La CE interviene per proteggere le imprese dalla pubblicità ingannevole

Con comunicazione COM(2012)702 dello scorso 27 novembre, la Commissione Europea (“CE”) ha annunciato di voler potenziare la Direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa ai danni di imprese, liberi professionisti e ONG (le “Imprese”), per far fronte al diffuso aumento di pratiche di marketing fraudolente in cui l’intento commerciale viene deliberatamente celato.

In molti casi all’Impresa raggirata vengono promesse prestazioni altamente qualificate verso pagamento di corrispettivi esorbitanti, ma le viene poi fornito un servizio nullo o minimo come ad esempio la semplice registrazione di un nome a dominio. Un altro metodo ingannevole molto diffuso è poi quello posto in essere dalle società di compilazione degli annuari: queste invitano le Imprese ad aggiornare le informazioni ad esse relative in modo apparentemente gratuito, facendo loro sottoscrivere moduli che le vincolano in realtà a contratti dagli elevati canoni annuali. Pratiche di questo tipo, tuttavia, rileva la CE, non ricevono oggi tutela dalla Direttiva 2006/114, in quanto non propriamente riconducibili alle definizioni di “pubblicità”(art. 2a) e “pubblicità ingannevole”(art. 2b) e non immediatamente valutabili secondo i parametri attualmente a disposizione (art. 3). (…)

Alla luce di ciò, la CE ha annunciato che specificherà meglio l’ambito di applicazione della Direttiva in esame introducendo: i) una definizione più chiara di “pratica commerciale scorretta”, che copra anche i casi in cui tale pratica non si presenti palesemente sotto forma di advertising; ii) una “black-list” delle singole attività fraudolente vietate; iii) sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme nazionali adottate in applicazione della Direttiva; iv) regole più chiare sulla pubblicità comparativa in base dell’esistente giurisprudenza comunitaria in materia.

La CE mira inoltre a rendere obbligatoria in ogni Stato Membro, laddove ancora non prevista, l’istituzione di un’autorità in grado di agire d’ufficio per assicurare il rispetto della Direttiva nei rapporti fra le Imprese, oltre ad istituire una procedura di cooperazione tra le diverse autorità nazionali. A questo fine gli Stati potranno anche ampliare i poteri delle già esistenti autorità a difesa dei consumatori e della concorrenza, non essendo necessariamente richiesta l’introduzione di un nuovo ente. L’esigenza nasce soprattutto per far fronte ai sempre maggiori illeciti transfrontalieri: utilizzando mezzi di marketing di massa quali direct e-mailing, siti web, annunci sui social media, etc. è sempre più frequente che l’Impresa ingannata e quella autrice del raggiro si trovino in due Stati diversi, cosa che rende più difficili la prevenzione e la repressione senza una procedura di cooperazione tra autorità nazionali.

Nei prossimi mesi la CE riunirà un apposto gruppo di lavoro di esperti nazionali per individuare le pratiche di marketing ingannevole più diffuse, potenziare le norme esistenti e valutare l’opportunità di una proposta legislativa ipotizzata per il 2013.

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