La competenza giurisdizionale in caso di violazione di diritti patrimoniali d’autore via internet

Con sentenza dello scorso 3 ottobre nella causa C-170/12, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è pronunciata in tema di competenza giurisdizionale per ipotesi di violazione di diritti patrimoniali d’autore. La controversia che ha condotto a tale pronuncia aveva ad oggetto una domanda di risarcimento danni avanzata dal musicista Peter Pinckney (“Ricorrente”) nei confronti della società austriaca KDG Mediatech AG (“Mediatech”). Il Ricorrente sosteneva di essere autore, compositore e interprete di dodici canzoni registrate su un disco di vinile, le quali venivano successivamente riprodotte senza autorizzazione da Mediatech su CD prodotti in Austria. I CD venivano poi venduti da due società britanniche attraverso siti web accessibili, fra l’altro, anche dal luogo di residenza del Ricorrente, a Tolosa, in Francia.

Per queste ragioni, il Ricorrente aveva citato Mediatech dinanzi al Tribunal de grande instance de Toulouse che, respingendo l’eccezione di incompetenza territoriale presentata da Mediatech, riteneva che il fatto che il Ricorrente avesse potuto acquistare i CD dal suo luogo di residenza in Francia su un sito internet accessibile al pubblico francese fosse sufficiente a stabilire un “collegamento sostanziale fra i fatti e il danno asserito, tale da giustificare la competenza del giudice adito”.

In seguito, accogliendo il ricorso in appello di Mediatech, la Cour d’Appel de Toulouse ribaltava la pronuncia di prime cure escludendo la competenza del giudice adito in quanto “il luogo del domicilio del convenuto era l’Austria e il luogo di verificazione del danno non poteva trovarsi in Francia, senza che fosse necessario esaminare le rispettive responsabilità della Mediatch e delle società [britanniche venditrici dei CD via web], non essendo stata dedotta la complicità di queste ultime con la Mediatech”.

A fronte di tale verdetto, il Ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla Cour de Cassation, deducendo la violazione dell’art. 5(3) del Regolamento (CE) n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale (il “Regolamento”), in base al quale “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro (…) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Chiamata a decidere sul punto, la Cassazione Francese ha sospeso il procedimento e sottoposto alla CGUE due questioni pregiudiziali dalla stessa riformulate nel quesito “se l’articolo 5, punto 3, del regolamento debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente a conoscere dell’azione per responsabilità presentata dall’autore di un’opera nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro e che ha ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito”.

La Corte ricorda in primis che la regola che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato (art. 2(1) del Regolamento) è derogata, tra l’altro, dalla competenza speciale – e in quanto tale da interpretarsi in modo restrittivo – di cui all’art. 5(3) del Regolamento.  Tuttavia, alla luce della sentenza Melzer richiamata sul punto, i giudici ricordano che l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” usata dalla norma concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo dell’evento causale che ne è all’origine, potendo il convenuto essere citato in entrambi i fori. In aggiunta, la Corte precisa che l’eccezione di cui all’art. 5(3) è applicabile solo se esiste “un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, potendo essere validamente adito “solo il giudice nel cui distretto sia situato l’elemento di collegamento pertinente”. Alla luce di ciò, nel caso di specie si trattava di verificare – dicono i giudici – se il tribunale francese adito dal Ricorrente fosse competente in base alla realizzazione effettiva del danno dedotto, occorrendo a tal fine “determinare concretamente le circostanze in cui (…) il danno (…) si concretizza o può concretizzarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto ha riprodotto l’opera dell’autore su un supporto materiale, che è stato poi venduto tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito”.

In secondo luogo, richiamando alcuni principi giurisprudenziali consolidati in tema di violazioni commesse per mezzo di internet e, come tali, concretizzabili in numerosi luoghi, la Corte ricorda che: i) il luogo in cui si concretizza il danno ai sensi della norma in questione può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato; ii) il rischio che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro; iii) nell’individuare il luogo della concretizzazione del danno ai fini dell’attribuzione di competenza è anche importante considerare quale giudice sia in grado di valutare meglio degli altri il merito della violazione dedotta. In passato la Corte ha applicato tali principi per individuare il luogo della concretizzazione del danno causato tramite internet in caso sia di violazioni dei diritti della personalità sia di diritti di proprietà intellettuale, distinguendo tra i due tipi di violazioni. In questo caso, la Corte era invece chiamata a pronunciarsi in tema di diritti patrimoniali d’autore.

Sul punto, i giudici affermano innanzitutto che tali diritti sono soggetti al principio di territorialità, essendo protetti automaticamente in tutti gli Stati membri e ivi suscettibili di violazione in funzione del diritto sostanziale applicabile. Inoltre, l’art. 5(3) non esige che l’attività dannosa sia “diretta verso” lo Stato membro del giudice adito, bensì richiede solo che il danno sia avvenuto o possa avvenire. Di conseguenza, secondo i giudici, riguardo la violazione in questione “la competenza a conoscere di un’azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi è già stabilita, a favore del giudice adito, dato che lo Stato membro nel cui territorio si trova tale giudice tutela i diritti patrimoniali fatti valere dal ricorrente e il danno dedotto può concretizzarsi nel distretto del giudice adito”. In particolare, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che “l’eventualità che tale danno si concretizzi deriva (…) dalla possibilità di procurarsi, per mezzo di un sito internet accessibile nel distretto del giudice adito, una riproduzione dell’opera cui ineriscono i diritti fatti valere dal ricorrente”.

La Corte, pertanto, ha concluso che “in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente a conoscere di un’azione per responsabilità presentata dall’autore di un’opera nei confronti di una società con sede in un altro stato membro e che ha ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito”. Tuttavia, precisa la Corte, “tale giudice è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede”, non potendo sostituirsi ai giudici degli altri Stati membri che si trovano a loro volta nella posizione migliore per valutare se in tali Stati siano stati effettivamente violati i diritti patrimoniali d’autore e per determinare la natura del danno cagionato.

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