Il Tribunale di Roma fa marcia indietro sulla responsabilità di Yahoo! per i link pirata a “About Elly”

Come avevamo raccontato qui in questo blog, con ordinanza cautelare del 20 marzo 2011 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale aveva affermato la responsabilità di Yahoo! quale intermediario nella violazione di diritti d’autore ai sensi dell’art. 156 della Legge sul Diritto d’Autore (n. 633/41): ciò in quanto, pur essendo stata informata dell’illecito, Yahoo! non aveva prontamente rimosso dal proprio motore di ricerca i link ai siti web “pirata” da cui era possibile vedere o scaricare illecitamente copie del film “About Elly”.

Yahoo! ha proposto reclamo nei confronti di tale decisione ottenendone ora una revisione in suo favore. Con ordinanza dell’11 luglio 2011, infatti, il Collegio di tre Giudici chiamato a riconsiderare la questione ha modificato la decisione assunta dal Giudice del ricorso cautelare, non tanto contraddicendo quanto affermato dal primo giudice in punto di diritto, quanto più che altro rilevando che nel caso concreto la ricorrente non aveva fornito le prove che essa avrebbe dovuto fornire con il suo ricorso.

L’ordinanza parte dalla considerazione che il D. Lgs. 70/2003, attuativo della direttiva europea n. 31/2000 sul commercio elettronico, prevede che gli Internet Service Providers (ISP) che si limitano a fornire servizi di connettività ovvero di trasporto delle informazioni (mere conduit), anche mediante temporanea memorizzazione delle stesse (caching), non siano responsabili per i dati illecitamente trasmessi attraverso i loro server dai loro utenti “purché restino del tutto estranei ai contenuti trasmessi“. Precisato questo, l’ordinanza non si addentra però in maniera specifica nell’analisi dell’estraneità o meno di Yahoo! rispetto ai contenuti trasmessi dagli utenti: la decisione rileva infatti (prima ancora) che la ricorrente PFA Films, titolare dei diritti sul film “About Elly” che richiedeva la condanna di Yahoo! ad eliminare i link pirata dai propri risultati di ricerca, non aveva indicato né nell’ambito del giudizio né nella precedente diffida inviata a Yahoo! quali fossero tali link, limitandosi a contestare la presenza in rete di link a siti riproducenti in tutto in parte il film.

Ciò, dicono i Giudici, impedisce di verificare quali siano le violazioni commesse dagli utenti e quindi addebitate dalla ricorrente a Yahoo! a titolo di concorso nella violazione. “D’altra parte costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza” dice il Collegio, “quello secondo il quale è escluso un dovere di controllo preventivo del provider rispetto ai contenuti immessi in rete, essendo viceversa prevista la possibilità, comunque condizionata a determinate condizioni, di un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione: conseguentemente la preventiva individuazione dei contenuto web di carattere illecito costituisce un’attività che non può certamente essere rimessa al provider, essendo viceversa tale attività il risultato di una valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto che si afferma leso“.

In definitiva, conclude il Tribunale, la ricorrente non ha dato prova della effettiva presenza dei contenuti illeciti, ragion per cui non sussistono i presupposti per adottare i provvedimenti cautelari richiesti da PFA Films nei confronti del motore di ricerca.

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