Contenziosi con società estere: le nuove regole sulla competenza territoriale delle sezioni specializzate

Dal 22 febbraio 2014 sono entrate in vigore le norme che stabiliscono la competenza inderogabile di undici tribunali specializzati italiani per le controversie che coinvolgono una società con sede all’estero.

Le nuove regole sono state introdotte dal decreto “Destinazione Italia” (D.L. 145/2013), convertito con Legge n. 9 del 2014. L’art. 10 del suddetto decreto modifica gli artt. 1 comma 1-bis e 4 del D.Lgs. 168/2003 e stabilisce la competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trento e Bolzano nel caso in cui parte in causa sia una società con sede all’estero e la controversia rientri nelle materie di esclusiva competenza delle sezioni specializzate, ovvero: proprietà intellettuale, antitrust, diritto societario e appalti pubblici.

Specifica la norma che nulla cambia se la società in questione sia parte attrice o convenuta o se la stessa abbia una sede secondaria nel territorio dello Stato: anche in questi casi sarà competente inderogabilmente la sezione specializzata individuata nel decreto. L’articolo stabilisce che permane la competenza inderogabile anche nelle ipotesi di pluralità di convenuti nel caso di cumulo soggettivo di cause connesse per oggetto o titolo. Nessuna menzione invece per i casi di chiamata in causa in garanzia e di intervento volontario, motivo per cui sembra ragionevole escludere tali ipotesi dalla competenza sancita dall’art. 10.

La finalità delle nuove disposizioni è quella di concentrare le controversie che coinvolgono società estere in pochi tribunali più facilmente raggiungibili dall’estero, offrendo al contempo la preparazione più specifica dei giudici delle sezioni specializzate. Il fine ultimo è quello di attrarre maggiori investimenti, cercando di ridurre al minimo le difficoltà e i costi che spesso le società straniere si trovano ad affrontare nelle cause giudiziarie relative all’attività svolta nel territorio.

Ad un’analisi più attenta tuttavia, non appare così scontato che tale scelta normativa agevoli in ogni caso la società estera. Si pensi ad esempio ad una società straniera con sede secondaria a Bologna che intenda promuovere una causa in materia di proprietà intellettuale: essa sarà in ogni caso costretta a rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale di Genova, competente secondo l’art. 10 anche per il foro di Bologna, con la conseguente eventualità di dover sostenere costi aggiuntivi per lo spostamento in una città diversa (peraltro, per restare alle due città dell’esempio, Genova è più in generale peggio collegata di Bologna, sia a livello nazionale che internazionale).

Qui i link all’art. 10 del DL 145/2013 in cui sono elencate le varie sezioni specializzate competenti per territorio.

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