Il Tribunale di Torino sulla responsabilità dell’Internet Service Provider

Negli ultimi anni, diverse vicende giudiziarie – a livello sia nazionale che internazionale – hanno riguardato la responsabilità degli Internet Service Providers (“ISP”) per le condotte illecite degli utenti che ne utilizzano i servizi: ne abbiamo parlato tra l’altro qui, qui e qui in questo blog.

Ipotesi tipica è quella della violazione dei diritti d’autore altrui da parte di contenuti c.d. “pirata” caricati online dall’utente di una piattaforma web: la questione è se di tale violazione possa essere considerato corresponsabile – assieme all’utente – anche l’ISP titolare della piattaforma e fornitore del relativo servizio di hosting.

Sul tema si è espresso di recente anche il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in un procedimento cautelare che vedeva contrapposta Delta TV Programs s.r.l. a YouTube LLC (R.G. n. 38113/13). Delta TV lamentava in sostanza che sul portale www.youtube.com fossero presenti e liberamente visibili dagli utenti episodi di telenovelas su cui essa deteneva i diritti esclusivi, e chiedeva che YouTube fosse inibita dal trasmetterli, con fissazione di penale. YouTube, dal canto suo, si difendeva tra l’altro rilevando di non avere alcun obbligo di sorveglianza preventiva sui contenuti caricati dagli utenti, e di aver comunque prontamente rimosso i contenuti contestati non appena ricevuto l’elenco delle URL a cui essi si trovavano.

La Sezione Specializzata adita in via cautelare ha concluso in favore di YouTube, rigettando il ricorso di Delta TV sulla base delle seguenti considerazioni:

i)                    alla luce dell’art. 17 del D. Lgs. 70/2003 (attuativo della Direttiva E-commerce n. 2000/31/CE) “non sussiste in capo a Youtube LLC alcun obbligo di preventivo vaglio dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video sullo spazio di memoria a loro messo a disposizione da Youtube medesima”;

ii)                  l’art. 16 del medesimo D. Lgs. 70/2003 prevede che l’ISP fornitore di un servizio di hosting, quale è YouTube, non sia responsabile dei contenuti memorizzati dagli utenti se non è effettivamente a conoscenza del fatto che essi sono illeciti. In sostanza, “l’unica ipotesi di responsabilità ipotizzabile in capo a Youtube LLC concerne i casi in cui detta società sia informata dell’illiceità del contenuto dei video caricati”, cosa che nel caso in questione non era avvenuta: Delta TV aveva infatti sì inviato, prima del giudizio, una diffida a YouTube intimandole di rimuovere i contenuti in contestazione, ma aveva omesso in tale sede di indicare le URL dei contenuti medesimi, limitandosi a fornire i nomi delle telenovelas in questione, cosa che non era sufficiente a far scaturire l’obbligo di YouTube di rimuovere i contenuti. Successivamente, peraltro, appena venuta a conoscenza delle URL – indicate nel ricorso cautelare di Delta TV – YouTube aveva debitamente provveduto all’immediata rimozione dei contenuti.

L’ordinanza precisa tuttavia che quanto sopra parte dall’assunto che YouTube fornisca un servizio di c.d. “hosting passivo” e non “attivo”: ciò, dice la decisione, in quanto non era stato provato, nel giudizio cautelare, che fornisse invece hosting attivo. Viene così richiamata in sostanza la linea interpretativa espressa dalla Sezione Specializzata di Milano in precedenti casi analoghi di cui abbiamo parlato qui e qui in questo blog: l’ISP fornitore di hosting non può essere considerato un soggetto “passivo e neutro rispetto all’organizzazione e alla gestione dei contenuti immessi dagli utenti” (e quindi non può godere delle esenzioni da responsabilità di cui agli artt. 16 e 17 sopra richiamati) quando offre un servizio di hosting attivo, ovvero trae dall’organizzazione dei contenuti “sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti”. Se ciò si verifichi nel caso di specie, precisa il Tribunale di Torino, andrà verificato nel giudizio di merito instaurato tra le parti, per accertare se effettivamente il servizio di hosting fornito da YouTube possa considerarsi attivo o passivo (dal che, sembra di capire, potrebbe quindi derivare un ribaltamento della decisione, se venisse provato il ruolo di host attivo di YouTube).

Infine, il provvedimento, preso atto dell’intervenuta rimozione dei contenuti contestati subito dopo l’inizio del procedimento, affronta la questione della possibilità di concedere comunque un’inibitoria per il futuro contro YouTube, ordinandole di astenersi dal diffondere ulteriori contenuti illeciti che dovessero essere successivamente caricati dagli utenti. Anche su questo punto l’ordinanza rigetta tuttavia le richieste di Delta TV, rilevando che da un lato ciò andrebbe contro il principio dell’assenza di un obbligo di controllo preventivo dei contenuti in capo all’ISP; dall’altro, YouTube ha predisposto una procedura  (il c.d. “Content Id”) a cui il titolare dei diritti può aderire “mediante la trasmissione dell’opera da tutelare da cui trarre i c.d. reference files, idonea ad intercettare preventivamente il caricamento di files violativi del diritto d’autore”. Ciò, afferma il Tribunale, “appare allo stato un ragionevole punto di equilibrio circa le contrapposte esigenze qui apparentemente confliggenti (da un lato, la posizione soggettiva del titolare di un diritto d’autore o di sfruttamento economico dell’opera, dall’altro lato, l’esigenza di non limitare lo sviluppo dei servizi internet in discorso che, evidentemente, presuppongono un meccanismo di automazione, il quale, a sua volta, necessita per il suo governo e controllo, anche a posteriori, dell’uso di specifici e particolari protocolli e modalità di intervento)”.

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