La CGUE sull’eccezione per copia privata: applicabilità alla memorizzazione nel cloud

Con Sentenza dello scorso 24 marzo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è pronunciata nella Causa C‑433/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale Superiore del Land di Vienna, Austria) nel procedimento tra Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH – società di gestione collettiva dei diritti d’autore che esercita i diritti legali al compenso in forza dell’eccezione per “copia privata” – e Strato AG, fornitore di servizi di memorizzazione nel cloud.

In particolare, al fine di dirimere la controversia, il Tribunale Superiore del Land di Vienna chiedeva alla Corte se la memorizzazione di contenuti nell’ambito di servizi di cloud computing rientrasse nell’eccezione per “copia privata” di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva 2001/29/CE.

Tale eccezione consente la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di opere dell’ingegno, a fronte della previsione che gli autori e i produttori originari, gli artisti interpreti e esecutori e i loro aventi causa abbiano diritto a un equo compenso per la riproduzione privata delle loro opere e/o interpretazioni. Equo compenso che concretamente consiste in una parte del prezzo finale dei supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie.

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva 2001/29/CE prevede che l’eccezione per “copia privata” si applichi alle “riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso […]”.

Al riguardo la Corte, ritenendo che la nozione di “riproduzione” debba essere intesa in senso ampio, ha rilevato come l’upload di un’opera in uno spazio di memorizzazione nel cloud implichi a livello tecnico la realizzazione di una riproduzione di tale opera: questa operazione consiste, infatti, nella memorizzazione nel cloud di una copia dell’opera, di cui, peraltro, possono essere realizzate ulteriori riproduzioni, segnatamente effettuando un’operazione di download. La realizzazione di una copia di salvataggio di un’opera in uno spazio di memorizzazione messo a disposizione di un utente nell’ambito di un servizio di cloud computing ben può, quindi, costituire una riproduzione di tale opera.

In merito alla nozione di “qualsiasi supporto”, la Corte si è soffermata in particolare sull’ampia accezione di tale nozione, la quale certamente può ricomprendere tutti i supporti su cui il materiale protetto può essere riprodotto, compresi server come quelli utilizzati nell’ambito dei servizi di cloud computing, non essendo peraltro determinante la circostanza che lo spazio di memorizzazione sia messo a disposizione di un utente su un server appartenente a un terzo. Tali considerazioni confermano un’interpretazione nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, al fine di favorire lo sviluppo della società dell’informazione e garantire la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi rispetto all’evoluzione tecnologica.

In merito, infine, all’assoggettamento dei fornitori di servizi di memorizzazione nel cloud al pagamento di un equo compenso, la Corte ha rilevato come spetti agli Stati Membri, dotati di ampi poteri discrezionali, determinare chi debba versare tale compenso, nonché fissare la forma, le modalità e il livello di quest’ultimo. Benché in linea di principio spetti al soggetto che concretamente effettua la “copia privata” compensare l’autore per tale riproduzione, la CGUE ha considerato come sussistano situazioni in cui non è agevole individuare direttamente l’utente finale. Per tale ragione è consentito agli Stati Membri istituire un prelievo per “copia privata” a carico di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che mettono tali apparecchiature a disposizione di soggetti privati oppure rendono loro un servizio di riproduzione.

Questo in un’ottica sistemica di equilibrio tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti, considerato inoltre che suddetto sistema consente una traslazione dell’onere del prelievo per “copia privata”, in definitiva sopportato economicamente dall’utente finale che paga il prezzo, in linea con il principio della neutralità tecnologica.

Quanto sopra, tuttavia, sempre garantendo che il prelievo così versato, nella misura in cui esso è riscosso su più dispositivi e supporti, non superi il danno potenziale subito dai titolari dei diritti.

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