Recenti modifiche in tema di durata della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi

In data 11 marzo 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 22 del febbraio 2014 che, attuando la direttiva 2011/77/EU recante modifiche in materia di durata della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, va ad emendare alcuni articoli della legge 633/1941 (Legge sul diritto d’Autore, “Lda”). Qui di seguito una sintesi delle principali modifiche apportate dal decreto.

Il decreto interessa in primis i produttori di fonogrammi che siano stati lecitamente pubblicati o comunicati al pubblico entro 50 anni dalla loro fissazione: la tutela dei relativi diritti connessi viene portata da 50 a 70 anni a partire rispettivamente dalla data della prima pubblicazione o comunicazione al pubblico lecita (art. 75 Lda).

Da tale modifica discendono a catena delle modifiche relative ai diritti degli artisti interpreti e esecutori dei fonogrammi. In primo luogo, viene inserito nella Lda il nuovo art. 84-bis secondo il quale, qualora sia stata contrattualmente conferita a detti artisti, in cambio della cessione dei loro diritti al produttore di fonogrammi, una remunerazione non ricorrente (ovvero forfettaria), essi hanno poi diritto – irrinunciabile – a una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno successivo al cinquantesimo dalla lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico del relativo fonogramma. Tale retribuzione dovrà essere pari al 20% del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito nel corso dell’anno precedente a quello in cui è versata la remunerazione.

Il nuovo art. 84-ter Lda concede poi all’artista interprete o esecutore il diritto irrinunciabile di recedere dal contratto con cui questi ha ceduto i suoi diritti al produttore di fonogrammi qualora, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o comunicazione lecita del fonogramma, il produttore dello stesso non ne metta in vendita un numero sufficiente di copie o non lo metta a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da  esso  scelti (c.d. clausola “use it or lose it”). L’articolo precisa che tale diritto può essere tuttavia esercitato solo se il produttore del fonogramma, entro un anno dalla comunicazione dell’artista della volontà di recedere, non realizzi entrambe le forme di utilizzazione.  Conseguenza del recesso sarà la decadenza dei diritti del produttore sul fonogramma.

Ancora, in linea con quanto precede subisce una modifica anche l’art. 85 Lda, relativo alla durata dei diritti degli artisti esecutori o interpreti di opere fissate su fonogrammi lecitamente pubblicati o comunicati al pubblico entro 50 anni dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione:  la durata dei relativi diritti viene infatti portata da 50 a 70 anni dalla pubblicazione o comunicazione al pubblico lecita (mentre resta di 50 anni per il caso di esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni fissate su mezzo diverso dal fonogramma).

Le modifiche introdotte dal nuovo decreto si applicano ai diritti sulle fissazioni di esecuzioni e sui fonogrammi già protetti alla data del 1° novembre 2013, e naturalmente alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi realizzati dopo tale data.

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