ANIMAL FARM e 1984: per l’EUIPO i titoli di opere letterarie non sono registrabili come marchio se il pubblico non li percepisce come indicatori di origine commerciale
Con la decisione del 27 maggio 2026, resa nei procedimenti riuniti R 1719/2019-G e R 1922/2019-G, la Commissione di ricorso allargata dell'EUIPO ha confermato il rifiuto parziale di registrazione dei segni ANIMAL FARM e 1984, corrispondenti ai titoli dei celebri romanzi di George Orwell, per una serie di prodotti e servizi rientranti, tra le altre, nelle classi 9, 16, e 41 (nonché, per il solo marchio ANIMAL FARM, anche nella classe 28).
Il 6 marzo 2018 l’Estate di Sonia Brownell Orwell hanno depositato due domande di marchio denominativo, rispettivamente per il segno ANIMAL FARM e per il segno 1984, rivendicando prodotti e servizi riconducibili a supporti audio, video, magnetici e digitali, libri e stampati, giochi e giocattoli, nonché servizi di educazione e intrattenimento.
Nel giugno e nel luglio 2019, l'Ufficio ha rifiutato parzialmente entrambe le domande ai sensi dell'art. 7, par. 1, lettere b) e c) del Regolamento UE 2017/1001, ritenendo i segni descrittivi di alcune caratteristiche dei prodotti e servizi rivendicati e comunque privi di carattere distintivo.
A seguito dell'impugnazione proposta dall’ Estate della defunta Sonia Brownell Orwel, la Quinta Commissione di ricorso ha rimesso entrambi i casi alla Commissione di ricorso allargata, rilevando l'esistenza di orientamenti non uniformi in materia di registrabilità di titoli di opere letterarie come marchio e di nomi di personaggi noti di opere artistiche.
La decisione
La Commissione di ricorso allargata ha ritenuto che, per i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 16, e 41 (nonché, per il solo marchio ANIMAL FARM, anche nella classe 28), i segni ANIMAL FARM e 1984 sarebbero percepiti da una parte significativa del pubblico di riferimento come i titoli dei romanzi di Orwell, e quindi come indicazione dell'oggetto o del contenuto dei prodotti e servizi stessi, senza che fosse necessario alcun ulteriore passaggio cognitivo.
La Commissione allargata ha osservato che il pubblico di riferimento fa normalmente affidamento sul titolo e sull'autore per individuare e selezionare un'opera artistica, mentre l'identificazione dell'origine commerciale dei relativi prodotti e servizi avviene attraverso altri elementi, come l'editore o altri segni distintivi utilizzati nel mercato.
Ciò rifletterebbe una differenza funzionale di fondo: il marchio identifica l'origine commerciale di prodotti e servizi, mentre il titolo serve principalmente a designare e distinguere l'opera in sé. In assenza di una prassi di mercato consolidata per cui il titolo di una singola opera venga utilizzato come indicatore dell'impresa responsabile dei prodotti o servizi, e di elementi che dimostrino un'educazione del pubblico in tal senso, il pubblico non sarebbe abituato a percepire tali titoli come indicatori di origine, né tale titolo sarebbe idoneo ad assolvere la funzione essenziale del marchio.
La Commissione allargata si è altresì soffermata sul rapporto tra tutela del marchio e diritto d'autore, precisando che i segni in questione non indicherebbero che i prodotti o servizi provengono, quali impresa commerciale, da George Orwell o dalla sua fondazione, ma fornirebbero piuttosto un'informazione sulla paternità e sul contenuto dell'opera incorporata in tali prodotti o servizi: un uso di questo genere non assolverebbe quindi la funzione essenziale del marchio, che è quella di identificare l'origine commerciale dei prodotti o servizi e di distinguerli da quelli di altre imprese.
La Commissione allargata ha riconosciuto che l'esistenza di un diritto d'autore può costituire un elemento di fatto rilevante ai fini della valutazione della descrittività o della mancanza di carattere distintivo di un segno, in quanto la tutela autorale può incidere sulle modalità di creazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi a contenuto espressivo, e quindi sulla percezione del pubblico. Tale circostanza, tuttavia, non sarebbe di per sé determinante: l'esistenza del diritto d'autore non modificherebbe i criteri fondamentali del diritto dei marchi dell'Unione, che richiedono che il segno sia idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Nel caso di specie, la Commissione allargata ha rilevato che l’Estate non aveva fornito una linea argomentativa coerente e sorretta da prove idonee a dimostrare che l'esistenza o l'esercizio del diritto d'autore avesse dato luogo a condizioni di mercato specifiche, tali da modificare la percezione descrittiva o non distintiva dei segni controversi. In particolare, non risultavano agli atti elementi, quali prassi commerciali consolidate, idonei a dimostrare che il pubblico di riferimento percepisse un collegamento tra i marchi richiesti e una determinata impresa commerciale, né che l'esistenza del diritto d'autore avesse di per sé determinato o influenzato in modo rilevante la percezione dei segni da parte del pubblico.
Su queste basi, la Commissione di ricorso allargata ha concluso che i segni ANIMAL FARM e 1984 sarebbero percepiti dal pubblico come indicazioni descrittive e prive di carattere distintivo in relazione al contenuto o all'oggetto dei prodotti rivendicati nelle classi 9, 16, e 41 (nonché, per il solo marchio ANIMAL FARM, anche nella classe 28).