E-commerce scorretto: l’AGCM sanziona Techmania

Nel procedimento PS10171, conclusosi lo scorso 7 ottobre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato Techmania S.r.l., società attività nel settore dell’e-commerce di prodotti tecnologici – in vero, non nuova a sanzioni da parte dell’Antitrust – dopo aver accertato la violazione degli articoli 20, 24, 25 (d) e 61 del Codice del Consumo, che disciplinano rispettivamente il divieto di pratiche commerciali scorrette e aggressive a danno dei consumatori (inclusa l’imposizione da parte del professionista di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali degli stessi) e attribuiscono al consumatore, in caso di violazione del professionista dell’obbligo di consegna della merce entro 30 giorni dall’acquisto, il diritto di risolvere il contratto e di ottenere senza ritardo il rimborso di quanto dallo stesso versato.

Il procedimento è stato avviato sulla base di ben 180 segnalazioni di clienti – pervenute all’AGCM da giugno a settembre 2015 – che denunciavano ripetute condotte commerciali scorrette da parte della società, nello specifico consistenti nella mancata consegna dei prodotti acquistati sul sito www.techmania.it e nell’indifferenza rispetto ai numerosi solleciti e richieste, prima di adempimento, poi di rimborso.

Contro tali contestazioni, Techmania si era difesa allegando: (i) il cospicuo decremento delle segnalazioni rispetto a quelle pervenute allo stesso Antitrust nel mese di marzo, asseritamente già oggetto di precedente sanzione; (ii) che le segnalazioni in questione, per circa la metà, sarebbero nel frattempo state risolte e che comunque nel loro insieme queste avrebbero costituito solamente l’1% degli ordini totali ricevuti da inizio anno; (iii) l’adozione di un oneroso servizio di customer care in grado di avvisare tempestivamente il cliente in caso di ritardi delle consegne; servizio che, però, non avrebbe permesso agli operatori di procedere direttamente ai rimborsi, ove richiesti.

Alla luce delle risultanze istruttorie, tuttavia, l’AGCM non ha riconosciuto alcun pregio alle difese avanzate; al contrario, come anticipato, ha riscontrato la scorrettezza delle condotte commerciali poste in essere dalla società. In particolare, ha evidenziato la loro “particolare gravità, stante il fatto che (la società) procede alla vendita di prodotti di cui, non solo non ha la disponibilità al momento della transazione, ma che non procede ad ordinare e a spedire ai consumatori in tempi ragionevoli”. Per l’Antitrust, inoltre, il riscontrato elevatissimo numero di ordini annullati rispetto al totale di quelli ricevuti è sintomatico di “un fortissimo deficit organizzativo e gestionale”, diverso da qualsiasi momentanea difficoltà di approvvigionamento, e quindi tale da rendere l’attività di Techmania inadeguata rispetto all’offerta di beni di consumo rivolti alla clientela.

Ancora, sul tema dei mancati rimborsi, l’AGCM ha affermato che le “innumerevoli evidenze di ritardi, di comportamenti dilatori, di risposte standard, evasive ed elusive, fornite dal professionista ai consumatori” fossero volte “proprio (ad) ostacolarli in tale attività di recupero delle somme illegittimamente trattenute dal professionista stesso”, quando, invece, il rimborso dovuto dalla società in caso di legittimo annullamento di un ordine dovrebbe essere immediato e automatico.

Ciò rivela “una chiara strategia del professionista, volta ad attirare i consumatori con offerte di prodotti a prezzi estremamente convenienti, inducendoli all’acquisto e al pagamento immediato dei corrispettivi senza successivamente procedere alla consegna, (…) trattenendo artificiosamente” o ritardando la restituzione delle somme versate”; come dimostra, per altro, anche il criterio con cui la società ha scelto i pochi clienti effettivamente rimborsati: ossia in base alla serietà della loro reazione.

Quanto all’attualità delle condotte contestate, l’AGCM non solo la considera provata dai documenti acquisiti al fascicolo istruttorio, ma le attribuisce anche “un elevato grado di offensività, in quanto il sito www.techmania.it è ancora attivo e come tale idoneo, (…) anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata dal professionista prodotti di elettronica a prezzi appetibili a raggiungere un elevato numero di consumatori”, che vengono così indotti “ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero”.

Sulla base di tutto quanto sopra, l’AGCM ha quindi disposto l’immediata sospensione di ogni attività di Techmania diretta alla vendita sul sito www.techmania.it di prodotti non disponibili, incluso l’addebito anticipato di corrispettivi per l’acquisto di prodotti che non siano pronti per la consegna e ha, al contempo, previsto una sanzione amministrativa (da € 10.000 a 5.000.000) in caso di mancato rispetto di tale sospensione.

Va detto, infine, che, pochi giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio qui commentato, sul sito techmania.it è comparso un avviso di sequestro ad opera della Guardia di Finanza di Eboli (SA), su delega dell’autorità giudiziaria di Salerno. Secondo notizie di stampa, questo diverso e ben più penalizzante provvedimento sarebbe originato da un procedimento penale per il reato di truffa. Lo scrivente ad ogni modo non ha diretta conoscenza degli atti del procedimento penale e non è in grado di confermare direttamente la veridicità di quanto riportato dalla stampa.

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