Né troppo caldo, né troppo freddo: il Tribunale UE annulla la decisione EUIPO sul marchio “MID season”

Con la sentenza del 7 ottobre 2026 (causa T-9/26), il Tribunale dell’Unione Europea (VII Sezione) ha annullato la decisione con cui la Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO aveva confermato il rigetto della domanda di nullità del marchio figurativo “MID season For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm”, registrato per prodotti di pelletteria e abbigliamento e per i relativi servizi di vendita. Per il Tribunale UE, la Commissione ha errato nel ritenere che “mid-season” non avesse un significato specifico nel settore della moda, idoneo a rendere tale segno privo di carattere distintivo: un errore che ha viziato la valutazione sia del carattere descrittivo del segno, sia del suo carattere distintivo, in violazione dell’art. 7, par. 1, lett. c) e b), del Regolamento UE 2017/1001.

La vicenda

Il segno, depositato il 2 dicembre 2022, riportato qui sotto, copre le classi 18 (borse, valigie etc), 25 (capi di abbigliamento, calzature etc) e 35 (servizi commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso, anche online, di abbigliamento, accessori etc), della classificazione di Nizza.

Nel dicembre 2023 Milestone Sportswear Handels GmbH presenta una domanda di declaratoria di nullità di tale marchio. Secondo Milestone, il marchio doveva essere dichiarato nullo in quanto registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7. In particolare, l’art. 7, par. 1, lett. b) esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, mentre la lettera c) vi esclude i marchi costituiti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare la destinazione d’uso o altre caratteristiche dei prodotti o servizi.

La Divisione di annullamento, il 31 gennaio 2025, respinge la domanda di nullità e il 12 novembre 2025, la Seconda Commissione di ricorso respinge a sua volta il ricorso presentato contro tale decisione, giudicando il segno privo di un significato chiaro percepibile come descrizione delle caratteristiche di prodotti e servizi, e concludendo che esso è allusivo, ma non descrittivo ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. c), né privo di carattere distintivo ai sensi della lett. b). Milestone ricorre quindi al Tribunale UE ai sensi dell’art. 263 TFUE, richiedendo l’annullamento della decisione EUIPO e la dichiarazione di nullità del marchio.

La decisione del Tribunale UE

Nel giudizio avanti al Tribunale UE, Milestone sostiene che, dato l’uso consolidato nella moda, “mid-season” va inteso senza ulteriori spiegazioni come riferito ad abbigliamento ed accessori delle stagioni intermedie, tantopiù considerata la frase esplicativa, pure presente nel marchio, “For When It’s Not Quite  Cold Not Quite Warm”. Ne deriva, a suo dire, la violazione dell’art. 7, par. 1, lett. c), e in ogni caso della lett. b), poiché il segno viene percepito dal pubblico come un mero messaggio pubblicitario e non come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e servizi. D’altra parte, l’EUIPO replica che: i) “mid-season” deve intendersi esclusivamente come metà di una delle quattro stagioni; ii) è così oscuro per il pubblico da non consentire di desumerne alcun significato descrittivo concreto, nemmeno in combinazione con la frase che lo accompagna; iii) manca comunque la prova di un uso comune dell’espressione nel settore della moda nel senso indicato da Milestone; iv) non è quindi né descrittivo, né privo di carattere distintivo.

Il Tribunale UE valorizza invece le prove prodotte da Milestone, quali estratti di dizionario e di siti web, e conclude che la Commissione non poteva ignorare che, in almeno uno dei suoi possibili significati, l’espressione “mid season” si riferisce a tali stagioni intermedie, tantopiù considerata la summenzionata frase a corredo, immediatamente comprensibile da un pubblico anglofono.

Il Tribunale rileva quindi che l’errore sul significato dell’espressione ha viziato l’analisi della Commissione sul nesso tra il segno e i prodotti / servizi, richiesto per l’applicazione dell’art. 7, e conclude che il marchio è effettivamente registrato in violazione dell’art. 7, par. 1, lett. c) e lett. b).

Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata.

Una precisazione finale: il marchio non è stato dichiarato nullo. La domanda di declaratoria di nullità del marchio viene respinta per difetto di giurisdizione, poiché, nell’ambito del controllo di legittimità ex art. 263 TFUE, il Tribunale non può emettere sentenze dichiarative. La questione torna quindi all’EUIPO, che dovrà conformarsi alla sentenza (salvo impugnazione della medesima).

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