Il Tribunale UE dichiara nullo il design della Porsche 911

Con sentenza dello scorso 6 giugno (causa T-209/18), il Tribunale UE ha confermato la decisione dell’EUIPO con cui il design della celeberrima ‘Porsche 911’ è stato dichiarato nullo. Il carattere distintivo e la novità del disegno UE, infatti, erano stati oggetto di contestazione avanti all’EUIPO nel 2014 da parte della società Autec AG, la quale aveva allegato a fondamento della propria domanda di nullità i disegni europei registrati per lo stesso prodotto nel 2008 e nel 2007 (cfr. figg. 2 e 3 di seguito). La domanda era stata accolta dall’EUIPO, che l’aveva confermata in appello. Porsche AG aveva quindi proposto ricorso di fronte al Tribunale UE, sostenendo che l’impressione generale suscitata nel pubblico di riferimento dal disegno contestato fosse marcatamente differente rispetto a quella evocata dai design precedenti.

fig. 1 (disegno contestato)

fig. 2 (disegno registrato nel 2008)

fig. 3 (disegno registrato nel 2007)

Il Tribunale UE ha però confermato la nullità del disegno in esame per l’assenza di carattere individuale, mentre ha ritenuto non necessario valutarne la novità, in quanto l’assenza del primo requisito era di per sé sufficiente ad escludere la protezione della privativa. La decisione del Tribunale si è in particolare focalizzata sull’individuazione del pubblico di riferimento e l’ampiezza della libertà creativa del disegnatore, operando infine un confronto tra l’impressione generale suscitata dal design contestato ed i disegni registrati antecedentemente per lo stesso prodotto.

Quanto al primo aspetto, il Tribunale UE ha anzitutto ricordato che il carattere individuale di un disegno europeo va valutato con riferimento all’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato che, pur non essendo un esperto tecnico, conosce i diversi disegni esistenti nel settore ed i relativi dettagli e che, per via del suo interesse per i prodotti considerati, ha un grado di attenzione relativamente alto. In particolare, l’utilizzatore informato va individuato in base al contenuto della domanda di registrazione del disegno che, nel caso di specie riguardava la classe 12.8 della Classificazione di Locarno, ovvero “automobili, autobus e camion”. Di conseguenza, l’utilizzatore-tipo del prodotto ‘Porsche 911’ andava coerentemente identificato con l’utilizzatore del generico prodotto “automobile”, e non invece – come sostenuto dalla ricorrente – nell’utilizzatore di “auto sportive” o “limousines”, dotato di conoscenze superiori alla media e di un’attenzione più elevata di quella individuata dall’EUIPO, in quanto si trattava di una specificazione priva di riscontro nella Classificazione di Locarno.

Quanto alla libertà creativa del progettista – di cui il giudice deve tenere conto nel valutare il carattere individuale del design – il Tribunale UE ha sottolineato che, poiché essa è sempre in qualche modo limitata da fattori esterni (come la funzione del prodotto o la normativa ad esso applicabile), quanto più tale libertà è limitata, tanto più le piccole differenze tra i modelli di una stessa serie di auto possono essere sufficienti ad evocare nel consumatore un’impressione generale differente. Secondo la ricorrente, tuttavia, il progettista del prodotto ‘Porsche 911’ doveva considerarsi ulteriormente limitato dall’idea creativa che aveva ispirato la matrice originale dell’automobile in questione, ritenuta iconica dal pubblico di riferimento e pertanto mantenuta invariata nei successivi modelli. Su queste premesse, la ricorrente concludeva che, poiché il disegnatore aveva potuto sviluppare il design solo entro certi limiti, anche sottili differenze potevano bastare ad integrare il requisito di individualità del disegno contestato. Rigettando la tesi della ricorrente sul punto, tuttavia, il Tribunale UE ha puntualizzato che le aspettative del mercato rispetto ad un determinato prodotto (ed il consequenziale standard nella progettazione, mirato a soddisfarle) non possono essere considerate un fattore limitante il design, nella misura in cui questo non è determinato dalla natura o funzione del prodotto, né dalla normativa di settore (ad es. le norme in tema di sicurezza dei veicoli).

Ferme queste considerazioni, il Tribunale UE ha svolto un confronto tra il design UE contestato e le precedenti registrazioni allegate a fondamento della sua nullità. Per la ricorrente, l’EUIPO non aveva considerato che la clientela di riferimento era perfettamente consapevole che, a causa dei costi di progettazione, i creatori non propongono costantemente al pubblico nuovi modelli, ma piuttosto modernizzano quelli già esistenti ed apprezzati dal mercato. Su questa premessa, Porsche AG aveva osservato che dal confronto globale tra i disegni non potevano non emergere evidenti differenze, quali ad esempio i fari anteriori “sporgenti”, le maniglie delle portiere totalmente rimodellate o la diversa posizione dello specchietto retrovisore. Secondo il giudice, tuttavia, pur dovendosi riconoscere che l’insieme delle differenze evidenziate sarebbe stato astrattamente in grado di rafforzare l’impressione di un rinnovo dei dettagli del modello, ha accertato la nullità del disegno contestato considerando che tali elementi non erano in ogni caso sufficientemente marcati da modificare l’impressione generale suscitata dai disegni precedenti, rispetto ai quali aveva mantenuto la forma e la silhouette del prodotto.

Indietro
Indietro

Anche solo un titolo di giornale può essere diffamatorio, dice la Corte di Cassazione

Avanti
Avanti

Il Tribunale dell’Unione Europea conferma la nullità del marchio Adidas a tre strisce