La CGUE censura la dichiarata vincita di un premio se per conoscerlo il consumatore deve pagare

Lo scorso 18 ottobre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è pronunciata, con sentenza nel procedimento C – 428/11, sulla condotta di cinque imprese britanniche ed altri professionisti che davano al consumatore la falsa impressione di aver già vinto un premio, quando invece questi doveva sostenere un costo per riceverlo e addirittura per conoscerne la tipologia.

La CGUE ha rilevato l’aggressività di simili pratiche, sanzionate dalla direttiva 2005/29/CE (sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori), affermando che esse sono tali – ovvero aggressive e quindi illecite – “anche se il costo imposto al consumatore è, rispetto al valore del premio, irrisorio o non procura al professionista alcun vantaggio”. (…)

Il procedimento britannico da cui originava il rinvio pregiudiziale alla CGUE vedeva contrapposti da un lato imprese e professionisti specializzati nella spedizione di invii pubblicitari, e dall’altro l’Autorità per la concorrenza britannica (Office of Fair Trading, “OFT”). In particolare, l’OFT aveva imposto ai primi di cessare l’invio di lettere personali e la diffusione di tagliandi tipo “gratta e vinci” e di altri inserti sui giornali con cui il consumatore era informato del fatto di aver ottenuto un premio non meglio precisato, per conoscere ed ottenere il quale questi doveva effettuare chiamate a tariffa maggiorata, inviare sms o richiedere informazioni via posta ordinaria con pagamento del francobollo. Le aziende trattenevano poi per sé parte del guadagno derivante dall’uso di tali servizi a pagamento da parte del consumatore.

Nel procedimento avanti alla CGUE non era quindi in discussione l’effettiva esistenza dei premi, bensì la possibilità di dare al consumatore l’impressione di aver già vinto un premio quando, invece, questi deve sostenere dei costi per conoscerne la natura ed entrarne in possesso. La CGUE, nel censurare tali pratiche in quanto aggressive e illecite ai sensi della summenzionata direttiva, ha peraltro precisato che esse restano vietate anche quando uno dei metodi proposti al consumatore per reclamare il premio sia gratuito.

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