E’ legittima la rivendita di copie di software acquistate online, dice la CGUE

Con sentenza dello scorso 3 luglio, la Corte di Giustizia UE (CGUE) si è pronunciata nella causa C-128/11 tra Oracle e UsedSoft relativa alla commercializzazione, da parte di quest’ultima, di licenze “usate” di software Oracle scaricato da internet. Questi i fatti: Oracle distribuisce i propri software consentendone liberamente il download dal proprio sito internet e concludendo contestualmente un contratto di licenza a pagamento con i propri utenti; UsedSoft acquisisce da tali utenti “primi acquirenti” le loro licenze usate per rivenderle ai propri clienti, i quali a loro volta – una volta in possesso di tale licenza “di seconda mano” – scaricano il relativo software sempre dal sito web di Oracle. In tale situazione, Oracle lamentava la lesione dei propri diritti d’autore da parte di UsedSoft, la quale opponeva l’avvenuto esaurimento dei diritti di Oracle sulle copie dei software scaricate dai “primi acquirenti”, e quindi la libera circolazione di tali copie nella UE.

La corte di cassazione tedesca (Bundesgerichtshof), investita della causa, rinviava la questione alla CGUE per una sua pronuncia pregiudiziale. Oggetto di interpretazione da parte della CGUE sono gli artt. 4 par. 2 e 5 par. 1 della direttiva 2009/24/CE sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in base ai quali: i) la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nella UE, da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia stessa nell’Unione (art. 4 par. 2); e ii) salvo disposizioni contrattuali specifiche, la riproduzione di un programma per elaboratore – e quindi in sostanza la copia dello stesso nel computer dell’acquirente – non richiede l’autorizzazione del suo autore se essa è necessaria per consentire al legittimo acquirente di usare il programma in modo conforme alla sua destinazione (art. 5 par. 1). (…)

A fronte di tali norme, la CGUE era chiamata a pronunciarsi in particolare sulle seguenti questioni: i) se il download via internet della copia di un software possa essere considerato a tutti gli effetti una “vendita” e dar luogo, quindi, all’esaurimento del diritto di distribuzione della copia stessa nella UE; ii) se chi acquista una licenza di software “usata” può invocare il principio dell’esaurimento comunitario, avvenuto con la vendita via internet del software al primo acquirente da cui ha acquisito la licenza, per scaricare a sua volta una copia del programma nel proprio computer.

Quanto alla prima questione, la CGUE chiarisce che il download di copia del software con contestuale conclusione di contratto di licenza temporalmente illimitato costituisce a tutti gli effetti una “prima vendita” che esaurisce il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore. Infatti, il cliente del titolare del diritto d’autore che scarica copia del programma riceve, a fronte del pagamento di un prezzo, un diritto di utilizzazione della copia di durata illimitata, ciò che determina in concreto un trasferimento del diritto di proprietà sulla copia medesima (il che, precisa la Corte, vale a prescindere dal fatto che la copia sia tangibile o intangibile, i.e. disponibile su CD/DVD o scaricabile da internet).

Quanto alla seconda questione, la CGUE afferma che il primo acquirente del software che intenda procedere alla rivendita “deve rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio elaboratore al momento della rivendita”. Una volta che tale requisito sia soddisfatto (cosa che, dice la CGUE, potrà essere verificata dal titolare del diritto d’autore mediante misure di protezione come le chiavi di accesso), “il titolare del diritto de quo non può più opporsi alla rivendita di tale copia”. Da cui “si deve ritenere che il secondo acquirente di tale copia, al pari di ogni successivo acquirente, costituisca un legittimo acquirente della copia stessa”, che in quanto tale ha diritto di scaricare sul proprio computer la copia del software medesimo: tale download, dice la CGUE, “deve essere considerato come la necessaria riproduzione del programma per elaboratore, la quale deve consentire al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione” come previsto dall’art. 5 par. 1 della direttiva in esame.

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Lesione dei diritti della personalità attraverso i mass media: il Tribunale di Milano sulla competenza.

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