La titolarità dell’invenzione spetta al committente, conferma il Tribunale di Milano

(Articolo pubblicato su Diritto24)

I diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione realizzata su incarico dal lavoratore autonomo spettano sin dall’origine al committente: il principio, già consolidato, è stato confermato dalla Sezione specializzata in materie di imprese del Tribunale di Milano nella recente sentenza n.6964/2014.

Nel caso deciso dal Tribunale, un consorzio aveva commissionato a un professionista e a una società-veicolo creata all’uopo da quest’ultimo la ricerca e sviluppo di soluzioni innovative nel proprio campo di attività, accollandosi le spese di ricerca e promettendo quale corrispettivo un “equo premio” consistente in una percentuale degli eventuali proventi derivanti dall’applicazione dei risultati inventivi conseguiti. L’espressione “equo premio” è la stessa usata al comma 2 dell’art. 64 del Codice in materia di proprietà industriale (Cpi) per indicare l’indennità spettante al lavoratore dipendente per le invenzioni c.d. “d’azienda” (cioè quelle realizzate nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, ma senza che l’attività inventiva costituisca specifico oggetto della prestazione lavorativa e sia specificamente retribuita come tale); e invero, le parti avevano fatto specifico, seppure improprio, richiamo all’art. 64 comma 2 del Cpi nel contratto stesso.

I rapporti tra le parti nel corso del tempo si erano incrinati; il consorzio committente si era dapprima visto recapitare dai propri partner diffide per mancati pagamenti di corrispettivi, asseritamente dovuti in attuazione del contratto in ragione dello sfruttamento di soluzioni innovative da essi sviluppate; in seguito, aveva appreso dagli stessi che, durante la vigenza del rapporto, essi avevano depositato a proprio nome due domande di altrettanti brevetti italiani (poi concessi in corso di causa) nel medesimo settore tecnologico oggetto del contratto.

Ne era scaturita controversia circa la spettanza dei risultati inventivi conseguiti e circa i reciproci doveri contrattuali, controversia che era approdata innanzi al Tribunale di Milano quando il consorzio committente aveva citato le due controparti, tra l’altro rivendicando la titolarità di tutte le invenzioni sviluppate in esecuzione del contratto e chiedendo il trasferimento in capo a sé delle due privative.

Come anticipato sopra, il Tribunale ha riconosciuto sul punto le ragioni dell’attore. I giudici hanno ricordato che l’art. 64 del Cpi, richiamato impropriamente nel contratto, attribuisce in principio al datore di lavoro i risultati dell’attività inventiva del lavoratore subordinato, ma non disciplina le invenzioni realizzate in esecuzione di prestazione di lavoro autonomo; tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria, un’analoga regola si applica anche ai rapporti di lavoro autonomo quando la prestazione oggetto dell’incarico commesso è di attività inventiva, in virtù del principio generale per cui l’opera commissionata è acquistata in via originaria dal committente.

Il Tribunale, premessa la propria adesione a questo orientamento giurisprudenziale dominante, ha ritenuto che nella fattispecie in esame, sulla base dell’interpretazione testuale del contratto, non vi fosse dubbio che le parti avessero inteso attribuire ai convenuti un incarico di precipua natura inventiva, notando anche che, analogamente a quanto accade nel tipico contesto delle invenzioni d’azienda, il committente si era accollato le spese di ricerca e avevo messo a disposizione le strutture aziendali.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la titolarità in capo all’attore dei diritti di sfruttamento di tutte le invenzioni realizzate in esecuzione del contratto, ed in particolare di quelle oggetto dei due brevetti depositati dai convenuti, ordinando il trasferimento di questi ultimi in capo all’attrice ex art. 118 comma 3 Cpi, e inibendo i convenuti dall’utilizzare le invenzioni che ne formavano oggetto.

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