Contraffazione di marchio internazionale e concorrenza sleale: Chanel vince davanti al Tribunale di Firenze

Il Tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata lo scorso 26 gennaio, ha riconosciuto la contraffazione di due marchi figurativi internazionali di titolarità della storica casa di moda Chanel, costituiti dal celeberrimo logo raffigurante due “c” intersecate e contrapposte “schiena a schiena”, oltre ad atti di concorrenza sleale realizzati a suo danno da parte di una nota profumeria della Versilia, peraltro rivenditrice ufficiale di prodotti originali Chanel.

Questi i fatti. Nel contesto di un parallelo procedimento penale, l’attrice era venuta a conoscenza del fatto che la la profumeria in questione vendeva accessori per capelli recanti il proprio marchio contraffatto. Chanel l’aveva, quindi, citata in giudizio, chiedendo al Tribunale di accertare che tale condotta costituisse, al contempo, violazione dei propri diritti su marchi internazionali e concorrenza sleale di natura confusoria e per agganciamento. Per l’effetto chiedeva, inoltre, che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni subiti ed inibita dalla commercializzazione dei prodotti in pretesa contraffazione.

La convenuta si era difesa evidenziando, in primo luogo, che i prodotti contestati non fossero confondibili con i marchi Chanel, date le differenti decorazioni (circolari/semicircolari), il diverso prezzo e l’assenza di elementi (targhette, cartellini, etc.) riconducibili alla griffe dell’attrice, in ogni caso chiamando in garanzia la società fornitrice e produttrice della merce acquistata per essere manlevata nel caso di condanna; in via riconvenzionale, aveva chiesto al Tribunale di accertare l’illiceità dell’intervenuta revoca da parte di Chanel del mandato in concessione in virtù del quale aveva in precedenza commercializzato prodotti Chanel come rivenditore ufficiale, e i relativi danni.

In seguito alla chiamata in garanzia, si era costituita in giudizio anche la società fornitrice, asserendo di non aver mai commercializzato alcun prodotto astrattamente riconducibile ai marchi dell’attrice ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Chanel aveva dal canto suo esteso anche a quest’ultima le domande di accertamento dell’illecito e risarcimento dei danni.

Marchio internazionale Chanel n. 517325Segno riportato sui prodotti contraffatti

Nel merito, il Tribunale fiorentino ha riconosciuto in maniera categorica le lamentate concorrenza sleale e contraffazione dei marchi attorei, considerando “assolutamente imbarazzante (sic) la pressoché totale identità dei due segni e la corrispondente capacità confusoria sia sotto l’aspetto della initial confusion sia sotto l’aspetto della post-sale confusion”.

Quanto alla initial confusion, infatti, ha stabilito che, nel caso di specie, fosse “assolutamente percepibile in concreto e secondo valutazione globale e sintetica dell’impressione d’insieme la confusione in cui può incorrere il consumatore, non soltanto medio ma anche fidelizzato al brand”, data la natura del contesto in cui i prodotti contraffatti venivano commercializzati, ossia “un regolare punto vendita e commercio al dettaglio”, presso cui, peraltro, venivano venduti anche prodotti originali Chanel per espressa ammissione della convenuta.

Con riguardo, poi, alla confusione post-vendita – quella in cui può essere indotto chi vede il prodotto contraffatto, nel caso di un accessorio, indosso all’acquirente – i Giudici hanno ritenuto che la merce contraffatta acquistata potesse “apparire come originale agli occhi dei più, in tal modo traslando sull’ipotetico identico prodotto a marchio originale qualità e caratteristiche (pacificamente inferiori) che percepisce dal concreto prodotto a marchio contraffatto”.

Ne è seguito l’accoglimento delle domande proposte da Chanel e il conseguente rigetto della riconvenzionale della convenuta.

Dopo aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata – a fronte delle fatture comprovanti la provenienza della merce oggetto di causa dalla stessa e di un suo catalogo in cui i prodotti contestati erano pubblicizzati – i Giudici fiorentini hanno rigettato anche la domanda di garanzia presentata dalla convenuta nei confronti di quest’ultima, motivando che “la convenuta non può pretendere di essere manlevata dalla terza chiamata per una condotta autonoma e volontaria quale la commercializzazione della merce contraffatta, distinta da quella della terza chiamata consistente nella importazione/distribuzione di essa, nonostante (…) ambedue causalmente connesse al verificarsi della complessiva fattispecie illecita”.

Con riguardo al risarcimento del danno, infine, il Tribunale ha accolto la domanda attorea di retroversione degli utili ex art. 125(3) c.p.i. realizzati dalle autrici delle violazioni per la liquidazione del danno da lucro cessante, condannando la convenuta e la terza chiamata rispettivamente al pagamento di circa € 9.500 e € 17.000. Non è stato, invece, liquidato alcun danno da perdite subite, in quanto non specificamente provato da parte attrice.

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