La legge sul design rischia un’altra (ennesima) modifica

E’ ancora guerra in Italia sulla normativa sul design, che vede dichiaratamente contrapposti da un lato i titolari dei diritti d’autore sui grandi classici del design, e dall’altro un distretto – sostanzialmente toscano – di copiatori che, ritenendosi in passato legittimati a produrre copie dei prodotti di classic design, ora che la legge chiaramente vieta loro tale attività vorrebbero prolungare di altri 10 anni il periodo (5 anni) già concesso loro per convertire la produzione e smaltire le scorte, e vorrebbero inoltre prolungarlo retroattivamente, essendo tale periodo scaduto nel 2006.

Le difese dei toscani sono state prese dal PDL che, nel disegno di legge n. C-4865 di conversione del D.L. “Milleproroghe” n. 216/2011 attualmente in discussione alla Camera, ha ottenuto l’inserimento come emendamento dell’art. 22-bis, che va a modificare per l’ennesima volta l’art. 239 del Codice della Proprietà Intellettuale (D. Lgs. 30/2005, CPI), relativo alla protezione di diritto d’autore concessa all’industrial design. (…)

In particolare, il testo dell’art. 239 CPI attualmente in vigore – dopo innumerevoli modifiche – recita: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso“. L’emendamento appena approvato prolunga quest’ultima scadenza, sostituendo parole «e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» (scaduti nel 2006) le parole «e a quelli fabbricati nei quindici anni successivi a tale data» (in scadenza nel 2016).

Come abbiamo già rilevato nei nostri precedenti post (ad esempio qui), la questione sembra ancora lontana da una soluzione definitiva. Peraltro, chiedendo oggi – nel 2012 – il prolungamento del periodo “di grazia” scaduto già nel 2006, i copiatori in sostanza ammettono espressamente di avere continuato a produrre le copie illegittimamente dal 2006 ad oggi. Ciò non mancherà di determinare la reazione dei titolari dei diritti d’autore sui prodotti copiati, che – immaginiamo – faranno presto sentire la propria voce.

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