Scontro tra titani: Libertà di espressione vs tutela del marchio, il caso Inter IKEA c. Vrijheidsfonds

Una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (08/09/2026, causa C‑298/23) ha dovuto bilanciare due diritti fondamentali contrapposti: il diritto di proprietà intellettuale, garantito al titolare del marchio notorio ex art. 17, paragrafo 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, e la libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della stessa.

La vicenda

Nel novembre 2022, in una conferenza stampa trasmessa sui social media, il partito belga Vlaams Belang ha presentato un programma di riforma della politica di asilo e immigrazione intitolato “IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders” (“l’immigrazione può davvero andare diversamente”). Le proposte erano accompagnate da illustrazioni con segni corrispondenti ai marchi IKEA e da personaggi simili a quelli delle istruzioni di montaggio dei prodotti dell’azienda.

Inter IKEA, titolare dei marchi, ha agito per contraffazione nei confronti del Vrijheidsfonds, l’associazione che ha condotto la campagna per conto del partito. L’associazione ha ammesso l’uso non autorizzato dei marchi, sostenendo però di averne sfruttato la notorietà per rafforzare il proprio messaggio e che tale uso costituisse un “giusto motivo” ai sensi della normativa UE. Il giudice belga ha sospeso il giudizio e rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE).

Il quadro normativo

Il riferimento centrale è l’art. 9, par. 2, lett. c), del Reg. (UE) 2017/1001 per il marchio UE e l’art. 10, par. 2, lett. c), della Direttiva (UE) 2015/2436 per i marchi nazionali (in Italia, art. 20, co. 1, lett. c), CPI): il titolare di un marchio notorio può vietare l’uso di un segno identico o simile, anche per prodotti o servizi non affini, quando tale uso, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, o rechi loro pregiudizio. L’art. 10, par. 6, della Direttiva consente inoltre agli Stati membri di estendere la tutela all’uso del segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla CGUE se la libertà di espressione, compresa la parodia politica, configuri un “giusto motivo” e, in caso affermativo, “quali criteri il giudice nazionale deve eventualmente prendere in considerazione per valutare l’equilibrio tra detti diritti fondamentali, e quale rilevanza debba essere attribuita a ciascuno di tali criteri (1)”.

Il nocciolo della questione sta nella nozione di “giusto motivo”: “occorre rilevare che gli atti di diritto dell’Unione in materia di marchi non definiscono la nozione di «giusto motivo» e che, pertanto, tale nozione deve essere interpretata in considerazione dell’economia generale e degli obiettivi del sistema nel quale essa si inserisce (2)”.

Il ponte con i diritti fondamentali è offerto dal considerando 21 del Regolamento e dal considerando 27 della Direttiva, di identico tenore: i diritti esclusivi non consentono di vietare gli usi conformi alle consuetudini di lealtà, compreso l’uso per fini di espressione artistica, e la normativa va applicata “in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione (3)” .

Déjà-vu giudiziario

Già nel 2014, sul versante del diritto d’autore, un giudice belga aveva sottoposto alla Corte una questione sulla parodia, curiosamente con lo stesso Vrijheidsfonds tra le parti (Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13). La Corte l’aveva qualificata come nozione autonoma del diritto UE (evocare un’opera esistente, con differenze percepibili, esprimendo umorismo o derisione), la cui applicazione richiede però un giusto equilibrio con l’interesse dei titolari a non vedere l’opera associata a un messaggio discriminatorio.

Nel diritto dei marchi, invece, non esiste un’eccezione tipizzata (la proposta del Parlamento europeo di introdurne una per l’uso parodistico, nella riforma del 2015, non fu accolta): la parodia rileva solo attraverso il giusto motivo.

La decisione della Corte

La Corte ricorda che il diritto di proprietà intellettuale non è assoluto e che il giusto motivo può collegarsi anche agli interessi soggettivi del terzo (Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, il caso Red Bull/“The Bulldog”). Alla luce dei considerando citati, la libertà di espressione può quindi, in linea di principio, costituire un giusto motivo.

Ciò non significa, però, che basti invocarla. Secondo la Corte, chi usa un segno identico o simile a un marchio notorio deve esporre i motivi concreti di tale uso, connessi all’esercizio della propria libertà di espressione, e dimostrare che essi prevalgono sui diritti e sugli interessi del titolare del marchio.

Sul piano probatorio, spetta prima al titolare dimostrare il pregiudizio o l’indebito vantaggio (o il rischio serio che si verifichino); solo dopo grava sul terzo la prova del giusto motivo (punti 56-59).

