Lionel Messi può registrare il suo marchio, dice il Tribunale UE

Lo scorso 26 aprile il Tribunale dell’Unione Europea (caso T-554/14) ha accolto il ricorso con cui il noto calciatore Lionel Messi aveva impugnato la decisione dell’EUIPO di rigettare la sua domanda di registrazione del marchio “MESSI” sotto raffigurato.

In sostanza, il calciatore aveva depositato domanda di registrazione di marchio UE per le classi 9, 25 e 28. Contro tale domanda aveva presentato opposizione il titolare del marchio UE denominativo “MASSI” anteriormente registrato per le medesime classi. La Divisione di Opposizione dell’EUIPO aveva accolto l’opposizione, e tale decisione era stata confermata dalla Prima Commissione Ricorso dell’EUIPO avanti alla quale Messi aveva fatto ricorso. Da qui l’ulteriore impugnazione di Messi avanti al Tribunale UE.

Nella decisione in commento, il Tribunale conferma innanzitutto l’identità ovvero somiglianza dei prodotti coperti dai due marchi, nonché la somiglianza fonetica e visiva tra questi ultimi, considerata non esclusa dalla presenza dell’elemento figurativo contenente la M stilizzata nel marchio MESSI. Tuttavia, discostandosi dalle decisioni dell’EUIPO, il Tribunale rileva la sussistenza di una marcata differenza concettuale tra i segni, data proprio dalla notorietà del calciatore.

In merito, il Tribunale sottolinea che la Commissione di Ricorso ha errato nell’affermare che il consumatore ragionevolmente attento non attribuirebbe un significato concettuale preciso a nessuno dei due marchi in questione, e non vedrebbe quindi alcuna differenza concettuale tra i medesimi. Al contrario, afferma il Tribunale, Lionel Messi è una personalità pubblica conosciuta dalla maggioranza delle persone ragionevolmente informate che leggono i quotidiani, guardano i telegiornali o ascoltano i programmi radiofonici, posto che su tali mezzi di informazione si parla spesso di lui. Di conseguenza, la maggioranza del pubblico assocerà il segno MESSI al notissimo calciatore, tantopiù considerato che i prodotti coperti dal marchio sono in particolare articoli e abbigliamento per lo sport.

La differenza concettuale tra i due segni è quindi tale, continua la decisione, da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche ed escludere qualsiasi pericolo di confusione tra i due marchi, pericolo richiesto invece dall’art. 8 (1) (b) Regolamento 207/2009 UE perché il marchio successivo sia escluso dalla registrazione a seguito di opposizione del titolare di marchio anteriore. Da qui l’annullamento della decisione di rigetto impugnata dal calciatore.

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Aspetti sostanziali e processuali della convalidazione del marchio: Cass. Civile, Sez. 1, n. 18736/2018

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