La tutela delle opere fotografiche e il diritto di cronaca: una recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano

La Corte d’Appello di Milano si è di recente espressa in merito al livello di tutela attribuibile alle opere fotografiche.

La vicenda trae origine da un’azione promossa innanzi al Tribunale di Milano dalla società Copytrack GmbH nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a., e volta alla richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa dell’indebito sfruttamento, da parte della convenuta, delle opere fotografiche “Eclipse” di Ryuunosuke Takeshige e “Dalai Lama” di Peter Hoennemann. La Copytrack, legittimata ad agire in forza di un atto di cessione che le attribuiva i diritti patrimoniali sulle due fotografie, contestava la riproduzione senza previo consenso, da parte della convenuta, delle due opere sul sito online del Corriere della Sera.

In primo grado, il Tribunale meneghino ha riconosciuto sia la paternità delle due opere fotografiche in capo a Ryuunosuke Takeshige e Peter Hoennemann, sia la legittimazione attiva di Copytrack.

In merito alle due fotografie, il Tribunale ha rimarcato la differenza tra “opera protetta” e “fotografia semplice”: nella prima,  tutelata ai sensi dell’art. 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore (infra LDA), si denota la capacità creativa dell’autore che permette di suscitare suggestioni che trascendono dalla realtà; la seconda, tutelata dagli artt. 87 e ss. della medesima legge, consiste in una mera rappresentazione della realtà realizzata mediante tecniche fotografiche raffinate e complesse.

Nel caso di specie è stata riconosciuta quale “opera protetta” esclusivamente la fotografia denominata “Eclipse”, mentre la fotografia “Dalai Lama” è stata classificata come fotografia semplice, derivandone così due diversi gradi di tutela.

Difatti, per la fotografia semplice l’art. 90 LDA richiede che nello scatto venga indicato il nome del fotografo e la data dell’anno di produzione; in assenza di tali informazioni, non sarà considerata abusiva la riproduzione dell’immagine e non saranno dovuti compensi, salva la prova di malafede in capo al riproduttore. Per tali ragioni nulla è stato riconosciuto all’attrice per la fotografia ritraente il leader tibetano; è stato riconosciuto, invece, il diritto al risarcimento del danno per la riproduzione della fotografia “Eclipse”. In merito alla circostanza che l’immagine fosse stata pubblicata non per fini patrimoniali ma nell’esercizio del diritto di cronaca, come spiegato dal Tribunale di Milano, ciò “è irrilevante, dal momento che anche in tale ipotesi è previsto l’obbligo di indicare, salvo caso di impossibilità, la fonte (art. 65 c. 2 LDA)”.

La decisione di primo grado veniva appellata dalla società RCS Mediagroup S.p.a. sulla base dell’erronea attribuzione della dell’opera “Eclypse” in capo al Sig. Takeshige e, ancora, sull’erronea qualificazione della stessa fotografia come opera protetta, con conseguente errata applicazione dell’art. 2 LDA. Inoltre, l’appellante impugnava anche il capo della sentenza in cui veniva ritenuto irrilevante l’utilizzo della immagine nell’esercizio del diritto di cronaca.

Copytrack si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale, ritenendo che anche per la fotografia denominata “Dalai Lama” sussistessero i requisiti per ottenere un ristoro dei danni poiché l’appellata aveva riprodotto la fotografia in malafede, violando dunque l’art. 90 LDA.

La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, da una parte, ha confermato la paternità delle opere rispettivamente in capo ai due autori e la sussistenza dei requisiti per la qualifica di opera protetta per la sola “Eclypse”, ma, allo stesso tempo, ha sancito che nella fattispecie in esame l’appellante non era tenuta a risarcire i danni riconosciuti in primo grado all’appellata.

Difatti, l’art. 65 LDA consente la riproduzione di opere protette ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, qualora gli argomenti trattati siano da considerarsi come attuali. Nel caso di specie, la fotografia “Eclypse” era stata riprodotta all’interno di un articolo sulle fake news, tema certamente da considerarsi di attualità e di interesse dei lettori, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma della legge sul diritto d’autore. In tal caso, il riproduttore ha l’obbligo di indicare la fonte dell’opera e il nome dell’autore, salvo che ciò non sia impossibile. Per tale ragione, la Corte non ha ritenuto la Mediagroup S.p.a. responsabile della violazione dell’art. 65 LDA ritenendo fosse impossibile per l’appellante individuare il titolare dei diritti sull’immagine. Nella fotografia, infatti, non era presente alcuna indicazione del fotografo e la stessa era liberamente reperibile nel web. Oltretutto, la Corte ha ritenuto sussistente sul punto un difetto di legittimazione attiva dell’appellata, poiché il diritto all’indicazione del nome nella riproduzione dell’opera non rientra tra i diritti patrimoniali e, di conseguenza, poteva essere fatto valere esclusivamente dall’autore dello scatto e non anche dalla cessionaria dei diritti patrimoniali.

Per tali ragioni, la Corte d’Appello di Milano ha respinto tutte le domande proposte in primo grado da Copytrack ed ha condannato la stessa alla restituzione della somma ricevuta da controparte in esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale di Milano, con pagamento delle spese di lite.

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