La Corte distingue poi l’uso “nel commercio, per prodotti o servizi” dall’uso a fini diversi da quello di contraddistinguere (art. 10, par. 6, Direttiva): un programma politico non è di per sé un prodotto o un servizio, ma gadget o contenuti promozionali online possono esserlo. La distinzione conta, perché fuori dal settore commerciale l’espressione può godere di una tutela più ampia e il bilanciamento può avere esito diverso (punti 53 e 107-108).

Come per il diritto d’autore, è il giudice nazionale che dovrà operare un bilanciamento, tenendo presente che nessuno dei due diritti è assoluto e valutando “la necessità di restringere, o di tutelare, ciascuno di essi, e la proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito (4)” . In particolare, dovrà verificare:

  • l’intenzione del terzo: l’uso non deve mirare a danneggiare il marchio né a porsi semplicemente nel solco della sua notorietà;

  • la buona fede: l’uso deve essere imposto dall’obiettivo di esercitare in buona fede la libertà di espressione, come quando veicola un’opinione sul marchio, sul titolare o sui suoi prodotti, alimenta un dibattito di interesse generale o è reso necessario dal significato linguistico del segno o dal suo essere divenuto un riferimento culturale;

  • il contributo a un dibattito di interesse generale e la forma dell’espressione, come la satira, di cui la parodia è una declinazione;

  • il carattere commerciale o non commerciale dell’utilizzo;

  • intensità, portata e modalità dell’uso, notorietà del marchio, grado di somiglianza e rischio che il pubblico percepisca un avallo del titolare al messaggio politico, specie se i suoi valori si fondano sulla neutralità politica;

  • le conseguenze per il titolare: se il giusto motivo sussiste, deve tollerare un certo pregiudizio, ma non uno sproporzionato o tale da svuotare il suo diritto esclusivo.

L’applicazione al caso concreto

Le indicazioni al giudice del rinvio sono nette: “IKEA” è un acronimo privo di significato semantico e non è divenuto parte del linguaggio comune; il dibattito sull’immigrazione, pur di interesse generale, non ha alcun nesso con IKEA; i segni riprendevano anche tipografia e colori del marchio, con un uso ripetuto e diffuso online; e il pubblico poteva percepire un’adesione di IKEA, che rivendica la propria neutralità politica, al messaggio (punti 94-99).

Ne consegue che l’uso può arrecare un notevole pregiudizio ai marchi e che sfruttarne la notorietà al solo fine di amplificare un messaggio politico non sembra prevalere sugli interessi del titolare; la verifica finale spetta comunque al giudice del rinvio (punti 100-101).

Considerazioni conclusive per il corretto montaggio

Nel grande catalogo dei diritti fondamentali, libertà di espressione e proprietà intellettuale sono due facce della stessa medaglia (o della stessa anta): nessuno dei due prevale a priori, ma se montati male, l’anta resta in mano.

La pronuncia ha un taglio pragmatico: da un lato riconosce che la parodia politica non è estranea al diritto dei marchi; dall’altro ne limita la portata, escludendo che la libertà di espressione operi come giustificazione generale.

Per i titolari di marchi rinomati la decisione offre un criterio utile per valutare le reazioni a usi non autorizzati in campagne politiche o sociali, con un’attenzione particolare al rischio di associazione ideologica. Per chi comunica, invece, l’onere di motivare in concreto l’uso del segno diventa un elemento da considerare già in fase di ideazione della campagna.

In ogni caso, l’ultima parola spetterà, come in ogni scatola di montaggio, a chi ha il cacciavite in mano: il giudice belga.

Fonti:

  • (1): Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8 settembre 2026, causa C‑298/23, punto 28. Per un primo commento v. Marchio notorio e parodia politica: la Corte di Giustizia si pronuncia sul caso IKEA definendo i limiti della libertà di espressione di fronte alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in Sistema Proprietà Intellettuale, sezione Marchi, articolo n. 39571, 11/09/2026, sistemaproprietaintellettuale.it.

  • (2): Corte di giustizia UE, Grande Sezione (08/09/2026, causa C‑298/23), punto 60.

  • (3): Considerando 27 della Direttiva (UE) 2015/2436, richiamato al punto 69 della sentenza Corte di giustizia UE, Grande Sezione (08/09/2026, causa C‑298/23), unitamente al considerando 21 del Regolamento (UE) 2017/1001.

  • (4): Corte di giustizia UE, Grande Sezione (08/09/2026, causa C‑298/23), punto 82, che richiama Corte EDU, 15 ottobre 2015, Perinçek c. Svizzera, § 228.

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