L’elemento figurativo non preclude la descrittività del segno complesso: il Tribunale UE annulla la decisione dell’EUIPO sul marchio “WASHTOWER”

Con la sentenza del 12 novembre 2025 (causa T-252/24), il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato in tema di marchi descrittivi soffermandosi sul delicato equilibrio tra elementi verbali evocativi e componenti figurative nei marchi complessi.

La vicenda riguarda il marchio dell’Unione Europea WASHTOWER, registrato nella classe 20 della Classificazione di Nizza per “mobili, vale a dire mobili per lavatrici o asciugatrici”, e oggetto della domanda di nullità presentata da LG Electronics Inc. (LG) sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’art. 7, par. 1, lettere b) e c) del Regolamento UE 2017/1001 (RMUE).

Nella prospettiva di LG, il segno WASHTOWER (di seguito riportato) sarebbe interamente descrittivo: l’elemento verbale richiamerebbe senza ambiguità la natura e la funzione del prodotto, mentre l’elemento figurativo non fornirebbe alcun contributo distintivo concreto.

L’EUIPO, di contro, pur riconoscendo la descrittività evidente dell’elemento denominativo, aveva ritenuto che la componente figurativa - uno stemma complesso composto da tori, piumaggi e viticci - fosse sufficiente a conferire capacità distintiva all’insieme, escludendo così l’operatività dell’impedimento assoluto. Da qui il rigetto della domanda di nullità, prima da parte della Divisione di Annullamento e poi dalla Quinta Commissione di Ricorso.

LG adiva quindi il Tribunale UE sostenendo che lo stemma non fosse idoneo a svolgere alcuna funzione distintiva, rappresentando piuttosto una decorazione generica e difficilmente individuabile. Si tratterebbe di un motivo ornamentale assimilabile a molti altri diffusi nel mercato, privo della specificità necessaria per controbilanciare la natura chiaramente descrittiva del termine “washtower”.

La decisione

Il Tribunale prende le mosse dal criterio ormai consolidato per cui un segno ricade nell’impedimento di cui all’art dell’art. 7, par. 1, lettere b) e c) RMUE ogniqualvolta presenti un rapporto sufficientemente diretto e concreto con i prodotti o i servizi designati: il pubblico rilevante deve essere in grado di coglierne immediatamente, senza riflessioni, le caratteristiche fondamentali.

Chiarito questo aspetto, la sentenza affronta il tema della struttura visiva e grafica del segno contestato.

Per quanto riguarda la componente verbale, il Tribunale concorda con la decisione della Commissione di Ricorso: il termine “tower” richiama direttamente la forma “a torre” del mobile, mentre “wash” richiama la funzione degli elettrodomestici destinati a essere collocati al suo interno. L’unione dei due termini descrive, senza margini di ambiguità, la natura del prodotto e le caratteristiche dallo stesso possedute.

L’analisi della parte figurativa si discosta invece dalla valutazione espressa nella decisione impugnata. Infatti, sebbene anche il Tribunale rilevi che l’elemento figurativo non sia descrittivo, non presentando alcun legame con i prodotti e servizi rivendicati della registrazione, tuttavia tale elemento grafico non è ritenuto sufficiente ad alterare la percezione complessiva del segno, distogliendo l’attenzione del pubblico di riferimento dal messaggio descrittivo trasmesso dall'elemento denominativo.

In definitiva, il Tribunale ritiene che la Commissione di Ricorso abbia erroneamente attribuito all’elemento figurativo un carattere distintivo che, nella percezione del consumatore, non è in grado di esercitare: l’elemento figurativo, pur articolato, sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come ornamentale e non come un reale indicatore di origine in grado di alterare l’impressione complessiva del marchio.

Pertanto, accertando la sussistenza dell’impedimento assoluto di cui all’art. 7, par. 1, RMUE, il Tribunale dell’Unione Europea annulla la decisione della Quinta Commissione di Ricorso EUIPO.

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