Con ordinanza pubblicata il 6 ottobre 2026, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la tutela autorale dei celebri mobili modulari “Componibili” di Kartell, disegnati da Anna Castelli Ferrieri nel 1967, inibendo la commercializzazione di tre prodotti concorrenti denominati “Oasi”, “Mirage” e “Eden”.
Confronti fotografici ripresi dall’ordinanza del Tribunale di Venezia
Il Tribunale ha anzitutto ricordato, in linea con la normativa e giurisprudenza europee, che la protezione autorale presuppone un’opera originale oggettivamente identificabile, espressione di scelte libere e creative dell’autore; sono escluse dalla tutela le caratteristiche imposte da vincoli tecnici o funzionali che non lascino spazio alla creatività.
Il Tribunale ha quindi individuato il carattere creativo dei Componibili nella combinazione di forme geometriche, linee lisce, fori circolari, aperture laterali e modularità, frutto di scelte progettuali non obbligate. Ha inoltre precisato che la possibilità di variarne l’altezza in base al numero di moduli sovrapposti non ne esclude la tutelabilità, poiché la modularità è una delle caratteristiche individualizzanti dell’opera e, in ogni caso, il numero di moduli non incide sull’armonia delle linee e sull’aspetto complessivo dei prodotti e non preclude l’identificabilità del prodotto con sufficiente precisione e oggettività.
Tuttavia, in difformità, invece, con la normativa e giurisprudenza europea, il Tribunale, anche in questo caso – come in diversi precedenti dello stesso e di altre corti italiane – ha ritenuto necessario verificare anche la sussistenza del requisito del “valore artistico” richiesto, in Italia, dall’art. 2 n. 10 l.d.a., desumendolo dai tradizionali indicatori giurisprudenziali, come esposizioni museali, premi e pubblicazioni specializzate. E, anche in questo caso, il Tribunale ha giustificato il requisito aggiuntivo con l’esigenza di evitare un’eccessiva estensione della tutela autorale, considerata la sua lunga durata, e ha fondato la sua legittimità sull’art. 17 della Direttiva CE 71/98, secondo cui “Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali [la protezione di diritto d’autore] è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”.
Come già rilevato in nostri post precedenti, si tratta di una posizione difficilmente conciliabile con le sentenze della CGUE nei casi Cofemel e Mio/USM Haller, di cui abbiamo parlato, tra l’altro, qui e qui in questo blog. La CGUE ha infatti chiarito che per le opere di design non possono essere richiesti requisiti di tutelabilità più rigorosi rispetto a quelli applicabili alle altre opere dell’ingegno, né la protezione autorale può dipendere da un particolare pregio estetico o artistico. Premi, esposizioni e riconoscimenti professionali possono eventualmente contribuire alla valutazione dell’originalità, ma non possono costituire condizioni necessarie della tutela. Né l’esigenza di limitare la durata e l’estensione della privativa sembra poter giustificare tale requisito ulteriore; peraltro, il rischio che esso comporta è che si finisca per tutelare solo i prodotti iconici e storicizzati, a scapito del design più recente.
Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha ritenuto provato anche il valore artistico, ragion per cui questo requisito ulteriore non ha comunque ostacolato la tutela dei Componibili Kartell.
Passando quindi alla valutazione della contraffazione, il Tribunale ha ritenuto che modello “Oasi” sia una riproduzione sostanzialmente identica del corrispondente modello dei Componibili. Per “Mirage” ed “Eden”, che presentavano invece delle varianti, il Tribunale ha richiamato la distinzione tra elaborazione creativa e contraffazione e la giurisprudenza sul cosiddetto “plagio evolutivo”: una rielaborazione può essere illecita anche se non riproduce pedissequamente l’originale, quando le differenze siano soltanto formali o di dettaglio e non esprimano un autonomo apporto creativo. È dunque decisiva la ripresa dell’espressione creativa dell’opera, anche se è escluso che il consumatore possa confondere i due prodotti. In questa prospettiva, la superficie zigrinata e le maniglie lineari di “Mirage”, così come le varianti dei vani e delle maniglie di “Eden”, sono state considerate modifiche marginali, inidonee a escludere la contraffazione.
Il Tribunale ha inoltre ravvisato, per tutti e tre i prodotti contestati, un'ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. Ha ricordato, in proposito, che tale illecito richiede la riproduzione di caratteristiche esteriori del prodotto concorrente non imposte da esigenze tecniche o funzionali e dotate di efficacia individualizzante, ossia idonee a identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa. Il rischio di confusione deve poi essere valutato dal punto di vista del consumatore medio dei prodotti interessati, attraverso un apprezzamento sintetico della loro configurazione complessiva, senza limitarsi all'esame analitico delle singole somiglianze e differenze.
I Giudici hanno invece escluso le ulteriori ipotesi di concorrenza sleale prospettate dalla ricorrente: l'appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c., non essendo emersa l'attribuzione ai propri prodotti di qualità o riconoscimenti appartenenti alla concorrente, e la concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c., in assenza di prova di una condotta imitativa sistematica e continuativa.
In conclusione, il tribunale ha quindi disposto l’inibitoria, il ritiro dei prodotti dal commercio e la loro rimozione dalle piattaforme online, con penali di € 300 per ogni esemplare commercializzato in violazione del provvedimento e di € 200 per ogni giorno di permanenza di eventuali comunicazioni pubblicitarie aventi ad oggetto i prodottioggetto di inibitoria. Ha inoltre ordinato la pubblicazione per estratto del provvedimento su due riviste mensili indicate dalla ricorrente, a cura e spese della resistente o, in caso di inadempimento, a cura della ricorrente e a spese della resistente.