La CGUE su design e diritto d'autore nei casi MIO e USM Haller

La Corte di Giustizia UE è tornata a occuparsi di opere di design e loro tutela di diritto d’autore con sentenza del 4 dicembre 2025 nelle cause riunite C‑580/23 e C‑795/23. In tale decisione, la Corte ribadisce alcuni principi già sanciti nei casi Cofemel e Brompton (qui e qui su questo blog) e cerca di precisare come si accertano l’originalità di un oggetto di design, ai fini della sua tutela di diritto d’autore, e la sua violazione.

Punti chiave espressi dalla sentenza

1. Non esiste un rapporto di regola/eccezione tra tutela del disegno/modello e tutela d’autore, ma semplicemente la necessità di soddisfare requisiti diversi. Un oggetto di design può essere un’“opera” tutelata dal diritto d’autore se soddisfa gli stessi requisiti di originalità richiesti per qualunque altra creazione, senza soglie “speciali” o più severe solo perché si tratta di oggetti delle arti applicate.

2. Per essere “opera” tutelata dal diritto d’autore, l’oggetto deve: i) essere identificabile con precisione e oggettività; e ii) essere originale, ovvero manifestare scelte libere e creative dell’autore. In relazione al secondo requisito, la Corte nota quanto segue:

·       Il carattere creativo delle scelte dell’autore non può essere presunto: il giudice deve identificare le scelte libere e creative nella forma dell’oggetto.

 

·       Possono essere indicativi ma non sono decisivi né l’eventuale valore artistico del prodotto, né le intenzioni dichiarate dall’autore, né la presentazione del prodotto in musei, mostre o la sua consacrazione da parte di esperti.

 

·       Se la forma è imposta da esigenze tecniche che non lasciano margine di libertà all’autore, l’oggetto non è originale. Tuttavia, il semplice fatto che l’oggetto debba risolvere un problema tecnico non esclude, di per sé, che l’autore possa comunque effettuare scelte libere e creative.

 

·       L’uso di forme già disponibili sul mercato non esclude automaticamente l’originalità: un oggetto composto da “forme note” può essere originale se la combinazione di tali forme riflette scelte libere e creative dell’autore.

 

·       Se l’opera è una variante rispetto a creazioni preesistenti, la protezione copre soltanto gli elementi creativi dell’opera successiva.

 

·       Non conta il grado “alto” o “basso” di originalità dell’opera: una volta superata la soglia minima, la protezione è la stessa per tutti.

 

·       Il fatto (o la possibilità) che altri autori abbiano realizzato (o realizzino) indipendentemente creazioni simili può essere un indizio di basso grado di originalità, ma non basta da solo a negare la protezione.

3. L’utilizzo non autorizzato di un’opera può costituire una violazione anche quando riguarda un elemento minore, purché esso esprima la creazione intellettuale del suo autore. Per accertare la violazione, il giudice deve quindi individuare gli elementi creativi originali dell’opera protetta e verificare se questi siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto contestato. Non è invece determinante stabilire se i due oggetti producano la stessa impressione generale, criterio che riguarda la protezione dei disegni o modelli.

 

Importanza e criticità della decisione

La decisione costituisce un’importante conferma del fatto che, per le opere di design, la soglia di accesso al diritto d’autore è la stessa delle altre opere: niente requisiti aggiuntivi (come il nostro “valore artistico”) e niente soglie di creatività più severe rispetto, ad esempio, a un’opera pittorica o a un brano musicale.

Tuttavia, la sentenza presenta alcune criticità pratiche:

·       la Corte non indica come le scelte creative dell’autore debbano essere accertate in concreto. Il giudizio sull’originalità rischia di diventare molto discrezionale e, soprattutto, probatoriamente gravoso per le imprese che devono dimostrare, spesso a distanza di anni, quali fossero le scelte libere e creative in fase di progettazione.

·       Analoga criticità sorge nel momento in cui i giudici devono verificare la violazione di diritto d’autore, di nuovo dovendo individuare – e confrontare – le singole scelte creative presenti negli oggetti a confronto.

·       Crea poi qualche difficoltà, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, la posizione relativa alle opere derivate. Infatti, in applicazione dell’art. 4 l.d.a., le nostre corti tutelano nella loro integralità le elaborazioni creative di opere preesistenti, senza distinguere le “nuove” scelte creative presenti nell’elaborazione rispetto all’opera preesistente. In sostanza, quello che conta è la presenza di un apporto creativo autonomo, che trasformi l’opera di partenza in qualcosa di riconoscibilmente nuovo. Se la nuova versione rimane troppo vicina all’originale, non nasce un’opera derivata tutelabile in sè; se invece l’elaborazione è sufficientemente “distanziata”, la nuova opera è protetta integralmente.

In conclusione, possiamo aspettarci che la CGUE sarà chiamata a fornire altri chiarimenti in merito in futuro.

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