Caso Chiquita: Il bollino blu e giallo non può essere registrato come marchio. La decisione del Tribunale dell’Unione Europea

Una figura geometrica elementare può essere dotata di capacità distintiva?

Si tratta di un tema oggetto della sentenza del 13 novembre 2024 (T-426/23) del Tribunale dell’Unione Europea la quale, ha confermato la nullità del marchio registrato da Chiquita Brands LLC per il bollino blu e giallo applicato sulla frutta fresca, comprese le banane. Questa sentenza, frutto di un lungo iter legale, fornisce spunti significativi sul concetto di distintività dei marchi. 

La questione trae origine dalla domanda proposta da Compagnie Financière de Participation innanzi all’Euipo in data 14 maggio 2020 di nullità del marchio figurativo costituito da un semplice ovale blu con bordo giallo, depositato nel 2008 da Chiquita Brands LLC per una vasta gamma di prodotti, tra cui carne, pesce, frutta fresca e succhi di frutta (Classi 29, 30, 31 e 32).  A parere della Compagnie financière de participation, infatti, il marchio era da considerarsi privo di carattere distintivo e conseguentemente nullo ai sensi dell’art. 7, paragrafo1, lett. b) del Regolamento 207/2009.  La domanda di nullità veniva accolta nel novembre 2021 da parte della Commissione annullamenti dell’EUIPO, decisione subito impugnata da Chiquita Brands dinnanzi all’apposita Commissione istituita sempre presso l’EUIPO, la quale confermava la nullità del marchio per la frutta fresca, ma riconosceva la validità del segno per altri prodotti, come quelli delle classi 29 e 32 (succhi di frutta e altri alimenti confezionati). In particolare, la Commissione riteneva che il marchio contestato non avesse carattere distintivo, essendo sostanzialmente una forma geometrica elementare, quella ovale, con colori diffusi nel mercato ortofrutticolo.

La questione è giunta quindi innanzi al Tribunale dell’Unione Europea, il quale ha confermato l’impostazione dell’Euipo.

Sulla forma del marchio contestato

In merito alla forma, Chiquita Brands ha sostenuto in causa che si trattava di una forma “notevolmente più dettagliata” non considerabile come forma geometrica basilare. In particolare, detto marchio sarebbe costituito da tre elementi di forma diversa: un interno blu “ovaloide”, incorniciato da un “sottile ovaloide giallo” che sarebbe a sua volta incorniciato da un “sottile ovaloide blu”. Tale combinazione, secondo la tesi della ricorrente, assomiglierebbe ad una pista da corsa e ciò conferirebbe carattere distintivo al marchio contestato. 

Questa impostazione non è tuttavia stata accolta dal  Tribulane dell’Unione, il quale ha confermato quanto sostenuto dall’Euipo ovvero che si trattava di un segno costituito da una figura geometrica elementare, non  idoneo a trasmettere un messaggio che i consumatori possano ricordare e che possa quindi servire come indicazione dell'origine commerciale. Nel caso di specie è stato altresì evidenziato che nel settore delle banane vengono comunemente utilizzate etichette di forma ovale, poiché facili da applicare sui frutti ricurvi, conseguentemente tale segno sarà percepito come un mero elemento decorativo.

Sulla combinazione cromatica del marchio contestato

Anche in relazione a questo aspetto il Tribunale dell’Unione Europea ha concordato con la tesi sostenuta dalla Commissione dei ricorsi dell’EUIPO: la combinazione dei colori primari blu e giallo è frequentemente utilizzata nella commercializzazione di frutta fresca e, malgrado la ricorrente ha sostenuto che l’utilizzo di una forma geometrica specifica fosse elemento idoneo a rafforzare il carattere distintivo del marchio, l'EUIPO ha evidenziato che i colori per loro natura difficilmente riescono a trasmettere informazioni precise, tanto meno quando abitualmente utilizzati nella commercializzazione di prodotti e servizi di un settore specifico.

I requisiti per l’acquisto del secondary meaning

Chiquita Brands nel corso del contenzioso ha tentato di sostenere che il segno controverso avrebbe comunque acquisito secondary meaning in funzione della massiva diffusione sul mercato. In particolare, la società ha provato che i consumatori in Belgio, Germania, Italia e Svezia avessero memorizzato il marchio contestato e, anche in assenza di elementi denominativi, lo avessero associato alla Chiquita Brands. Tuttavia, a sostegno della legittimità del rigetto del ricorso, il Tribunale ha riconosciuto che:

1)      l’acquisto di capacità distintiva era stato provato con riferimento a solo quattro Stati membri e che non poteva ritenersi automaticamente esteso agli altri Paesi facenti parte dell’Unione Europea;

2)      le prove fornite dalla ricorrente non facevano riferimento al marchio meramente figurativo di cui si è chiesta registrazione, ma al marchio complesso, composto da ulteriori elementi figurativi e soprattutto verbali, con particolare riferimento alla parola “Chiquita”.

Pertanto, il Tribunale dell’Unione Europea ha rigettato il ricorso di Chiquita Brands ritenendo non provato il carattere distintivo acquisito.

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