La mala fede nella registrazione del modello comunitario

Lo scorso 4 dicembre, la Sezione specializzata in materia di impresa “A” del Tribunale di Milano si è pronunciata in materia di registrazione di un modello comunitario da parte del non avente diritto (sentenza n. 14426/2014). Nello specifico, la Sezione è stata chiamata a dirimere una lite tra due società, l’attrice Cubica s.r.l. — successivamente Too Late s.r.l. — e la convenuta Squan di Pascual Luna Maria Paula & C. s.a.s., titolari di due modelli comunitari identici registrati rispettivamente nel marzo e nel gennaio 2009 per una cover per orologi.

Sia l’attrice, in via principale, che la convenuta, in via riconvenzionale, avevano chiesto al Collegio di accertare la contraffazione del proprio modello ad opera della controparte, di condannare l’avversaria a risarcire i danni causati da tale contraffazione e di emettere nei suoi confronti un provvedimento inibitorio per impedire che la commercializzazione dei prodotti illeciti proseguisse.

Il Tribunale ha quindi dovuto preliminarmente determinare quale tra le parti in causa fosse la legittima titolare del modello e chi, invece, ne avesse ottenuto la registrazione pur non avendone diritto. In simili casi, vige naturalmente una presunzione di novità del modello registrato per primo. Nel caso di specie tuttavia, l’attrice (che aveva registrato il modello per seconda) è riuscita a dimostrare, attraverso una complessa attività istruttoria, come la convenuta non fosse in realtà titolare del modello che aveva registrato.

In particolare, nella sentenza in commento i Giudici evidenziano come in corso di causa fossero emersi elementi probatori seri, precisi e concordanti a favore della prospettazione dell’attrice secondo cui la prima registrazione era stata effettuata – dalla convenuta – in mala fede. L’escussione di alcuni testimoni aveva confermato, infatti, la tesi secondo la quale il prodotto dell’attrice era stato realizzato sin dal 2008, mentre la convenuta si era impossessata dallo stampo del medesimo (poi illegittimamente registrato come modello) nel contesto fieristico del Macef 2009; in aggiunta, l’esame del modello Squan mostrava che esso presentava gli stessi quattro piccoli incavi presenti nello stampo della cover Cubica.

D’altra parte, la CTU aveva: smentito la tesi di parte convenuta secondo cui il proprio modello di cover oggetto di registrazione derivava da uno stampo realizzato a mano da parte del suo socio accomandante; accertato una parziale corrispondenza delle irregolarità delle due cover ed in particolare delle depressioni/martellature sulle superfici interne; escluso che lo stampo di parte attrice potesse derivare, come sosteneva la convenuta, da un calco eseguito sulla cover di quest’ultima, essendo il primo di dimensioni minori (e ciò per l’ovvia considerazione che la matrice di uno stampo deve essere più grande del prodotto stampato con tale matrice); concluso che i due modelli, di Cubica e di Squan, derivassero dalla stessa matrice.

Sulla base di ciò, il Tribunale ha ritenuto di poter desumere con un sufficiente grado di probabilità che la cover Squan fosse stata ricavata da un calco della cover di Cubica, per poi essere registrata come modello comunitario in totale mala fede.

Il Tribunale ha quindi accertato la contraffazione del modello Cubica da parte della convenuta, condannando i soci della stessa (nel frattempo estinta) a risarcire i danni causati e al pagamento di tutte le spese legali sostenute dall’attrice sia nel giudizio cautelare che in quello di merito.

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