Reg. UE n. 524/2013: al via la piattaforma ODR europea per la risoluzione stragiudiziale delle controversie online tra consumatori e professionisti

Dallo scorso 9 gennaio – data in cui è divenuta applicabile la gran parte del Regolamento UE n. 524/2013 – le controversie in materia di contratti di vendita e servizi conclusi online tra consumatori e professionisti, rispettivamente residenti e stabiliti nel territorio dell’Unione, trovano un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale: la piattaforma europea ODR (Online Dispute Resolution), concretamente operativa dal prossimo 15 febbraio e disponibile al sito http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

La piattaforma ODR vuole essere un mezzo facilmente accessibile, efficace, rapido e a basso costo per risolvere in via stragiudiziale le controversie suindicate. In particolare, essa: i) fornirà informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie; ii) consentirà ai consumatori e ai professionisti di presentare reclami mediante modulo elettronico; iii) trasmetterà tali reclami all’organismo ADR individuato dalle parti; e iv) metterà a disposizione gratuitamente uno strumento elettronico di gestione dei casi, che consenta agli organismi ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia, senza che le parti debbano essere fisicamente presenti. Tutto ciò nell’intento di aumentare la fiducia dei consumatori verso il commercio online.

L’Articolo 14 del Regolamento impone poi obblighi informativi a carico di tutti i professionisti stabiliti nell’Unione Europea operanti nel settore delle vendite o della prestazione di servizi online. Questi soggetti, infatti, dal 9 gennaio, sono tenuti:

  1. a inserire all’interno dei loro siti un link, facilmente accessibile ai consumatori, diretto alla piattaforma ODR;

  2. a mettere a disposizione dei consumatori il proprio indirizzo email cui poter essere contattati in via preliminare; e

  3. a fornire informazioni ai consumatori riguardo all’esistenza della piattaforma ODR e alla possibilità di ricorrere alla stessa per risolvere eventuali controversie (se del caso, anche all’interno delle proprie Condizioni generali relative a contratti di vendita e/o servizi online), solo qualora i professionisti in questione si siano impegnati o siano tenuti a ricorrere ad organismi ADR per la risoluzione delle controversie con i consumatori.

Il mancato rispetto di tali obblighi informativi comporta sanzioni il cui ammontare è stabilito in maniera differente da ogni Stato membro: in Italia la definizione di tale regime sanzionatorio è stata affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”).

Il Regolamento, infine, prevede l’individuazione di c.d. punti di contatto nazionali, enti che hanno il compito di fornire informazioni e assistenza ai consumatori riguardo ai loro diritti e al concreto funzionamento della piattaforma ODR. In Italia quale punto di contatto è stato designato il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (“ECC-NET”), con sede a Roma e Bolzano.

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