Marchi di forma e veicoli iconici: la Corte d’appello di Roma conferma la nullità dei marchi italiani sul “Defender”
Con sentenza del 14 aprile 2025 (n. 2374/2025), la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da Jaguar Land Rover Ltd. (JLR), confermando la nullità di quattro marchi di forma italiani registrati sul celebre fuoristrada “Defender” per carenza di capacità distintiva.
In merito, la decisione ha richiamato innanzitutto la giurisprudenza nazionale e unionale secondo cui, da un lato, i criteri di valutazione del carattere distintivo di marchi tridimensionali consistenti nell'aspetto del prodotto non sono diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi; dall’altro lato, tuttavia, il consumatore medio non è abituato a presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma in assenza di elementi grafici o testuali, per cui è necessario che il segno oggetto di registrazione si discosti in maniera significativa dallo standard del settore per svolgere la sua funzione essenziale di indicazione di origine. Nell’applicare questi principi, tuttavia, a parere di chi scrive, la decisione in commento non brilla per linearità.
In sintesi, la Corte ha ritenuto che le forme oggetto dei marchi in questione non si discostassero in modo significativo dalle configurazioni abituali degli altri fuoristrada sul mercato, escludendone quindi la capacità distintiva intrinseca.
Nella sua motivazione, la Corte ha anche richiamato la decisione della Commissione di ricorso EUIPO nel caso Humvee, affermando che l’acquirente di un’automobile presta, sì, particolare attenzione al suo aspetto esteriore, ma tende a percepirlo come elemento di design, piuttosto che come indicatore dell’origine imprenditoriale: l’acquirente è consapevole che le automobili hanno solitamente un marchio e un emblema, e sono questi gli strumenti primari attraverso cui identifica il produttore. Ne consegue che, nel settore delle automobili, la forma, da sola, difficilmente assolve a una funzione distintiva e non è idonea, in assenza di altri elementi grafici o testuali, a identificare con certezza la provenienza del prodotto.
Quanto al carattere distintivo acquisito, la Corte ha concluso che non può assumere rilievo la notorietà del Defender, poiché essa non comporta automaticamente la percezione della forma del veicolo come indicatore di origine imprenditoriale. In sostanza, affinché una forma acquisisca capacità distintiva, è necessario che essa sia percepita dal pubblico come marchio e non semplicemente come design riuscito o storicamente noto. Peraltro, in presenza di due indagini di mercato contrastanti, la Corte ha ritenuto preponderanti le risultanze di quella che non aveva evidenziato un sufficiente collegamento tra la forma mostrata e il produttore da parte del consumatore medio.
La decisione si pone idealmente in continuità con i temi affrontati nel nostro precedente commento alla vicenda del Defender sotto il profilo del diritto d’autore (disponibile qui: https://www.martinimanna.it/blog/tutela-autoriale-del-design-e-valore-artistico-dopo-cofemel), anche se, in questo nuovo capitolo, la forma del veicolo è stata appunto scrutinata alla luce dei requisiti per la validità come marchio.