Il Tribunale di Milano e i diritti d’autore sulle pubblicità della BMW

(Una versione di questo post è pubblicata anche su Diritto 24 – Il Sole 24 Ore)

Lo scorso 7 giugno il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa “A” – si è pronunciato con sentenza n. 5647/16 sui diritti d’autore su alcuni video pubblicitari di auto BMW. La vertenza era stata avviata dalla società produttrice dei video e dall’autore dei medesimi, che affermavano che i video da essi realizzati su incarico di BMW fossero stati poi tagliati, modificati e diffusi in rete senza la loro autorizzazione e privi dei loro nomi, e chiedevano il risarcimento del danno così causato loro. BMW dal canto suo affermava sostanzialmente il proprio diritto di utilizzare i video in questione.

Nella sentenza in commento, i Giudici rilevano innanzitutto che non era in contestazione che i video fossero stati commissionati da BMW, e afferma che i contratti con quest’ultima vanno ricondotti al tipo contrattuale dell’appalto, in cui “l’appaltante acquista i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale relativi all’opera dell’ingegno commissionata”. In tale contesto, gli attori sostenevano però di non aver trasferito alla committente tutti i diritti di utilizzazione economica, in particolare non quello di pubblicazione via internet: sul punto, affermano i Giudici, “in assenza di una disciplina di diritto positivo di carattere generale sulle opere dell’ingegno create su commissione, si pone il problema di verificare se i diritti di utilizzazione economica si trasferiscano nella loro interezza in capo al committente”; e ai fini di tale verifica è necessario guardare all’oggetto e alla finalità del contratto: il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti in essi, mentre l’autore dell’opera resta titolare delle altre facoltà non cedute al committente.

Nel caso di specie, in mancanza della prova documentale dei contratti, avendo le parti concluso gli accordi oralmente, assumono rilievo, al fine d’indagare la volontà delle parti, le fatture emesse dalla società produttrice, insieme ai preventivi relativi ad alcune delle opere di causa. La copiosa documentazione smentisce che le parti avessero escluso il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica concernenti la diffusione via internet, deponendo, viceversa, in favore del trasferimento anche di tale diritto. Ed invero, le fatture emesse dalla società produttrice, che sono dichiarazioni unilaterali confessorie, fanno riferimento espresso anche alla cessione dei diritti internet e alla divulgazione dei video via internet, oppure, con espressioni varie, alla cessione/trasferimento di tutti i diritti, senza alcuna limitazione e, altresì, circostanza non irrilevante, all’avvenuta consegna da parte dell’attore medesimo dei video ai giornalisti per la loro diffusione via internet o senza alcun limite d’utilizzo. (…) A tali considerazioni, già di per sé decisive, si affiancano quelle connesse alla natura promozionale e pubblicitaria dei video, destinati a vari canali di comunicazione, come emerge dalla consegna ai giornalisti, agli uffici stampa, di comunicazione e così via. (…) Inoltre, la mancata contestazione fino al 2012 da parte della società produttrice, nonostante alcune delle opere fossero commissionate addirittura nel 2006 e nel 2007 e divulgate via internet da numerosi anni, è circostanza che, valutata secondo i canoni di buona fede, conferma tale volontà”.

Alla luce di quanto precede, la sentenza rigetta le pretese attoree di risarcimento del danno per l’utilizzo dei video su internet e la modifica degli stessi.

I Giudici riconoscono invece la lesione dei diritti morali dell’autore dei video, per non essere questo citato nei video divulgati da BMW. Secondo quest’ultima tale omissione si giustificava perché esiste l’uso negoziale di non menzionare l’autore nella pubblicità, in considerazione dei tempi ridottissimi di durata delle medesime e della loro funzione reclamizzante, come affermato dalla sentenza Cass. Civ. n. 4723/2006. Nel caso qui in commento, tuttavia, i Giudici rilevano delle significative differenze rispetto alla vertenza decisa dalla Cassazione: in particolare la durata dei video, di 7-10 minuti anziché 20 secondi, oltre al fatto che i video erano stati consegnati dall’autore con indicato il suo nome, erano circostanze che escludevano l’applicabilità di quell’uso negoziale.

Alla luce di tale accertata violazione dei diritti morali d’autore, BMW viene quindi condannata al risarcimento del conseguente danno (liquidato in via equitativa in 1/3 del prezzo dei video), e inibita dal pubblicare le opere per intero senza la menzione dell’autore.

La sentenza compensa alla fine le spese di lite, in ragione sia della parziale soccombenza di tutte le parti, sia del fatto che BMW aveva fatto una proposta conciliativa congrua che le controparti non avevano accettato causando ulteriori spese processuali altrimenti evitabili.

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