Il Tribunale UE conferma la registrabilità del marchio “WINDSOR – CASTLE”

Con una recente sentenza del 24 marzo 2021 (causa T-93/20), il Tribunale dell’UE ha accolto il ricorso promosso dalla società Albert Darboven Holding GmbH & Co. KG avverso il rifiuto dell’EUIPO di registrare il marchio denominativo “WINDSOR – CASTLE” e, di conseguenza, ha annullato la relativa decisione della Commissione di Ricorso EUIPO.

Il marchio richiesto, depositato per le classi 16 (filtri in carta) e 30 (caffè, tè, prodotti da forno e dolciumi) della Classificazione di Nizza, era stato dapprima parzialmente rifiutato dall’esaminatore EUIPO per carenza di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7(1)(b) del Reg. UE 2017/1001 (RMUE) con riferimento ai prodotti inclusi nella classe 30.  Ciò sul presupposto che il marchio sarebbe stato tipicamente utilizzato per la commercializzazione dei relativi prodotti in negozi di souvenir, alias nel contesto del turismo legato alla famiglia reale britannica e al Castello di Windsor, pertanto, sarebbe stato associato dal pubblico di riferimento direttamente a questi ultimi e non sarebbe stato percepito come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. In aggiunta a ciò, il segno sarebbe stato percepito come messaggio meramente promozionale o elogiativo del Castello di Windsor e, sempre ai sensi dell’art. 7(1)(b) RMUE, non avrebbe potuto essere registrato come marchio dell’UE in quanto inidoneo a identificare l’origine dei prodotti rivendicati in classe 30. Tale accertamento veniva confermato anche dalla Commissione di ricorso EUIPO.

Avverso tale decisione, il richiedente ha proposto impugnativa di fronte al Tribunale dell’UE, lamentando anzitutto che l’eventuale associazione da parte del pubblico di riferimento del marchio richiesto al Castello di Windsor non fosse di per sé sufficiente ad escludere il carattere distintivo del marchio. Ai sensi del RMUE, infatti, non è di per sé vietata la registrazione di marchi riportanti il nome di edifici storici o luoghi museali, né è richiesto che i segni possiedano un particolare carattere creativo o originale affinché possano essere registrati come marchi dell’UE.

Accogliendo le osservazioni del richiedente sul punto, il Tribunale ha ritenuto pacifico che l’espressione “WINDSOR – CASTLE” non fornisse alcuna informazione descrittiva dei prodotti rivendicati o delle loro caratteristiche, sottolineando inoltre che il Castello di Windsor non è noto o rinomato per la fabbricazione di prodotti quali caffè, tè, dolciumi. In secondo luogo, il Tribunale ha osservato che tali prodotti potrebbero ben essere venduti in contesti diversi dai negozi di souvenirs del Regno Unito e che, in ogni caso, il luogo di vendita degli stessi non rileva ai fini dell’accertamento del carattere distintivo del marchio, poiché non fornisce alcuna informazione sulla natura o le caratteristiche dei prodotti oggetto di rivendicazione; ciò a maggior ragione se, come nel caso di specie, si tratta di prodotti di consumo normalmente venduti nei negozi di alimentari e supermercati.

Rispetto invece alla natura elogiativa del marchio richiesto, secondo le difese esposte dalla Commissione di Ricorso nel procedimento avanti al TUE, il segno doveva ritenersi privo di carattere distintivo perché si sarebbe limitato a trasmettere un messaggio positivo sul Castello di Windsor legato ad un particolare modo di vivere e, nello specifico, alla tradizione del tè pomeridiano tipica della famiglia reale britannica, impendendo al consumatore di associare il segno all’origine commerciale del prodotto. A tal riguardo, il Tribunale ha ancora una volta rigettato le argomentazioni dell’EUIPO, obiettando, da un lato, che le stesse non erano state esplicitate nella decisione impugnata, ma fatte valere per la prima volta nel procedimento qui commentato, e, dall’altro lato, che in nessun caso l’espressione “WINDSOR – CASTLE” sarebbe stata percepita come slogan promozionale dei prodotti rivendicati, posto che il Castello non vanta nessun tipo di fama rispetto alla produzione degli stessi.

Da ultimo, il Tribunale si è pronunciato anche sull’affermazione della Commissione di Ricorso secondo cui l’assenza di elementi decorativi e di termini distintivi aggiuntivi nel marchio richiesto rendeva detto marchio privo di originalità e significato, impedendone la registrazione. Sul punto, il Tribunale ha ribadito che, affinché un marchio dell’UE possa essere registrato, non è necessario che possieda una certa creatività, mentre basta una minima capacità distintiva.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate e sulla scia di quanto accertato dallo stesso Tribunale nell’analoga vertenza T‑167/15 relativa al marchio “Neuschwanstein” (e all’omonimo castello bavarese), il giudice ha quindi concluso che, sebbene il pubblico di riferimento possa associare il marchio “WINDSOR – CASTLE” anche al noto castello britannico, il marchio in questione è in ogni caso idoneo a identificare l’origine commerciale dei prodotti rivendicati, ed è pertanto dotato di un carattere distintivo minimo in relazione agli stessi. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di Ricorso EUIPO, rimettendo alla stessa ogni valutazione su eventuali impedimenti ulteriori alla registrazione del segno.

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