Privacy, un’interessante pronuncia della Cassazione in tema di cronaca giornalistica e identificabilità dei soggetti coinvolti.

La Suprema Corte, con sentenza 27 gennaio 2014, n. 1608, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Bolzano su ricorso ex art. 152 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy), ha offerto una nuova, importante lettura in tema di “soggetto identificabile” in relazione a cronache giornalistiche.

I protagonisti della vicenda, madre e figlio, avevano chiesto al giudice di primo grado l’accertamento dell’avvenuta lesione del diritto alla riservatezza dei loro dati personali, compiuta tramite la pubblicazione di un articolo di giornale, poi ripreso da altre testate, che, pur omettendo i loro nomi, forniva numerosi e precisi dettagli della vicenda, tali da consentirne una facile identificazione da parte dei lettori, specialmente in considerazione della ristretta cerchia di persone residente nella località interessata. Accertata in primo grado la lesività delle condotte poste in essere a carico dei due soggetti, la decisione del tribunale di prime cure veniva poi confermata dalla Suprema Corte.

Quello che risulta di particolare interesse nella pronuncia in esame è proprio il principio affermato dalla Cassazione a proposito dei parametri di definizione di “soggetto identificabile”. La Cassazione, infatti, nel rigettare tutte le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado per inammissibilità, coglie l’occasione per stabilire in modo esplicito che “[…] l’individuabilità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l’esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, […] “. La menzione esplicita dei nomi del soggetto potenzialmente leso non è dunque conditio sine qua non per affermare la riconoscibilità del soggetto e la conseguente lesione, ma anzi, considerarla come tale significherebbe offrire uno spiraglio per una elusione delle norme poste a tutela della riservatezza. Come afferma ancora la Corte, “negare l’applicazione della normativa citata alle ipotesi di persona immediatamente riconoscibile pur in assenza della indicazione delle generalità, equivale a negare concreta efficacia alla normativa stessa e a renderla agevolmente aggirabile.”.

La normativa cui allude la Corte è quella che regola proprio il delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza. Fondamentali in ambito giornalistico sono, infatti, i limiti e le condizioni per l’utilizzo di dati personali senza il consenso dell’interessato: l’essenzialità della notizia e l’interesse pubblico. Limiti che vengono ripresi e ampliati dal D.Lgs 196/2003 e dal Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998), in cui si presta particolare attenzione alla definizione di “essenzialità” dell’informazione, alla tutela del minore e al rispetto della dignità della persona. Qualora tali condizioni non siano presenti, come nel caso in esame, la menzione della persona, specie nella veste di vittima di fatti di reato, configura quindi una lesione della sua sfera di riservatezza, sia essa identificata o identificabile.

Proprio a tale ultimo riguardo, la pronuncia della Cassazione, offrendo una definizione ampia del concetto di soggetto identificabile, fornisce un’importante indicazione in materia, togliendo ogni dubbio sulla circostanza che sia fondamentale per la lesione del diritto alla privacy (sussistendone le altre condizioni) la menzione, nella cronaca giornalistica, del nome della persona offesa.

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