Tutela del Know how e sottrazione delle informazioni da parte di ex dipendenti: una recente decisione del Tribunale di Venezia

Con la recente sentenza (non definitiva) del 3 gennaio 2026 (n. 73/2026), il Tribunale di Venezia è tornato ad affrontare il tema della tutelabilità del know how e il tema della sottrazione delle informazioni da parte di ex dipendenti.

La vicenda trae origine da un’azione cautelare istaurata da una società, attiva sin dal 1995 nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici per il settore del mobile e nel settore degli imballaggi, nei confronti di un’azienda concorrente e di alcuni ex dipendenti, ora in forza presso la controparte. Tali soggetti, nella prospettazione di parte allora ricorrente, avevano posto in essere condotte di sottrazione di informazioni commerciali riservate e di concorrenza sleale in suo danno.

Nel ricorso, la ricorrente narrava che tra il 2019 e il 2020, a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, si erano dimessi quattro dipendenti assunti poi dalla resistente, che all’epoca si occupava unicamente di commercializzazione all’ingrosso di materiali per l’imballo e che, a fine 2019, apriva una sede a poca distanza dalla sede storica della ricorrente.

La società acquisiva prova (sia investigativa che informatica) che i dipendenti avrebbero posto in essere diverse condotte illecite, fra cui l’aver sottratto informazioni riservate (fra cui elenco di clienti e fornitori) conservati in modo sicuro nel gestionale aziendale, e di averle poi utilizzate nel corso della nuova attività lavorativa, a beneficio della resistente.

A seguito di provvedimento inaudita altera parte concesso dal Tribunale adito, veniva quindi eseguita una descrizione presso la sede della controparte, durante la quale veniva acquisito copioso materiale. Alla luce delle risultanze, il Tribunale di Venezia confermava la descrizione ed emetteva ordine di inibitoria nei confronti di tutti i resistenti ad eccezione di un ex dipendente (l’ordine però veniva esteso a quest’ultimo in sede di reclamo).

Parte attrice avviava quindi un giudizio di merito volto all’accertamento definitivo delle violazioni di know how nonché concorrenza sleale e storno di dipendenti, e al risarcimento dei danni, affermando che in sede di descrizione era emerso che:

-          le dimissioni a breve distanza dei dipendenti e il loro passaggio alle dipendenze della convenuta erano stati concertati;

-          alcuni dipendenti, mentre erano ancora alle sue dipendenze, avevano iniziato a svolgere attività lavorativa nell’interesse e per conto della convenuta, anche per il tramite dei dipendenti già trasferiti, reperendo dati riservati conservati nel gestionale dell’attrice o attingendo al telefono aziendale in uso (recapiti di clienti e fornitori, condizioni praticate a clienti, tipologie di prodotti e quantità acquistati da alcuni clienti, codici prodotto, composizione di prodotti chimici, ecc.);

-          gli ex dipendenti avevano sottratto tabulati cartacei contenenti mese per mese l’elenco degli acquisti effettuati dai clienti e delle condizioni praticate a ciascuno di essi. A tali tabulati (come pure a copie di ordini) i convenuti hanno fatto ricorso per ricavare i dati di loro interesse per formulare proposte ai clienti – sottratti alla società attrice – e ordini ai fornitori;

-          gli ex dipendenti avevano predisposto una sistematica attività di contatto con clienti e fornitori dell’attrice. Alcuni dei clienti quali venivano persino convinti a posticipare i loro ordini.

 

L’attrice rilevava che l’attività in questione aveva determinato un importante storno di clienti e l’instaurazione di nuove relazioni con fornitori consolidati e che in precedenza non avevano rapporti con la società convenuta, la quale avrebbe esteso sia il proprio ambito territoriale di operatività e la propria clientela, sia la gamma di prodotti commercializzati (che in precedenza era limitata al settore dell’imballaggio), includendovi sostanzialmente tutte le categorie merceologiche trattate dall’attrice (oltre 15.000 prodotti).

 

Gli ex dipendenti si costituivano in giudizio, contestando la domanda attorea e negando che il loro passaggio alle dipendenze dell’azienda convenuta fosse concertato e coordinato: ess sostenevano di essersi offerti spontaneamente alla controparte, a causa di presunte situazioni di insoddisfazione personale per il contesto lavorativo in essere. I dipendenti ancora rilevavano che, in ogni caso, tale circostanza era del tutto irrilevante, in ragione delle mansioni marginali da loro svolte presso l’attrice. Nel merito, i lavoratori negavano sia la sottrazione di informazioni riservate, sia il compimento di condotte integranti concorrenza sleale.

 

La società convenuta spiegava difese sostanzialmente assimilabili a quelle degli ex dipendenti, ribadendo che i dipendenti non erano dotati di particolare specializzazione e che non sussisteva lo storno di dipendenti, non fosse altro perché le condotte in contestazione concernevano 4 dipendenti su una complessiva forza lavoro dell’attrice ben più ampia.

