Il Tribunale dell’Unione Europea conferma la sanzione a Intel per abuso di posizione dominante

Con sentenza dello scorso 12 giugno 2014 nel procedimento T-286/09, il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) si è pronunciato, respingendolo, sul ricorso promosso da Intel contro la decisione del 13 maggio 2009 con cui la Commissione Europea (“CE”) le aveva irrogato un’ammenda di 1,06 miliardi euro per condotte anti-concorrenziali. Nello specifico, la sanzione era legata a condotte poste in essere da Intel tra il 2002 ed il 2007 asseritamente ai danni della concorrente AMD, considerate idonee a violare l’art. 82 del Trattato Istitutivo CE e l’art. 54 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Nella decisione in commento, il TUE ha sposato in toto le argomentazioni della CE ritenendo che Intel avesse abusato della propria posizione dominante nel mercato dei processori (di cui detiene il 70%) al fine d’impedire o, quantomeno, rendere più difficoltosa la concorrenza da parte di AMD, suo unico reale concorrente in tale mercato. In particolare, Intel avrebbe pattuito con quattro dei principali costruttori mondiali di computer (HP, Dell, Lenovo e NEC) la concessione di alcuni sconti alla condizione che essi limitassero o escludessero l’acquisto di processori x86 di AMD; inoltre, essa avrebbe effettuato dei pagamenti a HP, Acer e Lenovo, nonché a uno dei principali distributori europei di elettronica (Media-Saturn Holding) in cambio del rinvio, da parte loro, della commercializzazione di prodotti muniti di processore x86 di AMD.

Le condizioni così pattuite tra Intel ed i propri partner sono considerate dal TUE come rispettivamente “sconti di esclusiva” (“exclusivity rebates”) e “restrizioni allo scoperto” (“naked restrictions”) anti-concorrenziali, vale a dire:

a) “sconti di esclusiva” (“exclusivity rebates”): sconti condizionati all’esclusività (o quasi) degli approvvigionamenti da parte del cliente, il quale viene “premiato” in ragione della sua “fedeltà” al produttore, non approvvigionandosi presso altri concorrenti di questo. Secondo il Tribunale, questi sconti, allorché posti in essere da una impresa in posizione dominante – quale è Intel – sono sempre idonei a falsare la concorrenza nel mercato comune, poiché non sono legati a un diretto vantaggio economico per il produttore, essendo invece finalizzati a precludere o alterare la libera scelta dei suoi clienti così da escludere (o rendere più difficoltoso) l’accesso al mercato da parte dei concorrenti. Per tale ragione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo il TUE tali clausole non necessitano di alcuna analisi in concreto (in particolare attraverso il c.d. “as efficient competitor test”) per verificarne l’effettiva capacità di estromettere i concorrenti dal mercato.

b) “restrizioni allo scoperto” (“naked restrictions”): clausole contrattuali che consistono nel subordinare i pagamenti in favore dei propri partner alla condizione che questi ritardino, restringano o annullino la distribuzione di alcuni prodotti rispetto alla distribuzione di altri. Secondo quanto stabilito dal TUE, anche queste clausole determinano una distorsione della concorrenza nel mercato comunitario giacché finalizzate all’unico scopo d’impedire o rendere più difficoltoso l’accesso al mercato per i concorrenti, e anche per esse non occorre alcuna analisi in concreto per verificane l’effettiva capacità di restringere la concorrenza.

Concludendo, il TUE ha confermato quindi la sanzione comminata dalla CE, respingendo altresì la richiesta di Intel di ridurne l’ammontare. Intel potrà però ulteriormente impugnare la decisione, questa volta dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

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