La CGUE sul pagamento dell’equa remunerazione al produttore fonografico

La corte di Giustizia UE (CGUE) è intervenuta ieri sul tema dell’obbligo di corrispondere un’equa remunerazione al produttore fonografico per la diffusione presso il pubblico dei fonogrammi su cui il produttore stesso detiene diritti connessi al diritto d’autore. In particolare, in un caso la diffusione musicale avveniva in uno studio dentistico (causa C-135/10), nel secondo nelle camere di un albergo (causa C-162/10): la CGUE ha concluso che il dentista nulla deve ai produttori fonografici, mentre il gestore dell’albergo è tenuto a corrispondere loro un’equa remunerazione.

Le due pronunce prendono le mosse da due procedimenti avviati rispettivamente in Italia e in Irlanda dalle relative società di gestione collettiva dei diritti dei produttori fonografici: la Società Consortile Fonografici (SCF) e la Phonographic Performance (Ireland) Limited (PPL). La normativa oggetto di analisi è in entrambi i casi quella stabilita dalla Direttiva 92/100/CEE (sostituita dalla Direttiva 2006/115/CE) che impone agli Stati membri di garantire, negli ordinamenti interni, che chi utilizza dei fonogrammi a scopi commerciali, diffondendoli via etere o con qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, debba versare una remunerazione equa ai produttori fonografici titolari dei diritti connessi sui fonogrammi stessi (ovvero alle società di gestione collettiva dei loro diritti). (…)

Nel primo caso oggetto di esame, la SCF affermava che un dentista che trasmette musica di sottofondo nel proprio studio privato dovrebbe corrispondere l’equa remunerazione in questione. Nel secondo caso, invece, la PPL affermava invece che il diritto irlandese violerebbe il diritto dell’Unione poichè esenta i gestori di alberghi dall’obbligo di versare un’equa remunerazione per l’utilizzo di fonogrammi nelle camere d’albergo in Irlanda.

Per risolvere la prima questione, la CGUE chiarisce cosa si debba intendere per “comunicazione al pubblico” dei fonogrammi che obbliga al pagamento dell’equa remunezazione: innanzitutto è necessario che l’utente intervenga, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso ai fonogrammi protetti; in secondo luogo, il “pubblico” deve essere costituito da un numero indeterminato (e considerevole) di destinatari “recettivi”, e non intercettati casualmente; infine, è necessario che la “comunicazione al pubblico” abbia carattere lucrativo. Sulla base di tali criteri, la CGUE ha ritenuto che il dentista non effettui una comunicazione al pubblico in tale senso e non sia quindi tenuto al pagamento dell’equa remunerazione, posto che egli diffonde gratuitamente fonogrammi ai suoi clienti (ovvero un gruppo di destinatari “determinato” e numericamente limitato) che ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà.

Opposta invece la soluzione data dalla CGUE al secondo caso. Partendo dalla medesima definizione di “comunicazione al pubblico” delineata sopra, la CGUE rileva che il gestore di un albergo interviene deliberatamente perchè un numero indeterminato e rilevante di destinatari potenziali (ovvero i suoi clienti) possa fruire dei fonogrammi, e tale diffusione dei fonogrammi ha carattere lucrativo: infatti, si tratta di una prestazione di servizi che influisce sul prezzo delle camere ed è idonea ad attirare ulteriori clienti interessai a tale servizio complementare. Per tale ragione, il gestore d’albergo è un utente che effettua una comunicazione al pubblico di un fonogramma che lo obbliga a pagare un’equa remunerazione al produttore fonografico (oltre a quella corrisposta all’emittente radiofonica).

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