Responsabilità dell’ISP: Yahoo! vince il secondo round contro R.T.I.

(La versione originaria di quest’articolo è stata pubblicata su Diritto 24)

A distanza di tre anni (quasi) esatti da una famosa pronuncia milanese di inibitoria e  condanna al risarcimento dei danni contro Yahoo! Italia per la diffusione non autorizzata di contenuti video in violazione dei diritti d’autore di R.T.I., il braccio televisivo del gruppo Mediaset – sentenza di cui avevamo parlato a suo tempo  in questo articolo – lo stesso Tribunale, tornato a giudicare nella stessa materia e tra le stesse parti, ha emesso un verdetto di segno opposto, assegnando questa volta la vittoria a Yahoo! Ma non si tratta di un caso di schizofrenia giudiziaria: lo scenario, come vedremo subito, era diverso.

Il collegamento della sentenza qui commentata con il precedente del 2011 non è solo logico: l’attrice ha impostato su quel provvedimento a sé favorevole l’intera nuova controversia.

Il giudizio più recente è stato, infatti, introdotto da R.T.I. lamentando che il servizio di motore di ricerca Yahoo! Italia Search indicizzasse video in violazione dei propri diritti d’autore su alcuni programmi televisivi, parte dei quali già coperti dall’inibitoria del 2011, altri invece più nuovi. Nella prospettazione dell’attrice, per la parte in cui coinvolgeva i primi, il servizio di motore di ricerca costituiva violazione dell’inibitoria già emessa; per la parte in cui coinvolgeva opere diverse, comportava comunque la responsabilità di Yahoo! Italia per lesione primaria dei propri diritti esclusivi sulle stesse; ed a tale seconda conclusione si doveva pervenire per ragioni di diritto analoghe a quelle che nella prima causa avevano indotto il Tribunale a concludere per l’illiceità della condotta di Yahoo! Va qui notato che, prima di introdurre il giudizio, l’attrice aveva inoltrato a Yahoo! Italia una diffida-segnalazione relativa ai presunti nuovi illeciti.

Su queste premesse, R.T.I aveva chiesto che Yahoo! Italia fosse condannata, tra penale per trasgressione dell’inibitoria e danni per nuove violazioni, al pagamento di diversi milioni di euro, oltre che obbligata a disabilitare l’accesso ai siti indicizzati contenenti i video in violazione.

Il Tribunale di Milano è stato, però, di diverso avviso e ha rigettato tutte le domande di R.T.I, sostanzialmente accogliendo la difesa principale della convenuta, secondo la quale le fattispecie oggetto dei due giudizi erano del tutto diverse.

Il Tribunale ha, infatti, rilevato che la sentenza del 2011 aveva ad oggetto un servizio di Yahoo! Italia – oggi dismesso – consistente nell’hosting di contenuti caricati dagli utenti. Questo servizio era stato all’epoca ricondotto dal Tribunale all’attività di un prestatore di servizi “non neutro” (cd. hosting attivo), e, come tale, non meritevole del regime di esenzione da responsabilità previsto per gli ISP dalla normativa sul commercio elettronico, sulla base di diversi indici, quale ad esempio la dettagliata regolamentazione contrattuale del rapporto tra il prestatore e l’utente (si rimanda ancora una volta al nostro articolo sulla vicenda).

Di tutt’altra natura, secondo il Tribunale, il servizio di motore di ricerca oggetto del nuovo giudizio: quest’ultimo sarebbe invece riconducibile all’attività di caching disciplinata dall’art. 15 del D. Lgs. 70/2003, e sarebbe contrassegnato dalla “neutralità” e passività rispetto alle informazioni trattate.

La qualificazione dell’attività in questione, secondo il Tribunale, non muta neppure considerando – oltre al tradizionale linking dei siti di terzi indicizzati dal motore – le funzioni di embedding dei video e lo strumento dell’auto-completamento (suggest search), che il motore Yahoo! offre e che R.T.I. aveva enfatizzato nelle proprie difese. Si tratterebbe, infatti, di strumenti che ottimizzano il servizio di ricerca, ma di per sé non alterano la condizione di neutralità del prestatore di servizio rispetto all’informazione fornita; quanto all’embedding, poi, esso dipenderebbe da una scelta fatta a monte dai titolari dei siti indicizzati.

D’altra parte l’attrice non avrebbe fornito, secondo il Tribunale, evidenza alcuna di un tradimento da parte di Yahoo! di questa sua condizione di neutralità, di un qualche suo intervento o selezione delle informazioni elaborate.

Muovendo da queste premesse, il Collegio è pervenuto alla conclusione obbligata che l’attività oggetto di giudizio fosse soggetta ai limiti di responsabilità stabiliti dall’art. 17 del D. Lgs. 70/03: Yahoo! Italia, cioè, riguardo al servizio di motore di ricerca, non avendo tradito la condizione di neutralità, non è tenuta ad alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né a un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Gli unici obblighi gravanti su Yahoo! quale prestatore di servizio di motore di ricerca sarebbero quelli secondari “di protezione” di cui al comma 2 dell’art. 17 D. lgs. 70/03, ed a tale proposito il Tribunale ha rilevato che la convenuta, una volta ricevuta la diffida di R.T.I. (diffida che peraltro, ha osservato il Collegio, neppure specificava gli URL dei siti interessati) si era diligentemente attivata per trasmetterla alla Procura della Repubblica competente.

La sentenza in commento è interessante perché fornisce una qualificazione giuridica, per quanto discutibile, dell’attività dei motori di ricerca secondo il D. lgs. 70/2003 (che, ricordiamo, costituisce attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul Commercio Elettronico). Non consta allo scrivente che lo abbia mai fatto a monte la CGUE: quest’ultima ha solo sfiorato il tema quando si è occupata del servizio Google adword. E c’è chi pensa che, in realtà, questo tipo di attività non sia inquadrabile in alcuna della categorie di ISP previste dalla Direttiva e dalle legislazioni nazionali di attuazione.

E’ questa sentenza milanese in contro-tendenza rispetto alla recente, notissima  sentenza della CGUE circa Google e il “diritto all’oblio”? Non in senso stretto. In quella, si discuteva della qualifica di Google come titolare del trattamento di dati personali (e dei relativi obblighi), non della sua eventuale responsabilità per gli illeciti commessi a mezzo dei propri servizi.

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