Lesione dei diritti della personalità attraverso i mass media: il Tribunale di Milano sulla competenza.

Con ordinanza dello scorso 12 luglio, il Tribunale di Milano ha sancito la propria incompetenza territoriale nel procedimento cautelare per lesione di diritti d’immagine iniziato da Your Trainers Group Lorenzoni S.r.l. e Your Trainers Group De Donno S.a.s. (collettivamente “Your Trainers Group”) nei confronti di Google Inc.

La vicenda riguarda la funzionalità “autocomplete” di Google, che suggerisce il completamento automatico della stringa di ricerca compilata dall’utente. In sostanza, le società ricorrenti lamentano di vedersi accostate le parole “truffa”, “setta” e “plagio”, nel momento in cui veniva digitato il nominativo “Your Trainers” nella versione italiana del motore di ricerca; e Google si difendeva rilevando che il meccanismo di “autocomplete” è realizzato semplicemente tramite un algoritmo sulla base dei termini più frequentemente utilizzati dagli utenti in connessione con le prime parole immesse nella stringa di ricerca. Un caso sostanzialmente analogo a quello già commentato qui in questo blog, che aveva visto prevalere la tesi difensiva di Google. (…)

In questo caso, tuttavia, anziché affrontare l’esame del merito della questione, il tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale proposta da Google, ritenendo non sussistente alcun elemento che potesse fondare la competenza dei giudici milanesi. Da un lato infatti, essendo la resistente Google una persona giuridica, andrebbe applicato l’art. 19 c.p.c. secondo cui è competente il giudice del luogo dove la persona giuridica ha sede ovvero uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio; e tuttavia, Google Inc. ha sede negli USA (dove tra l’altro era stato notificato il ricorso), mentre non risultano sue sedi dotate di rappresentanza in Italia.

Dall’altro lato, rileva il Tribunale, è ben vero che del caso devono occuparsi i tribunali italiani ai sensi dell’art. 10 L. 218/95, (secondo cui “in materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito”), e che quindi il criterio per individuare il giudice territorialmente competente va ricercato, ex art. 20 c.p.c., nel “luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”. Tuttavia, l’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio da Your Trainers per asseriti danni all’immagine impone di applicare l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di lesione dei diritti della personalità attraverso i mezzi di comunicazione di massa: “la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 cod. proc. civ, nel luogo del domicilio o della residenza del soggetto danneggiato, che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione” (sentenza n. 2661/09). Nel caso in questione quindi, conclude il Giudice, la competenza apparterrebbe al Tribunale di Genova, sede delle società ricorrenti che lamentano la lesione dei propri diritti di immagine.

Indietro
Indietro

Confermata la tutela della proprietà intellettuale del Partito Pirata

Avanti
Avanti

E’ legittima la rivendita di copie di software acquistate online, dice la CGUE