Cambia di nuovo la normativa sulla tutela del design

Nuovo cambio di rotta sulla tutela autoristica dell’industrial design: è quello che risulta dal c.d. “Decreto Sviluppo” (D. L. 70/2011, pubblicato lo scorso 13 maggio) che per l’ennesima volta ha modificato la norma forse più contesa del nostro Codice della Proprietà Industriale (CPI, D. Lgs. 30/2005), ovvero il suo art. 239.

In particolare, l’art. 8 co. 10 del Decreto Sviluppo ha sostituito con il seguente il testo dell’art. 239 CPI, già modificato numerose volte negli ultimi anni: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore – LdA, n.d.A.), comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione, non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso” (sottolineature aggiunte). (…)

In pratica, alla luce dell’iter normativo che ha portato a questa ennesima modifica, la nuova norma sembrerebbe volta ad affermare che la tutela di diritto d’autore si applica, tra le opere realizzate prima del 19 aprile 2001, solo a quelle che prima di tale data erano state registrate come disegni, e non a quelle che, pur possedendo i requisiti del carattere creativo e valore artistico richiesti dall’art. 2 n. 10 LdA per il riconoscimento della tutela, non erano state registrate. Ciò nonostante il fatto che proprio la loro registrazione, al tempo, avrebbe significato rinunciare alla tutela autoristica: infatti al tempo registrare il design significava in sostanza rinunciare alla più lunga tutela fornita dal diritto d’autore perché nel nostro ordinamento era in vigore il divieto del c.d. “cumulo” tra la tutela di diritto d’autore e quella di disegno registrato (divieto che venne meno con il D. Lgs. n. 95/2001). Per tale ragione, solo le aziende che non registravano il disegno potevano aspirare alla tutela di diritto d’autore per i propri prodotti, tutela che non richiede alcuna registrazione ma nasce con la semplice creazione dell’opera. Con la modifica normativa così interpretata, quindi, la tutela autoristica verrebbe in sostanza concessa a chi vi aveva rinunciato e non verrebbe concessa a chi, per garantirsela, non aveva registrato il proprio design.

Inutile dire che la modifica normativa – che peraltro dovrà essere confermata con la conversione in legge del decreto – ha già determinato dure reazioni da parte dell’industria del design. Tra gli altri, proprio questa mattina è apparso su Il Sole 24 ore un articolo in cui il presidente di Indicam (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) dr. Carlo Guglielmi lamenta l’incostituzionalità della norma, oltre a denunciare il fatto che con essa anziché favorire, come si dovrebbe, l’innovazione, si vanno a favorire le copie, in assoluto contrasto con le tendenze normative degli altri Stati e con le esigenze economiche del nostro Paese. C’è da aspettarsi quindi che la battaglia e le modifiche normative non siano ancora finite: il primo banco di prova sarà proprio la conversione in legge del Decreto Sviluppo, nell’ambito della quale saranno possibili nuovi emendamenti.

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Pubblicato l’E-Commerce Consumer Behaviour Report 2011

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