 

Con riferimento al risarcimento danni, osservava che la società attrice mostrava un fatturato in calo da almeno tre anni e che non era stato dimostrato il nesso di causa tra le dimissioni dei dipendenti, che comunque risultava fossero stati sostituiti, e la riduzione dei ricavi.  Evidenziava che i prodotti commercializzati erano distribuiti capillarmente sul mercato da una svariata tipologia di operatori e che non essendovi vincoli di esclusiva l’accaparramento del cliente era legato al prezzo contingente più basso offerto al momento della richiesta del prodotto. Inoltre, deduceva che i nomi dei clienti per coloro che già operavano su quel mercato erano facilmente reperibili su banche dati liberamente accessibili. In via riconvenzionale, la convenuta proponeva domanda di risarcimento danni sia per lucro cessante, per la perdita di fatturato dovuto dall’ingiusta inibitoria, sia per danno emergente, per il costo del personale dipendente impegnato nella preparazione della documentazione volta alla difesa nel giudizio.

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza non definitiva in commento, accoglieva le domande di parte attrice in relazione all’utilizzo da parte dei convenuti dei segreti commerciali mentre in ordine allo storno di dipendenti dichiarava in parte cessata la materia del contendere riconoscendo comunque l’infondatezza della domanda, rimettendo in istruttoria in merito alle domande su sviamento di clientela e risarcimento danni.

Segreti Industriali

Con riferimento specifico ai segreti industriali, il Tribunale ha riconosciuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 98 del CPI. L’attrice, infatti, aveva fornito la prova di essere dotata di un data base strutturato ed organizzato con la profilatura di ciascun cliente, contenente informazioni riservate e difficilmente accessibili, quali i dati anagrafici dei clienti, i prodotti abitualmente forniti a ciascuno, le condizioni contrattuali concordate, le quantità vendute di ogni singolo prodotto, la scontistica applicata, gli ordini effettuati, la data di modifica delle condizioni contrattuali, i dati dei fornitori, i movimenti contabili di clienti e fornitori.

Quanto alla segretezza delle informazioni, il Tribunale ha affermato che essa non deve essere assoluta, potendo essere singolarmente acquisibili. Ciò che rileva ai fini della sussistenza del requisito in parola è la protezione accordata all’insieme organizzato di informazioni a seguito dell’attività di raccolta e aggregazione poste in essere dal detentore.

Il Tribunale ha anche riconosciuto sussistente il valore economico delle informazioni riservate, considerando che l’immediata disponibilità dei dati contenuti nel gestionale e nei tabulati tratti dal gestionale e relativi non solo ai nominativi dei clienti e alla relativa anagrafica, ma anche agli ordinativi, alle tipologie di prodotti con i relativi codici, prezzi, dati dei clienti e dei soggetti di riferimento, etc. ha conferito alla società convenuta un evidente vantaggio.

Infine, con riferimento alle misure di protezione, è stato ritenuto sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità, a mantenere la segretezza delle informazioni ovvero abbiano lo scopo di evitare la “fuoriuscita” delle informazioni e siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico; dette misure vanno ovviamente rapportate alle esigenze, di diversa pregnanza, a seconda che si tratti di garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti che in ragione delle mansioni ricoperte possono dovere avere accesso ad esse. Nel caso di specie sono state ritenute adeguate le seguenti misure: i) il programma gestionale era (ed è) protetto da password ed era (ed è) consentito solo ai dipendenti dell’attrice le cui mansioni rendono necessario acquisire informazioni relative ai nomi dei clienti e fornitori, ai prodotti venduti o acquistati e alle relative condizioni praticate.

Il Tribunale ha anche affermato che l’attività di sottrazione di informazioni riservate si inscrive in un quadro più ampio di condotte anticoncorrenziali poste in essere dai convenuti, che miravano all’acquisizione della clientela e dei fornitori dell’attrice e ne costituisce uno dei tasselli principali, ma non l’unico.

 Alla luce di quanto sopra, il  Tribunale di Venezia, ha confermato la misura della descrizione emessa inaudita altera parte e inibiva tutti i convenuti dall’utilizzo delle informazioni segrete tra cui le condizioni commerciali praticate nei confronti della propria clientela e in ogni caso tutte le informazioni risultanti dalle schermate dei gestionali depositate in atti, oltre alle informazioni relative ai prodotti utilizzati da con i relativi codici prodotto, nonché alla composizione e alle caratteristiche dei prodotti a marchio disponendo una penale di € 1.000,00 per ogni violazione.


Storno Dipendenti 

Il Tribunale non ha invece ravvisato lo storno di dipendenti poiché nel corso del giudizio non sono emersi elementi che facciano propendere per l’infungibilità dei ruoli e per l’esclusività delle mansioni svolte dai dipendenti passati alla convenuta né che vi sia stato un avvicinamento dei dipendenti da parte di questa con il fine di indurli a cambiare lavoro. 

Secondo il Tribunale, non era provato l’animus nocendi ovvero che la convenuta abbia assunto i lavoratori proprio con la finalità di acquisire illecitamente le informative riservate dell’attrice, rtenendo che piuttosto la illecita acquisizione sia stata meramente “occasionata” dal passaggio lavorativo dei quattro dipendenti da una società all’altra.  

Non resta dunque che attendere l’esito definitivo della vertenza.

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