L’AGCM blocca due siti di falsi Gucci e Prada

Con provvedimenti n. 24166 e n. 24167 dello scorso 23 gennaio, rispettivamente nei procedimenti PS8757 e PS8758, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha ordinato, in via cautelare, l’oscuramento di due website che pubblicizzavano e commercializzavano beni contraffatti a marchio “Gucci” e “Prada” (www.guccioutlet-italy.org e www.pradaborselinea.com, i “Siti”).

In particolare, la struttura dei Siti – con tanto di foto e immagini tratte dai portali originali – induceva i consumatori ad effettuare acquisti nella convinzione di ottenere un prodotto originale da un rivenditore ufficiale, ad un prezzo outlet in linea con quelli dei prodotti dei grandi marchi italiani. Dalle valutazioni dell’AGCM sono emerse tre distinte pratiche commerciali scorrette a carico dei due operatori cinesi titolari dei domini, che avrebbero violato le norme del Codice del Consumo (“Cod. Cons.”, D. Lgs. n. 206/2005) sotto vari profili. (…)

In primo luogo, in violazione degli artt. 21 e 23 Cod. Cons., i due portali avrebbero fornito informazioni ingannevoli su natura e caratteristiche dei prodotti pubblicizzati – che risultavano in realtà contraffatti – ingenerando confusione con i celebri marchi del Made in Italy e inducendo il consumatore ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso. In secondo luogo, in violazione dell’art. 22 Cod.Cons., i website erano viziati dall’omissione delle informazioni su identità e indirizzo geografico dei professionisti operanti attraverso di essi, oltre che sui diritti dei consumatori, ad esempio in relazione al diritto di recesso. Infine, in violazione degli artt. 24 e 25 Cod. Cons., essi non fornivano la garanzia legale di conformità con conseguente possibilità di sostituzione della merce.

In considerazione di tali risultanze, l’AGCM ha quindi disposto la sospensione “entro due giorni” di ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei due nomi a dominio, ordinando agli Internet Service Providers di impedire l’accesso agli stessi da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete provenienti dal territorio italiano. Il provvedimento precisa che, in assenza di attuazione nel termine dato, lo stesso verrà eseguito dalla Guardia di Finanza e le richieste di visualizzazione dei due portali saranno reindirizzate automaticamente a una pagina contenente un avviso indicante l’avvenuto blocco dei medesimi su ordine dell’AGCM.

Indietro
Indietro

La tutela dei brand “contro” i nuovi gTLDs

Avanti
Avanti

Il Tribunale dell’Unione Europea di nuovo sul marchio “BUD”