Il Tribunale di Milano concede l’inibitoria “dinamica” inaudita altera parte a tutela del film Tolo Tolo

Con due decreti emessi inaudita altera parte lo scorso 24 dicembre e 13 gennaio, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, si è pronunciato a favore delle società Taodue S.r.l. e Medusa Film S.p.a., rispettivamente produttore e titolare dei diritti di distribuzione del noto film ‘Tolo Tolo’, nei giudizi da queste instaurati per reprimere alcuni casi di pirateria online.

Come è noto, l’opera cinematografica in questione era destinata ad uscire nelle sale italiane l’1 gennaio 2020. Tuttavia, già precedentemente a tale data, su alcuni siti web “pirata” erano stati pubblicati in maniera non autorizzata il titolo e la locandina ufficiale del film, che lasciavano intendere l’imminente illecita messa a disposizione di Tolo Tolo su tali piattaforme. Le due società, pertanto, avevano diffidato sia i fornitori dei servizi di hosting dei siti web in questione sia i fornitori di servizi di connettività dal mettere illecitamente il film a disposizione del pubblico; le diffide, tuttavia, erano rimaste prive di riscontro da parte degli hosting provider, mentre i fornitori della connessione avevano riferito di non poter agire in assenza di un ordine di inibitoria emanato da un’autorità giudiziaria. 

Le due società avevano quindi depositato due ricorsi cautelari avanti al Tribunale di Milano, chiedendo di imporre ai predetti fornitori della connessionel’adozione delle misure tecniche più opportune al fine di inibire l’accesso ai portali individuati nei ricorsi stessi, indipendentemente dal nome a dominio ad essi associato, onde impedire in modo efficace l’accesso ai contenuti illecitamente pubblicati.

In entrambi i casi, il giudice adito ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris sul presupposto che l’utilizzo illecito del titolo e del materiale promozionale relativi all’opera sulle piattaforme contestate si poneva senza dubbio “in funzione strumentale rispetto alla verosimile imminente violazione dei diritti di distribuzione”, lasciando presagire che il film sarebbe stato messo a disposizione su tali portali subito dopo l’uscita nelle sale; ciò anche alla luce del fatto che tali portali già in precedenza avevano trasmesso altre opere cinematografiche in assenza della necessaria autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

Con riferimento al periculum in mora, invece, il giudice ha ritenuto che gli illeciti del tipo considerato presentino il rischio di un pregiudizio sostanzialmente irreparabile sotto il duplice profilo della potenziale grave erosione del successo commerciale dell’opera, “dovendosi sottolineare la fondamentale importanza che riveste la prima visione nelle sale cinematografiche, in termini di accoglienza e riscontro da parte del pubblico e della critica, nel successivo ciclo di vitalità commerciale di un film”, e della grave conseguente lesione dell’immagine commerciale dei ricorrenti.

Nell’accogliere i ricorsi, il Tribunale ha peraltro osservato che l’AGCOM, nel corso del 2019, aveva già ordinato agli internet service provider resistenti di disabilitare l’accesso ai medesimi portali, i quali portali, tuttavia, per eludere tali divieti, avevano successivamente iniziato ad operare con diversi nomi a dominio. Il Tribunale ha pertanto accolto le richieste cautelari delle ricorrenti con i due decreti qui commentati emanando delle c.d. “dynamic injunctions” capaci di colpire anche i nuovi nomi a dominio eventualmente adottati dai portali medesimi. Il Tribunale ha infatti ordinato ai provider resistenti di impedire l’accesso:

  1. ai siti web presenti ai nomi a dominio espressamente individuati nei ricorsi introduttivi;

  2. ai siti web presenti ai medesimi nomi a dominio associati però a un diverso top level domain (ovvero .it, .com, .eu, ecc.), qualora detti siti mettano a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto dei provvedimenti; nonché

  3. agli eventuali siti alias (ovvero quelli in cui a cambiare è il cuore del nome a dominio, c.d. second level domain), in quest’ultimo caso all’ulteriore condizione che sia obiettivamente rilevabile che tali siti provengono dai medesimi soggetti responsabili dell’attività illecita oggetto della decisione.

L’individuazione dei nuovi nomi a dominio ospitanti i portali contestati è stata demandata alle società ricorrenti sotto la loro responsabilità, con onere di fornire ai provider tutti gli elementi documentali utili ad attestare la provenienza dei nuovi portali dai medesimi soggetti.

L’inibitoria è stata peraltro concessa inaudita altera parte sul presupposto “che sussiste la particolare urgenza che impone l’adozione di misure cautelari inaudita altera parte, stante la necessità di intervento in tempi utili a evitare l’ulteriore protrarsi delle condotte illecite in concomitanza alla distribuzione del film nella sale cinematografiche di tutta Italia”.

Inoltre, a rafforzare l’inibitoria è stata concessa altresì la misura della penale: i fornitori dei servizi di connettività sono stati condannati a pagare € 5.000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del blocco decorsi due giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento ovvero delle eventuali successive comunicazioni di variazione dei nomi a dominio.

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