Sfruttamento digitale di opere musicali: gli eredi di Lucio Battisti vincono in Cassazione

Con l’ordinanza n. 12956 del 14 maggio 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta in una complessa vicenda relativa ai diritti d’autore e allo sfruttamento digitale di opere musicali, respingendo il ricorso presentato da Sony Music Entertainment Italy S.r.l. (Sony Music) nei confronti degli eredi di Lucio Battisti e delle loro società Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. (Acqua Azzurra) e Aquilone S.r.l. (Aquilone).

La nota major, in qualità di produttrice fonografica e proprietaria delle registrazioni originali delle opere di Battisti, contestava la legittimità della revoca da parte degli eredi del cantautore del mandato conferito alla SIAE, riguardante la gestione dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico delle sue opere. Secondo Sony Music, tale revoca, avvenuta senza la negoziazione di un nuovo accordo, avrebbe impedito l’utilizzo online delle canzoni e la sincronizzazione delle registrazioni in ambito pubblicitario. Finché il mandato alla SIAE era in vigore, quest’ultima curava infatti la gestione dei diritti d'autore sulle opere di Battisti, consentendo a Sony Music di sfruttarle digitalmente e in sincronizzazione attraverso licenze. A parere della società, gli eredi, subentrati nei diritti e negli obblighi dell’autore, avrebbero dovuto consentire la prosecuzione dello sfruttamento commerciale delle registrazioni, in particolare per scopi pubblicitari, negoziando un nuovo accordo per la gestione dei diritti.

Su tali presupposti, Sony Music aveva agito in giudizio chiedendo, tra l’altro, l’accertamento della responsabilità degli eredi e delle società da essi amministrate, con condanna al risarcimento del danno per circa 7 milioni di euro.

Le domande della società erano state respinte in primo grado e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione.

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha a sua volta confermato integralmente la decisione di secondo grado, dichiarando infondate tutte le censure proposte da Sony Music. Secondo la Suprema Corte, infatti, la revoca del mandato conferito alla SIAE non presentava alcun profilo di illegittimità, rientrando pienamente nelle facoltà riconosciute agli eredi di Battisti e alle loro società, e Sony Music avrebbe quindi dovuto ottenere il consenso degli eredi dell’artista, titolari dei diritti di sfruttamento economico delle relative composizioni, per poterle legittimamente utilizzare. La proprietà delle registrazioni fonografiche vantata dalla major, rileva infatti la Corte, è distinta dai diritti sulle opere musicali in esse incorporate; e i contratti sottoscritti da Battisti riguardavano solamente la proprietà delle registrazioni originali, non prevedendo alcuna autorizzazione circa l’utilizzo delle opere in assenza del consenso dei titolari dei relativi diritti.

La Corte ha rigettato anche l’allegazione di Sony Music secondo cui gli eredi di Battisti e le loro società avrebbero avuto una responsabilità da c.d. “contatto sociale”, ovvero il rapporto, privo di base contrattuale, in cui una parte fa affidamento sull’adempimento di un dovere di diligenza gravante sull’altra, tale da generare obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c.. La major sosteneva infatti che sugli eredi di Battisti e le loro società gravasse tale tipo di dovere nei suoi confronti, in base al quale avrebbero dovuto continuare a consentirle l’utilizzo delle opere negoziando un nuovo accordo per la gestione dei diritti d’autore dopo la revoca del mandato alla SIAE. In merito, la Corte ha ribadito che tale forma di responsabilità non si configura automaticamente ogniqualvolta una condotta produca effetti pregiudizievoli verso terzi: essa sussiste solo in presenza della violazione di una regola di condotta specificamente imposta dall’ordinamento per la tutela di soggetti terzi potenzialmente esposti al rischio derivante dall’attività in questione. Nel caso di specie, invece, le azioni degli eredi e delle società erano legittime e conformi alle norme sulla gestione dei diritti d’autore, non sussistendo alcun obbligo in capo a questi ultimi, e dunque neppure alcun inadempimento, di negoziare un nuovo accordo, successivo alla revoca del mandato alla SIAE, affinché Sony Music potesse ottenere l’autorizzazione allo sfruttamento delle opere di Battisti.

La pronuncia rappresenta dunque un importante monito per gli operatori del settore musicale: la proprietà della registrazione fonografica non è di per sé sufficiente a legittimare lo sfruttamento commerciale dell’opera musicale incorporata, la cui utilizzazione resta subordinata alla autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore sull’opera.

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