La Corte Suprema esclude la responsabilità del direttore de “L’Espresso” online per i post diffamatori degli utenti

La Cassazione penale ha recentemente emanato una sentenza (n. 44126/11) in materia di diffamazione online, relativa in particolare alla sussistenza o meno di una responsabilità penale in capo al direttore responsabile di una testata online (L’Espresso) per il carattere diffamatorio di un post pubblicato da un utente finale. La sentenza, in conformità con la precedente giurisprudenza della medesima Corte Suprema (sent. n. 35511/2010), ha escluso la sussistenza di tale responsabilità per via del carattere informatico e non cartaceo della testata.

Nella decisione in commento la Corte ha rilevato che l’art. 57 del codice penale sanziona il direttore responsabile che ometta di esercitare, sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario ad impedire la commissione di reati a mezzo della pubblicazione; tale norma, tuttavia, fa esclusivo riferimento alla stampa periodica, ove per “stampa”, secondo la legge sulla stampa n. 47/48, si intendono le “riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici” destinate alla pubblicazione e all’effettiva distribuzione tra il pubblico.(…)

I requisiti appena indicati, dice la Corte, difettano nelle pubblicazioni online, in cui non si ha riproduzione su supporti fisici finalizzata alla distribuzione di questi ultimi presso il pubblico: luogo di divulgazione della notizia è infatti solo la pagina internet di pubblicazione della stessa. La divulgazione avviene quindi in maniera analoga a quella realizzata dai telegiornali, in relazione ai direttori dei quali la giurisprudenza ha negato l’applicabilità dell’art. 57 c.p. “per la diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione e per la impossibilità di operare, in materia penale, una analogia in malam partem“.

Nel caso della testata online, precisa quindi la Cassazione, è impossibile per il direttore impedire la pubblicazione di contenuti diffamatori, essendone impossibile un controllo preventivo. Ciò che il direttore può fare è solo eliminare i contenuti lesivi dei diritti altrui dopo che essi sono stati pubblicati, ma l’eventuale omissione di tale adempimento successivo non consente comunque di ritenere sussistente il reato di cui all’art. 57 c.p., che solo è riferito al controllo preventivo (e, nuovamente, non è suscettibile di applicazione analogica ai danni dell’imputato).

Indietro
Indietro

la CGUE sulla tutela autoristica del ritratto fotografico

Avanti
Avanti

La Corte di Giustizia UE si pronuncia sui CPC di combinazione e rifiuta l’infringement test