La CGUE si pronuncia sul blocco delle merci contraffattorie in transito nell’Unione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con sentenza odierna nelle cause riunite C-446/09 e C-495/09, ha precisato le condizioni per il blocco, da parte delle autorità doganali degli Stati membri della UE, di merci provenienti da Stati terzi e diretti ad altri Stati terzi, ma in transito o immagazzinate in un deposito doganale nella UE e costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale tutelati nella UE medesima. La domanda posta alla CGUE era sostanzialmente se tali merci, pur se non commercializzate nell’Unione, possano essere considerate contraffattorie – e quindi bloccate dalle autorità doganali – per solo per il fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

Nella propria pronuncia la Corte ha ricordato innanzitutto che, in via generale, simili merci sono da ritenersi contraffattorie quando esse formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell’Unione: una vendita, una messa in vendita o una pubblicità. Tuttavia, ha precisato la CGUE, le autorità doganali degli Stati membri hanno la possibilità di bloccare tali merci anche quando sussistono elementi da cui risulta che uno o più operatori coinvolti nella produzione, nella spedizione o nella distribuzione delle merci, pur non avendo ancora cominciato a dirigere tali merci verso i consumatori dell’Unione, è sul punto di farlo o dissimula le sue intenzioni commerciali. (…)

La Corte individua esemplificativamente tali “segnali d’allarme” nel fatto che la destinazione delle merci non sia dichiarata, nell’assenza di informazioni precise o affidabili circa l’identità o l’indirizzo del produttore o dello spedizioniere, nella mancanza di cooperazione con le autorità doganali ovvero nella scoperta di documenti o di corrispondenza sulle merci atti a suggerire che esse possano essere dirottate verso i consumatori dell’Unione. Un sospetto simile deve, in ogni caso, emergere dalle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie.

La Corte precisa poi gli elementi di cui devono disporre le autorità competenti per poter confermare, una volta bloccate le merci sospette, che esse in effetti violano diritti di proprietà intellettuale tutelati nell’Unione: tra gli altri, per l’appunto, l’esistenza di una vendita di merci ad un cliente dell’Unione, un’offerta di vendita o una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione.

Infine, precisa la Corte, in mancanza di prova della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, merci poste sotto un regime sospensivo nell’Unione possono comunque sequestrate in altre situazioni rientranti nel codice doganale dell’Unione (ad es. qualora le merci presentino un rischio per la salute e la sicurezza).

Indietro
Indietro

L’Italia aderisce alla Corte europea dei brevetti

Avanti
Avanti

la CGUE sulla tutela autoristica del ritratto fotografico