertà creativa era ampia, per distinguersi dal modello anteriore sarebbero state necessarie differenze più marcate. Nel confronto tra i due design, invece, il Tribunale ha rilevato somiglianze significative, in particolare:
forma generale e spessore della suola;
disposizione molto simile dei fori sulla parte superiore e laterale.
Crocs ha sostenuto poi che il cinturino posteriore rappresentasse un elemento distintivo, frutto di specifiche scelte progettuali e riconoscibile a livello globale. Il Tribunale, tuttavia, lo ha considerato un elemento accessorio, non essenziale alla struttura e impressione complessiva della calzatura e non sufficiente a controbilanciare le somiglianze complessive tra i modelli.
Quale ulteriori difese, Crocs ha richiamato il successo commerciale e la notorietà del prodotto. Sul punto, però, il Tribunale ha ribadito che “ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, il carattere individuale di un disegno si valuta confrontando le impressioni d’insieme che i disegni in questione producono su un utilizzatore informato e tenendo conto della libertà del creatore; i criteri relativi al processo di creazione del disegno contestato, al successo commerciale dei prodotti rappresentati da tale disegno, alla notorietà che tali prodotti hanno acquisito tra gli appassionati del settore interessato e al contributo del disegno contestato al settore interessato non rientrano tra quelli presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale di un disegno”.
Infine, Crocs ha richiamato alcune decisioni statunitensi favorevoli, ma, anche su questo punto, il Tribunale ha ricordato come il sistema europeo sia necessariamente autonomo e le decisioni di autorità straniere non abbiano quindi valore vincolante.
La sentenza conferma quindi che, per ottenere tutela, un design deve distinguersi chiaramente da quanto già esistente, quando il designer dispone di ampia libertà creativa, e che elementi secondari o il successo commerciale del prodotto non possono compensare una somiglianza sostanziale con modelli anteriori.